L.R. Calabria 14/2003
Integrazione dell’art. 6, comma 10, della legge regionale 22 maggio 2002, n. 23.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale integra la disciplina sull’edilizia agevolata, precisando che le risorse sono indirizzate soprattutto all’acquisto e al recupero della prima abitazione da parte di privati che non abbiano già ottenuto analoghi benefici. Consente inoltre di finanziare domande già presentate da imprese edilizie e cooperative per interventi in Programmi di Recupero urbano e conferma, per le altre iniziative ex legge n. 457/1978, la necessità di un programma preventivo approvato dal Consiglio regionale.
Edilizia agevolata e programmi di recupero urbano
Edilizia agevolata e priorità di finanziamento
La legge regionale interviene sull’art. 6 della legge regionale 22 maggio 2002, n. 23, ridefinendo l’uso delle disponibilità destinate all’edilizia agevolata nella Regione. L’obiettivo è orientare in via prevalente le risorse verso interventi di interesse abitativo diretto, con particolare attenzione alla prima casa.
Ambito degli interventi finanziabili
Le risorse in conto capitale sono destinate soprattutto a:
- interventi di edilizia agevolata a favore di soggetti privati che non abbiano già usufruito di analogo beneficio;
- acquisto della prima abitazione;
- recupero della prima abitazione.
La norma precisa quindi una priorità sostanziale per le iniziative rivolte all’accesso alla casa da parte di privati, limitando il beneficio a chi non abbia già ottenuto analoghe agevolazioni.
Domande già presentate da imprese edilizie e cooperative
Sulle stesse disponibilità possono essere finanziate anche le richieste già presentate, ai sensi del comma 10 dell’art. 6 della legge regionale n. 23/2002, da imprese edilizie e cooperative di abitazione. Tali richieste devono riguardare interventi in conto capitale di edilizia agevolata da realizzare all’interno di Programmi di Recupero urbano.
Regola generale per le altre iniziative e programma preventivo
Per tutte le iniziative da realizzare nell’ambito della legge 5 agosto 1978, n. 457, la disciplina conferma la subordinazione alla preventiva approvazione di uno specifico programma da parte del Consiglio regionale. Restano escluse da tale requisito:
- gli interventi delle case protette indicati nel precedente comma 10;
- gli interventi previsti dal comma 10-bis.
Profili temporali e applicabilità
Il testo non introduce un termine finale di efficacia né una scadenza specifica, ma opera come integrazione della disciplina regionale vigente sull’edilizia agevolata e sul recupero urbano nella Regione interessata.
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