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Sentenza

Sentenza n. 826/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 4 giugno 2025, notificato il 16 giugno 2025, recante la revoca delle misure di accoglienza temporanea ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142

Giustizia amministrativa202500896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca delle misure di accoglienza temporanea per accertata disponibilità di mezzi economici sufficienti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dopo avere presentato domanda di protezione internazionale, aveva iniziato a lavorare presso due imprese. La Prefettura gli aveva notificato un preavviso di revoca delle misure di accoglienza, fondato sulla percezione, nel 2024, di un reddito superiore all'importo dell'assegno sociale. Respinte le memorie procedimentali, l'Amministrazione aveva adottato il provvedimento di revoca. Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, degli artt. 17 e 23 del d.lgs. n. 142/2015, il difetto di motivazione, la violazione del principio di proporzionalità previsto dall'art. 20, par. 5, della direttiva 2013/33/UE e la lesione del diritto all'abitazione. Il TAR ha esaminato congiuntamente, ritenendoli assorbenti, i motivi relativi alla violazione della disciplina sostanziale, al difetto di motivazione e alla sproporzione della revoca. In particolare, è stato contestato che l'Amministrazione avesse fondato la decisione esclusivamente sul superamento della soglia dell'assegno sociale, senza procedere a una valutazione individualizzata della situazione personale del richiedente, senza indicare l'importo del reddito percepito nel 2024 e senza valutare la stabilità e la durata dell'attività lavorativa.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il provvedimento di revoca è stato annullato. Il TAR ha ritenuto che la disciplina unionale e nazionale imponga che la revoca o riduzione delle condizioni materiali di accoglienza sia adottata in modo individuale, obiettivo, imparziale, motivato e proporzionato, sulla base della particolare situazione del richiedente. La Prefettura ha invece motivato la revoca con il solo superamento dell'importo dell'assegno sociale, omettendo l'individualizzazione della valutazione. L'atto era inoltre carente di motivazione perché non indicava l'ammontare del reddito percepito nell'anno di riferimento; tale dato è emerso soltanto successivamente, a seguito dell'istruttoria giudiziale. Il TAR ha precisato, ai fini della riedizione del potere, che i mezzi economici rilevanti devono essere stabili o duraturi, riferiti almeno a un arco temporale di un anno e alle condizioni attuali dello straniero. L'Amministrazione deve quindi svolgere anche una valutazione prognostica sulla stabilità dell'impiego e non può utilizzare la soglia dell'assegno sociale come parametro rigido ed esclusivo. Il principio di proporzionalità opera direttamente nella fattispecie concreta: una revoca sproporzionata deve essere annullata, anche qualora una riduzione delle misure sarebbe stata adeguata. È stato riconosciuto il potere dell'Amministrazione di rideterminarsi in presenza di ulteriori incrementi reddituali stabili, valutati in rapporto alle condizioni personali del destinatario. Le spese di lite sono state compensate; la liquidazione degli onorari della difesa ammessa al patrocinio a spese dello Stato è stata rimessa a separato provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 20, par. 5, direttiva 2013/33/UE

    le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza […] sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, […] tenendo conto del principio di proporzionalità

    La revoca o riduzione delle misure di accoglienza deve essere individualizzata, motivata e proporzionata alla situazione concreta del richiedente; la revoca costituisce uno strumento destinato a operare in situazioni eccezionali.

  • art. 14 d.lgs. n. 142/2015

    il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso […] alle misure di accoglienza; […] la valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza […] è effettuata […] con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale

    L'importo dell'assegno sociale costituisce un parametro di riferimento per valutare l'insufficienza dei mezzi, ma non un parametro rigido ed esclusivo; la valutazione deve essere arricchita da ulteriori elementi, inclusa la stabilità delle risorse e la situazione personale del richiedente.

  • art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015

    Il prefetto […] dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d’accoglienza in caso di: […] accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti

    La revoca per disponibilità di mezzi economici sufficienti richiede un provvedimento motivato e un accertamento effettivo della sufficienza delle risorse, non esauribile nel mero superamento numerico dell'assegno sociale.

  • art. 23, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015

    le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente

    Il principio di proporzionalità e la considerazione della situazione individuale vincolano direttamente l'esercizio del potere di revoca delle misure di accoglienza.

  • art. 20, comma 5, direttiva 2013/33/UE

    La direttiva è stata interpretata dalla Corte di giustizia, anche nelle pronunce C-422/21 e C-233/18 richiamate dal TAR, nel senso della centralità del principio di proporzionalità e della natura eccezionale della revoca delle condizioni materiali di accoglienza.

  • art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002

    La liquidazione degli onorari della difesa della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve avvenire con separato provvedimento, previa presentazione della parcella e degli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • La revoca delle misure materiali di accoglienza nei confronti di un richiedente protezione internazionale non può fondarsi sul solo superamento dell'importo annuo dell'assegno sociale: tale importo costituisce un parametro di riferimento, da integrare con la situazione personale del destinatario e con gli ulteriori elementi rilevanti.
  • Per disporre la revoca delle misure di accoglienza per disponibilità di mezzi economici sufficienti, l'Amministrazione deve accertare che le risorse siano stabili o durature, riferite almeno a un arco temporale minimo di un anno e attuali rispetto alla situazione del richiedente, svolgendo anche una valutazione prognostica sulla stabilità dell'impiego.
  • Le decisioni di revoca o riduzione delle misure di accoglienza devono essere individuali, obiettive, imparziali e motivate, con esplicitazione dei dati economici posti a fondamento della decisione; l'omessa indicazione dell'importo reddituale rilevante integra carenza motivazionale.
  • Il principio di proporzionalità opera direttamente nell'applicazione della disciplina nazionale sulle misure di accoglienza: una revoca sproporzionata deve essere annullata anche quando l'ordinamento nazionale non preveda, per quella specifica fattispecie, una riduzione delle misure come alternativa espressa alla revoca.
  • L'annullamento della revoca non impedisce all'Amministrazione di rinnovare la valutazione e adottare un nuovo provvedimento qualora accerti ulteriori incrementi reddituali stabili, purché siano considerati la situazione personale e i requisiti di individualizzazione, motivazione e proporzionalità.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centri
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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