R.R. Puglia 3/2003
Regolamento n. 4/2001: sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sospende fino al 31 maggio 2003 l’efficacia dell’art. 5 del regolamento regionale Puglia n. 4/2001 e delle norme collegate, relative alla programmazione delle grandi strutture di vendita. È entrato in vigore il giorno della pubblicazione ed è stato poi richiamato come effetto salvaguardato dalla normativa successiva.
Sospensione temporanea delle norme sulle grandi strutture di vendita del regolamento regionale n. 4/2001
Sospensione delle norme sulle grandi strutture di vendita
Il regolamento regionale della Puglia interviene in via temporanea sulla disciplina programmatoria delle grandi strutture di vendita contenuta nel regolamento regionale n. 4/2001. La misura riguarda esclusivamente il territorio regionale pugliese e produce effetti limitati nel tempo.
Ambito e finalità
Il provvedimento sospende l’applicazione delle disposizioni del regolamento regionale 20 marzo 2001, n. 4 nella sola parte relativa alla programmazione delle grandi strutture di vendita. In particolare, la sospensione incide sulle previsioni che fissano obiettivi di presenza e sviluppo e le misure massime provinciali per l’apertura di tali strutture.
Contenuto della sospensione
Sono sospesi fino al 31 maggio 2003:
- gli effetti dell’art. 5 del regolamento regionale n. 4/2001;
- le norme ad esso collegate.
La sospensione opera dunque solo sulla disciplina che regola la programmazione delle grandi strutture di vendita, senza incidere sull’intero regolamento del 2001.
Decorrenza ed efficacia temporale
Il regolamento è stato dichiarato urgente ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, avvenuta il 23 aprile 2003. La sospensione ha efficacia fino al 31 maggio 2003, quindi si tratta di una misura strettamente transitoria e oggi esaurita nei suoi effetti sostanziali.
Rapporti con la normativa successiva
La disposizione di sospensione è stata espressamente richiamata dalla successiva legge regionale 1° agosto 2003, n. 11, che ne ha fatto salvi gli effetti. Ciò conferma il carattere limitato e storicamente circoscritto della disciplina, legata a un preciso passaggio normativo nel settore del commercio.
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