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Legge

L.R. Calabria 9/2003

Bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2003 e bilancio

Normativa regionaleL.R. Calabria 9/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge approva il bilancio della Regione Calabria per il 2003: stanziamenti di competenza e di cassa, residui attivi e passivi presunti, quadro riassuntivo e allegati. Autorizza accertamenti, riscossioni, impegni e pagamenti entro i limiti indicati, disciplina i residui perenti e il bilancio pluriennale 2003/2005. Trattandosi di un bilancio d’esercizio riferito al 2003, ha efficacia limitata a tale anno e oggi è obsoleto.

Bilancio annuale di previsione Calabria 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005

Bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per il 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005

La legge disciplina il bilancio della Regione Calabria per l’anno finanziario 2003, approvando gli stati di previsione dell’entrata e della spesa, il bilancio di cassa, i residui presunti e il bilancio pluriennale per il triennio 2003/2005. Si tratta di un atto di mera programmazione e autorizzazione finanziaria, riferito a un esercizio ormai concluso.

Stato di previsione di competenza

Per il 2003 sono approvati gli stanziamenti di competenza dell’entrata e della spesa, distinti tra unità previsionali di base e contabilità speciali. La legge autorizza inoltre:

  • l’accertamento dei tributi e delle altre entrate per l’anno 2003;
  • l’assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti di spesa approvati.

Gli importi complessivi approvati sono quelli indicati nelle tabelle allegate alla legge, con separata evidenza delle contabilità speciali.

Stato di previsione di cassa

Per l’anno finanziario 2003 sono approvati anche gli stati di previsione di cassa dell’entrata e della spesa, sempre distinti tra unità previsionali di base e contabilità speciali. La legge autorizza:

  • le riscossioni e il versamento dei tributi e delle entrate per il 2003;
  • il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa approvati.

Anche in questo caso gli importi sono quelli riportati nelle tabelle allegate.

Residui attivi e passivi presunti

Sono approvati i residui presunti al 1° gennaio 2003, con distinzione tra unità previsionali di base e contabilità speciali. La disciplina riguarda:

  • residui attivi presunti;
  • residui passivi presunti.

Si tratta di valori presuntivi utili alla costruzione del bilancio iniziale dell’esercizio.

Quadro generale riassuntivo e classificazione del bilancio

La legge approva il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa per il 2003. Stabilisce inoltre che:

  • le entrate siano classificate secondo la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;
  • le spese siano classificate secondo la medesima legge, con indicazione di aree di intervento, livelli programmatici, funzioni obiettivo e unità previsionali di base.

Bilancio pluriennale 2003/2005

È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2003/2005, allegato al bilancio annuale, ai sensi della normativa regionale richiamata in legge.

Residui perenti e copertura finanziaria

È autorizzata l’iscrizione, nelle apposite unità previsionali di base della spesa corrente e in conto capitale, degli impegni di spesa degli esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa alla chiusura del 2002 e reclamabili dai creditori nel corso del 2003. La copertura è assicurata mediante quota parte del saldo finanziario positivo (avanzo di amministrazione). L’autorizzazione riguarda complessivamente Euro 374.679.950,25, di cui Euro 125.896.514,90 per la parte corrente e Euro 248.783.435,35 per la parte in conto capitale.

Funzioni trasferite dallo Stato

Fino a diversa disciplina regionale, le spese per l’esercizio delle funzioni trasferite alla Regione sono sostenute nei limiti dei capitoli iscritti nel bilancio e sulla base della normativa statale, in quanto applicabile.

Variazioni di bilancio e allegati

Nel corso dell’esercizio 2003 la Giunta regionale è autorizzata a effettuare variazioni al bilancio di previsione in conformità alla disciplina regionale richiamata. Sono inoltre approvati gli allegati relativi:

  • all’elenco delle spese finanziate in tutto o in parte con il saldo finanziario positivo;
  • al prospetto di raccordo tra stanziamenti di entrata da assegnazioni statali e comunitarie e i correlati stanziamenti di spesa.

Entrata in vigore e attualità dell’atto

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Poiché disciplina esclusivamente il bilancio dell’esercizio 2003 e del triennio 2003/2005, ed è espressamente abrogata, è oggi priva di utilità applicativa.

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