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Legge

L.R. Emilia-Romagna 21/2008

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) QUALE TRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 43 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 E RINUNCIA AI CREDITI TRIBUTARI DI MODESTA ENTITÀ

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 21/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce dal 1° gennaio 2009 l’IRAP quale tributo proprio della Regione Emilia-Romagna, mantenendo in via transitoria le procedure di gestione già previste e rinviando alla disciplina statale e regionale vigente. Prevede inoltre la non riscossione dei crediti tributari al 31 dicembre 2008 di importo non superiore a 16,53 euro, salvo ipotesi di reiterata violazione per almeno un biennio.

Istituzione dell’IRAP come tributo regionale e rinuncia ai crediti tributari di modesta entità

Istituzione dell’IRAP quale tributo regionale in Emilia-Romagna

La legge attua la disciplina statale che consente alle regioni di qualificare l’IRAP come tributo proprio. Per la Regione Emilia-Romagna l’imposta regionale sulle attività produttive è istituita a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Disciplina applicabile e gestione transitoria

Fino all’adozione del regolamento regionale previsto dalla normativa statale di riferimento, e in conformità allo schema di regolamento-tipo, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP continuano a essere svolte secondo le modalità già previste dalla legge regionale 21 dicembre 2001, n. 48.

L’imposta resta disciplinata dal decreto legislativo n. 446 del 1997 e dagli altri provvedimenti statali e regionali in materia, con particolare richiamo:

  • al Capo I della legge regionale n. 48 del 2001;
  • all’articolo 18 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30;
  • all’articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19.

Rinuncia ai crediti tributari di modesta entità

La Regione non procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti tributari esistenti al 31 dicembre 2008 quando, per ciascun credito, l’importo dovuto non supera 16,53 euro. La regola vale anche se il credito è composto solo da sanzioni amministrative o interessi, oppure è comprensivo di tali voci.

Se il credito supera la soglia di 16,53 euro, l’accertamento, l’iscrizione a ruolo e la riscossione avvengono per l’intero importo.

La soglia di esenzione non si applica nei casi di reiterata violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.

Decorrenza

La legge entra in vigore il 1° gennaio 2009 e da tale data produce i suoi effetti sulla qualificazione dell’IRAP come tributo regionale.

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