R.R. Puglia 2/2003
L.r. 9.12.2002, n. 20 - art. 42 - Dedinizione ordine del giorno Consiglio regionale ai Lavori pubblici.(•) (•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento della Regione Puglia disciplina la trattazione di alcune pratiche pendenti presso l’organo consultivo regionale competente in materia di opere e lavori pubblici, attribuendo i pareri a dirigenti periferici e ai responsabili del procedimento. Riguarda anche i pareri obbligatori in materia di repressione delle violazioni antisismiche. È stato abrogato dal 15 marzo 2007.
Definizione delle pratiche pendenti sui lavori pubblici e pareri antisismici
Definizione delle pratiche pendenti in materia di lavori pubblici
Il regolamento della Regione Puglia disciplina la definizione degli argomenti ancora non esaminati dall’organo consultivo regionale competente in materia di opere e lavori pubblici alla data di insediamento del C.R.LL.PP. La finalità è sbloccare un insieme di pratiche pendenti, attribuendo la competenza a soggetti amministrativi diversi dal collegio consultivo regionale.
Ambito materiale delle pratiche interessate
Le pratiche considerate riguardano quattro categorie di questioni:
- ammissibilità a contributo regionale del compenso revisionale;
- ammissibilità a contributo regionale di somme per interessi da ritardati pagamenti;
- definizione di riserve iscritte in contabilità;
- pareri per l’esecuzione di provvedimenti sanzionatori amministrativi per violazione delle norme antisismiche.
Modalità di definizione delle pratiche sui contributi regionali
Per le questioni relative all’ammissibilità a contributo regionale del compenso revisionale e delle somme per interessi da ritardati pagamenti, i pareri sono resi dai dirigenti delle strutture periferiche del Settore Lavori Pubblici competenti per territorio. Sulla base di tali pareri, i competenti settori regionali adottano i relativi provvedimenti amministrativi.
Definizione delle riserve iscritte in contabilità
Le pratiche concernenti le riserve iscritte in contabilità sono rimesse agli enti interessati. Questi, tenendo conto delle relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore, nonché dell’esame degli atti, fanno esprimere un parere motivato al responsabile del procedimento.
Se il responsabile del procedimento non era stato individuato, l’amministrazione aggiudicatrice deve designare nel proprio organico un tecnico incaricato dell’esame e del parere sulla pratica. Dopo l’acquisizione del parere, l’ente interessato assume formalmente le proprie determinazioni. Gli eventuali maggiori oneri derivanti da tale procedura restano a carico dell’amministrazione aggiudicatrice.
Pareri in materia antisismica
I pareri obbligatori previsti dall’art. 25 della legge n. 64 del 1974, relativi alla repressione delle violazioni antisismiche, sono espressi dal dirigente della struttura periferica del Settore Lavori Pubblici competente per territorio.
Nel formulare il singolo parere di demolizione o di adeguamento alle norme tecniche antisismiche vigenti, il dirigente deve valutare gli atti istruttori, comprese le deduzioni previste dall’art. 21 della legge n. 64 del 1974 e le eventuali memorie difensive presentate dalla ditta proprietaria dell’immobile abusivo. Se necessario, può disporre ulteriori verifiche e sopralluoghi, soprattutto per accertare la conformità o meno dell’opera abusiva alle norme antisismiche sopravvenute rispetto alla data degli accertamenti di cui all’art. 21.
Efficacia e obsolescenza
Il regolamento è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, ma risulta espressamente abrogato dall’art. 8 del regolamento regionale 15 marzo 2007, n. 7. Pertanto non è più vigente ed è da considerarsi obsoleto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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