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Legge

L.R. Calabria 14/2003

Integrazione dell’art. 6, comma 10, della legge regionale 22 maggio 2002, n. 23.

Normativa regionaleL.R. Calabria 14/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale integra la disciplina sull’edilizia agevolata, precisando che le risorse sono indirizzate soprattutto all’acquisto e al recupero della prima abitazione da parte di privati che non abbiano già ottenuto analoghi benefici. Consente inoltre di finanziare domande già presentate da imprese edilizie e cooperative per interventi in Programmi di Recupero urbano e conferma, per le altre iniziative ex legge n. 457/1978, la necessità di un programma preventivo approvato dal Consiglio regionale.

Edilizia agevolata e programmi di recupero urbano

Edilizia agevolata e priorità di finanziamento

La legge regionale interviene sull’art. 6 della legge regionale 22 maggio 2002, n. 23, ridefinendo l’uso delle disponibilità destinate all’edilizia agevolata nella Regione. L’obiettivo è orientare in via prevalente le risorse verso interventi di interesse abitativo diretto, con particolare attenzione alla prima casa.

Ambito degli interventi finanziabili

Le risorse in conto capitale sono destinate soprattutto a:

  • interventi di edilizia agevolata a favore di soggetti privati che non abbiano già usufruito di analogo beneficio;
  • acquisto della prima abitazione;
  • recupero della prima abitazione.

La norma precisa quindi una priorità sostanziale per le iniziative rivolte all’accesso alla casa da parte di privati, limitando il beneficio a chi non abbia già ottenuto analoghe agevolazioni.

Domande già presentate da imprese edilizie e cooperative

Sulle stesse disponibilità possono essere finanziate anche le richieste già presentate, ai sensi del comma 10 dell’art. 6 della legge regionale n. 23/2002, da imprese edilizie e cooperative di abitazione. Tali richieste devono riguardare interventi in conto capitale di edilizia agevolata da realizzare all’interno di Programmi di Recupero urbano.

Regola generale per le altre iniziative e programma preventivo

Per tutte le iniziative da realizzare nell’ambito della legge 5 agosto 1978, n. 457, la disciplina conferma la subordinazione alla preventiva approvazione di uno specifico programma da parte del Consiglio regionale. Restano escluse da tale requisito:

  • gli interventi delle case protette indicati nel precedente comma 10;
  • gli interventi previsti dal comma 10-bis.

Profili temporali e applicabilità

Il testo non introduce un termine finale di efficacia né una scadenza specifica, ma opera come integrazione della disciplina regionale vigente sull’edilizia agevolata e sul recupero urbano nella Regione interessata.

Testo integrale

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