Sentenza del 26/02/2016 n. 29 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
Imposta di registro - Contratto preliminare già assoggettato a imposta - Atto di variazione- Imposta in misura fissa - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento ai fini dell'imposta di registro di un atto con cui veniva modificato un contratto preliminare già registrato e assoggettato sia all'imposta fissa prevista per gli atti relativi a prestazioni a contenuto patrimoniale, sia all'imposta proporzionale su acconti di prezzo e caparre. Con l'atto modificativo, il promissario acquirente riduceva la propria quota di acquisto di partecipazioni societarie, consentendo il subentro di un altro soggetto. Occorreva stabilire se la variazione dovesse scontare nuovamente anche l'imposta proporzionale oppure soltanto quella fissa.
La decisione
È stato affermato che l'atto di variazione è soggetto una seconda volta alla sola imposta di registro in misura fissa, purché le modifiche non alterino il contenuto economico del contratto preliminare già tassato. Nel caso concreto, la modifica relativa alla riduzione della quota acquistata e al subentro di un altro soggetto non ha comportato un'ulteriore imposizione proporzionale sugli acconti o sulla caparra, restando dovuta soltanto l'imposta fissa.
Norme richiamate
Articolo 10 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro
L'atto di variazione di un contratto preliminare già assoggettato a imposta può scontare nuovamente la sola imposta fissa quando la modifica non incide sul contenuto economico dell'operazione.
Disciplina dell'imposta di registro sugli acconti di prezzo e sulle caparre
L'imposta proporzionale già applicata agli acconti e alle caparre non deve essere corrisposta una seconda volta per l'atto modificativo, salvo che la variazione determini un effettivo incremento o una diversa manifestazione del contenuto economico dell'operazione.
Massime di principio
- Un atto modificativo di un contratto preliminare già registrato è soggetto soltanto all'imposta fissa se non aumenta né modifica sostanzialmente il valore economico dell'operazione.
- La sostituzione o il subentro di una parte, così come la riduzione della quota acquistata, non comportano automaticamente una nuova imposta proporzionale: occorre verificare se cambiano il corrispettivo, gli acconti, la caparra o altri elementi economicamente rilevanti.
- L'imposta proporzionale può diventare nuovamente dovuta quando l'atto modificativo introduce un maggior prezzo, nuovi acconti o caparre, oppure altera in modo sostanziale l'equilibrio economico del contratto.
- Per valutare il trattamento fiscale dell'atto occorre confrontare il contenuto economico del preliminare originario con quello risultante dalla modifica, non limitarsi alla qualificazione formale dell'atto.
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