Cassazione Civile, Sentenza n. 5420/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso la sentenza della Corte di Cassazione (n. 28023/2019) che aveva rigettato il loro ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Bari (9/10/2017) in una causa di responsabilità civile per danni a immobile. Hanno dedotto errore di fatto e violazione degli artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c., sostenendo che la Corte di Cassazione aveva erroneamente ritenuto generiche le loro osservazioni tecniche e non aveva considerato che nelle controdeduzioni depositate il 6/3/2017 il consulente di parte aveva per la prima volta inserito un computo metrico analitico e rilevanti elementi critici non discussi in contraddittorio, elementi che avrebbero inciso in modo decisivo sulla quantificazione della responsabilità e del danno.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a contestare una valutazione in diritto e in ordine alla specificazione del motivo di ricorso operata dalla Corte di Cassazione, e non ad evidenziare un errore di fatto oggettivo idoneo a giustificare la revocazione. È richiamato il principio secondo cui l'errore revocatorio presuppone un errore di fatto concreto, non la mera diversa valutazione delle risultanze processuali. I ricorrenti sono stati condannati al rimborso delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in complessivi euro 5.200,00, oltre spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori di legge. È stata altresì attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Norma che disciplina il ricorso per revocazione. La Corte ha ricordato che la revocazione è fondata su un errore di fatto e non è strumento per sindacare valutazioni giuridiche o di merito; il ricorso deve quindi indicare un errore fattuale rilevante.
art. 395 n. 4 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti come motivo; riguarda circostanze di revocazione per errore di fatto o altra fattispecie prevista, ma la Corte ha ritenuto non sussistente un vero errore revocatorio ai sensi della disciplina.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater
Prevede l'obbligo, in determinati casi, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha attestato che sussistono i presupposti per tale versamento da parte dei ricorrenti.
d.l. 28/10/2020 n. 137 art. 23 comma 8-bis e d.l. 30/12/2021 n. 228 art. 16 comma 1
Norme emergenziali che hanno consentito alla Corte di decidere in camera di consiglio senza udienza pubblica e senza trattazione orale, applicate nel procedimento in esame.
Giurisprudenza: Ordinanza Sez. 6 - 5 n. 20635/2017 (Rv. 645048-01)
Citate per il principio consolidato secondo cui l'errore revocatorio è limitato agli errori di fatto e non comprende la sindacabilità della valutazione giudiziale delle risultanze processuali.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammessa solo per errori di fatto oggettivi o per casi tassativi previsti dalla norma; non può essere utilizzata per contestare una diversa valutazione giuridica o di merito delle risultanze processuali.
- In Cassazione il motivo deve essere formulato con specificità: la mera riproduzione di osservazioni tecniche di parte senza indicare i punti critici determinanti e la loro incidenza sulla decisione può essere considerata generica e non convincente.
- Se si deduce che atti o controdeduzioni non sono stati esaminati, occorre dimostrare concretamente che tali atti non sono stati presi in considerazione e che il loro esame avrebbe mutato in modo decisivo l'esito della decisione; in mancanza la censura rischia di essere valorizzata come mera opinione sul giudizio di merito.
- Prima di proporre ricorso per revocazione valutare i rischi economici: il rigetto può comportare condanna alle spese e l'obbligo del versamento di contributi aggiuntivi (contributo unificato), oltre agli accessori di legge.
- In contesti dove è prevista la decisione in camera di consiglio senza udienza, chi ritiene necessario il contraddittorio dovrà manifestare tempestivamente la richiesta di trattazione orale; altrimenti la decisione può essere adottata senza discussione pubblica.
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