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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14334/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La lite nasce da interventi edilizi eseguiti su un bene in comproprietà, ritenuti abusivi da una parte dei comproprietari. In primo grado i coniugi attori avevano chiesto la demolizione delle opere realizzate e il risarcimento dei danni nei confronti di altri comproprietari; il Tribunale aveva disposto la riduzione in pristino e il risarcimento, ma aveva ritenuto gli attori corresponsabili al 30% per avere concorso alla causazione del fatto dannoso. In appello i convenuti originari avevano contestato tale impostazione, mentre gli attori avevano proposto appello incidentale. La Corte d'appello ha escluso la corresponsabilità degli attori, aumentando così la condanna risarcitoria a carico degli appellanti principali. In Cassazione i ricorrenti hanno articolato tre motivi: 1) violazione di norme urbanistico-edilizie, dell'art. 1227 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e vizi motivazionali, sostenendo che la controparte conoscesse e avesse concordato le difformità edilizie, che vi fosse stata non contestazione di specifici fatti e che la motivazione della sentenza d'appello fosse illogica; 2) omesso esame e violazione di norme processuali e dell'art. 1227 c.c., lamentando che la Corte d'appello si fosse discostata dalla consulenza tecnica d'ufficio senza adeguata spiegazione; 3) violazione degli artt. 2697 e 1226 c.c. e dell'art. 132 c.p.c., deducendo che il danno da mancata locazione fosse stato riconosciuto senza adeguato supporto istruttorio e senza chiara individuazione della ratio decidendi. La Suprema Corte ha qualificato largamente le censure come attacchi fattuali alla ricostruzione del merito e alla valutazione delle prove, dunque inammissibili o comunque infondate nella parte residua.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile nella parte in cui mascherava una richiesta di riesame del fatto sotto le spoglie di violazione di legge e vizio motivazionale, osservando inoltre che la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente e non violava l'art. 132 c.p.c. Il secondo motivo è stato giudicato in parte inammissibile perché ancora fondato su contestazioni fattuali, e in parte infondato perché la Corte territoriale non aveva realmente disatteso la CTU, ma aveva valorizzato altri elementi di prova per ritenere sussistente un pregiudizio economico e funzionale dell'appartamento. Il terzo motivo è stato considerato in parte reiterativo del secondo e, per il resto, inammissibile poiché anch'esso diretto a contestare gli esiti dell'istruttoria e la valutazione del danno. Conseguentemente, la Corte ha condannato i ricorrenti, in solido per il comune interesse processuale, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro di deduzione della violazione o falsa applicazione di legge, ma le censure che miravano in realtà a rivalutare il fatto sono state considerate inammissibili.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove o della ricostruzione fattuale.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla mancata contestazione è stata ritenuta strumentale a censurare l'accertamento di merito; non è emerso un errore di diritto decisivo.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura relativa alla valutazione delle prove è stata ritenuta, in sostanza, una critica al merito e non una violazione del principio di valutazione secondo il prudente apprezzamento.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato in relazione alla liquidazione del danno, ma la Corte ha ritenuto che la decisione di merito fosse sorretta da elementi probatori idonei.

  • art. 1227 c.c.

    La Corte ha confermato l'esclusione del concorso colposo dei danneggiati, rilevando che la relativa censura tendeva a sovvertire l'accertamento di fatto sulla loro condotta.

  • art. 2697 c.c.

    Il richiamo all'onere della prova non ha superato il rilievo che la censura si appuntava sulla valutazione del materiale istruttorio già acquisito.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    Non è stata ravvisata una motivazione apparente o mancante: la sentenza d'appello conteneva un percorso argomentativo sufficiente.

  • art. 111 Cost.

    Il richiamo al canone di motivazione è stato respinto perché la decisione impugnata non risultava priva di adeguata giustificazione.

  • artt. 20, 29, 21, d.P.R. 380/2001

    Sono stati evocati dai ricorrenti per sostenere la conoscenza dell'abuso e l'asserita corresponsabilità della controparte, ma la Cassazione ha ritenuto la censura priva di reale consistenza nomofilattica.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Richiamato solo come parte del quadro normativo urbanistico invocato dai ricorrenti per dedurre la consapevolezza dell'abuso edilizio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002

    Norma richiamata insieme al comma 1 quater per la disciplina dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare formalmente una denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, delle prove e della loro attendibilità.
  • La doglianza di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, in realtà, mira a sollecitare una diversa lettura del compendio istruttorio o una rivalutazione del merito.
  • La Corte d'appello può discostarsi dalle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio valorizzando altri elementi probatori, purché la decisione sia sorretta da motivazione sufficiente e non meramente apparente.
  • La censura di mancata considerazione del concorso colposo del danneggiato richiede un effettivo errore di diritto; se investe la ricostruzione della condotta e del nesso causale, resta devoluta al merito e non è scrutinabile in cassazione nei termini prospettati.
  • Ai fini della liquidazione del danno, il giudice di merito può utilizzare elementi testimoniali e indiziari per stimare il pregiudizio economico, anche quando la consulenza tecnica ne abbia stimato l'incidenza in misura contenuta, se spiega le ragioni del proprio convincimento.
  • Una motivazione è censurabile per nullità solo quando manchi in modo radicale o sia meramente apparente; non basta che la parte ritenga la ricostruzione del giudice non condivisibile.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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