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Circolare

Circolare INAIL n. 58 del 17 settembre 1987

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive. Nuove misure dei premi speciali unitari.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’approvazione delle nuove misure dei premi speciali unitari per l’assicurazione INAIL delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, efficaci dalla campagna olearia 1987/1988. I premi sono dovuti per ciascun frantoio come unità tecnico-operativa, indipendentemente dal numero degli addetti, e sono differenziati per tipo di frantoio e durata del lavoro. La circolare introduce inoltre il criterio di aumento proporzionale del premio per retribuzioni superiori alla minima, con arrotondamento alle 100 lire superiori, e indica i nuovi importi minimi applicabili in sostituzione di quelli richiamati nella circolare n. 13/1987.

Nuove misure dei premi speciali unitari INAIL per i lavori di frangitura e spremitura delle olive dalla campagna 1987/1988

Assicurazione INAIL per i lavori di frangitura e spremitura delle olive: nuovi premi speciali unitari

La circolare INAIL n. 58 del 17 settembre 1987 comunica l’aggiornamento delle misure dei premi speciali unitari dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive. Le nuove misure sono state approvate con decreto ministeriale del 15 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 1987, e si applicano dalla campagna olearia 1987/1988.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La circolare riguarda le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all’obbligo assicurativo ai sensi del titolo I del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio è dovuto per ciascun frantoio, considerato come unità tecnico-operativa, indipendentemente dal numero degli addetti impiegati.

Criteri di determinazione del premio

I premi continuano a essere differenziati secondo la struttura dei frantoi, in modo analogo al sistema già vigente, ma con un elemento innovativo: quando la retribuzione effettiva è superiore a quella minima di riferimento, il premio deve essere aumentato proporzionalmente, con arrotondamento alle 100 lire superiori.

La circolare richiama come base retributiva la retribuzione minima giornaliera di L. 28.200 per l’anno 1986, determinata in applicazione dell’art. 1, secondo comma, del d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dell’art. 7 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638. Per il 1987, considerando che la retribuzione minima giornaliera fissata dalla legge è pari a L. 29.805, vengono aggiornati i premi minimi applicabili.

Nuovi importi dei premi minimi

Per la campagna olearia 1987/1988, in sostituzione degli importi indicati nella circolare n. 13/1987, i premi minimi risultano i seguenti:

  • Frantoi di tipo a: frantoio con una vasca da macina e non più di due presse o superpresse di qualsiasi tipo.
    • per lavori di durata non superiore a 30 giorni: L. 113.900;
    • per l’intera campagna olearia: L. 358.400.
  • Frantoio di tipo b: qualunque frantoio non rientrante nel tipo a.
    • per lavori di durata non superiore a 30 giorni: L. 156.900;
    • per l’intera campagna olearia: L. 437.700.

Indicazioni operative

Per l’applicazione del premio dovuto per ciascun frantoio restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni impartite con la circolare n. 79/1982 e con le precedenti istruzioni dell’Istituto. La circolare si limita quindi a sostituire gli importi minimi e a confermare il quadro applicativo già esistente, con decorrenza dalla campagna olearia 1987/1988.

Punti principali

Approvazione delle nuove misure

Con decreto ministeriale 15 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 1987, è stata approvata la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 23 dicembre 1986 che stabilisce le nuove misure dei premi speciali unitari per l’assicurazione INAIL delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, soggette all’obbligo assicurativo ai sensi del titolo I del D.P.R. n. 1124/1965.

Decorrenza e criterio di applicazione

Le nuove misure decorrono dalla campagna olearia 1987/1988. Il premio è dovuto per ogni frantoio considerato come unità tecnico-operativa, a prescindere dal numero delle persone addette. La circolare precisa inoltre che, rispetto al sistema precedente, per retribuzioni superiori il premio deve essere aumentato proporzionalmente, con arrotondamento alle 100 lire superiori.

Base di calcolo e riferimenti retributivi

I premi restano differenziati come quelli precedentemente in vigore e sono rapportati alla retribuzione minima giornaliera di L. 28.200 fissata per il 1986 ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 402/1981 convertito nella legge n. 537/1981 e dell’art. 7 del d.l. n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983. Per il 1987, tenuto conto che la retribuzione minima giornaliera stabilita dalla legge è pari a L. 29.805, sono indicati i nuovi premi minimi applicabili.

Importi dei premi minimi

Per la campagna olearia 1987/1988 i premi minimi sono: frantoi di tipo a, per lavori di durata non superiore a 30 giorni, L. 113.900, oppure per l’intera campagna olearia L. 358.400; frantoio di tipo b, per lavori di durata non superiore a 30 giorni, L. 156.900, oppure per l’intera campagna olearia L. 437.700. Tali importi modificano quelli indicati nella circolare n. 13/1987.

Regole applicative richiamate

Per l’applicazione del premio dovuto per ciascun frantoio restano valide, in quanto compatibili, le disposizioni impartite con la circolare n. 79/1982 e precedenti.

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