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Legge

L.R. Calabria 10/2003

Norme in materia di aree protette.

Normativa regionaleL.R. Calabria 10/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge dettava in Calabria le regole per istituzione, gestione, tutela e finanziamento di parchi, riserve, monumenti naturali, paesaggi protetti, siti comunitari e altre aree protette, con piani, regolamenti, nulla osta, sanzioni e misure di incentivazione. È stata abrogata dalla l.r. Calabria 24 maggio 2023, n. 22, con effetto attuale solo storico.

Disciplina regionale delle aree protette in Calabria

Disciplina regionale delle aree protette in Calabria

La legge regionale Calabria n. 10/2003 ha disciplinato in modo organico istituzione, gestione e tutela delle aree protette regionali, integrandole con il sistema delle aree protette nazionali presenti sul territorio calabrese. Il testo consolidato risulta oggi abrogato dalla l.r. 24 maggio 2023, n. 22, quindi conserva rilievo essenzialmente storico.

Principi, finalità e sistema integrato

La Regione Calabria ha affermato la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale come bene primario, da perseguire in coordinamento con Stato ed enti locali e nel rispetto degli accordi internazionali. La legge mirava alla conservazione della biodiversità, al recupero delle aree degradate e allo sviluppo sostenibile compatibile con i valori ambientali, storici e paesaggistici. I territori sottoposti a tutela e le aree protette nazionali costituivano il sistema integrato delle aree protette della Calabria.

Tipologie di aree protette e articolazione del sistema regionale

Il sistema regionale era articolato in:

  • parchi naturali regionali;
  • riserve naturali regionali;
  • monumenti naturali regionali;
  • paesaggi protetti;
  • paesaggi urbani monumentali;
  • siti comunitari;
  • parchi pubblici urbani e giardini botanici. Il sistema era completato dalle aree corridoio della rete ecologica. La Regione individuava inoltre un sistema informativo per collegare strutture didattiche, di servizio e culturali presenti sul territorio.

Procedimento di istituzione e gestione delle aree protette

Le aree protette venivano istituite con legge regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico. Le proposte potevano provenire da consiglieri regionali, Giunta, Province, Comuni interessati e associazioni ambientaliste riconosciute. Il procedimento prevedeva una documentazione preliminare con analisi del territorio, perimetrazione di massima e obiettivi da perseguire.

Per l’istituzione si svolgeva una conferenza di servizi; il relativo parere assumeva forma di documento di indirizzo su territorio, perimetrazione provvisoria, obiettivi di tutela e sviluppo, effetti attesi, scelta dell’ente gestore e misure di salvaguardia. La conferenza doveva concludersi entro 120 giorni dalla prima convocazione; successivamente la Giunta poteva adottare il disegno di legge per il Consiglio regionale.

La gestione provvisoria degli enti parco regionali era affidata a un comitato provvisorio, fino alla costituzione dell’ente di gestione entro 180 giorni. La gestione di aree protette diverse dai parchi naturali poteva essere affidata anche a enti pubblici, consorzi, università, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste.

Comitato tecnico-scientifico

La legge istituiva il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, organo consultivo della Giunta regionale con pareri obbligatori su piani di conservazione e sviluppo, regolamenti, programmazione faunistica, fruizione turistico-naturalistica, classificazione delle aree, programma triennale, attuazione di direttive comunitarie e censimento delle specie biologiche. Il Comitato esprimeva anche pareri su ogni altro tema attinente a parchi e aree protette.

Era composto da assessori e dirigenti regionali, rappresentanti di enti e istituzioni scientifiche, esperti nominati dal Consiglio regionale e rappresentanti di associazioni ambientaliste. I pareri dovevano essere resi entro 60 giorni, altrimenti si intendevano favorevoli. Il Comitato restava in carica per l’intera legislatura fino all’insediamento del successivo.

Servizio parchi e aree protette

Il Servizio regionale parchi e aree protette svolgeva funzioni istruttorie, tecniche e di coordinamento: studi e proposte, assistenza tecnica, predisposizione dei documenti di indirizzo, criteri per piani e regolamenti, campagne di educazione ambientale, formazione del personale, direttive per unitarietà di immagini e attrezzature, istruttoria dei contributi, pareri sulle proposte di legge istitutive, pianificazione del sistema informativo. Poteva avvalersi di università, enti scientifici, associazioni ambientaliste e soggetti specializzati mediante convenzioni.

Sede degli enti di gestione e misure di salvaguardia

Le sedi legali e operative degli enti di gestione dovevano essere collocate nel territorio dell’area protetta; le sedi legali degli enti parco nel territorio comunale con superficie prevalente.

Dalla legge istitutiva dell’area protetta fino all’efficacia del piano, restavano salvi gli strumenti urbanistici vigenti e alcune discipline speciali; l’area era sottoposta alla tutela paesistica. Inoltre, su tutto il territorio perimetrato erano vietati, tra l’altro, l’attività venatoria, il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade esistenti, l’apertura di nuove cave, le recinzioni in zona agricola salvo quelle connesse all’attività agro-silvo-pastorale, la pesca nelle aree delimitate salvo eccezioni, e la pubblicità salvo segnaletica autorizzata.

Prima dell’istituzione delle singole aree protette, alcune trasformazioni erano soggette ad autorizzazione regionale o del dirigente generale competente, sentito il Comitato tecnico-scientifico: varianti urbanistiche, infrastrutture lineari, opere fluviali e tecnologiche, trasformazioni agrarie rilevanti, nuovi piani forestali, discariche, nuovi bacini idrici, centraline idroelettriche e opere al servizio dei residenti.

Parchi naturali regionali: zonizzazione, organi e atti fondamentali

I parchi naturali regionali erano aree terrestri, marine, fluviali o lacuali, anche con tratti di mare antistante, organizzate in quattro zone:

  • zona A, riserva integrale;
  • zona B, riserva generale orientata;
  • zona C, area di protezione;
  • zona D, area di sviluppo. L’ente di gestione stabiliva per ciascuna zona le norme d’uso.

La legge istitutiva del parco doveva contenere finalità, perimetrazione provvisoria, tempi di tabellazione, ente di gestione, norme di salvaguardia, direttive per piano e regolamento, previsioni di spesa e classificazione. L’Ente Parco regionale era un ente pubblico con sede nel territorio del parco, sottoposto alla vigilanza regionale, con organi: Presidente, Consiglio direttivo, Comunità del parco e Revisore unico; gli organi duravano cinque anni e potevano essere confermati una sola volta.

Il Presidente rappresentava legalmente l’ente, coordinava l’attività, esercitava le funzioni delegate e i poteri urgenti, con incompatibilità con numerose cariche politiche locali, regionali e parlamentari. Il Consiglio direttivo, composto dal Presidente e da un massimo di otto membri designati secondo quote territoriali, associative, scientifiche e regionali, approvava bilanci, piano del parco, regolamento, piano economico-sociale, statuto e censimento delle specie. La Comunità del parco, formata dai rappresentanti di Province, Comunità montane e Comuni interessati, aveva funzione consultiva e propositiva e rendeva pareri obbligatori e vincolanti su piano, regolamento, statuto, bilancio e conto consuntivo.

Il Revisore unico, nominato dal Consiglio regionale, controllava la regolarità contabile e finanziaria, redigeva relazioni sul bilancio e sul conto consuntivo, segnalava irregolarità e partecipava senza voto al Consiglio direttivo. Lo Statuto dell’ente disciplinava sede, organi, rappresentatività degli enti locali, partecipazione popolare, organizzazione decentrata, indennità e controlli interni; era adottato dal Consiglio direttivo, previa intesa con la Comunità del parco, e approvato dal Consiglio regionale.

Piano per il parco e regolamento

Il piano per il parco era lo strumento centrale di tutela dei valori naturali, paesistici, storici, culturali, architettonici e antropologici. Doveva contenere analisi di base, obiettivi, perimetro definitivo con cartografia, zonazione, normativa, destinazioni d’uso, criteri di accessibilità, attrezzature e servizi, indirizzi per flora, fauna e beni naturali e culturali, cartografia tematica e aree-corridoio.

Il piano era predisposto dall’ente entro 18 mesi dalla costituzione degli organi, adottato dal Consiglio direttivo, pubblicato per osservazioni e approvato dal Consiglio regionale entro 90 giorni dall’inoltro. In caso di inerzia, la Giunta regionale si sostituiva all’ente affidando la redazione al Servizio parchi e aree protette. Il piano aveva efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, valore di piano paesistico e urbanistico e prevaleva sugli altri strumenti di pianificazione, salvo il piano dell’Autorità di bacino. Il piano andava aggiornato almeno ogni dieci anni.

Il regolamento del parco disciplinava l’esercizio delle attività consentite e seguiva l’iter del piano. In particolare regolava opere e manufatti, attività produttive e di servizio, attività sportive e ricreative, soggiorno e circolazione, ricerca scientifica, emissioni sonore e luminose, volontariato, accessibilità per anziani e disabili, sanzioni e criteri per indennizzi ed espropri. Nei parchi erano vietate, salvo eccezioni, molte attività incompatibili con la salvaguardia dell’ambiente, tra cui cattura e disturbo della fauna, danneggiamento della flora spontanea, cave e miniere, modificazione del regime delle acque, pubblicità extraurbana non autorizzata, uso di mezzi distruttivi, armi ed esplosivi, fuochi all’aperto, allevamenti di specie selvatiche, sorvolo non autorizzato e nuove strutture ricettive extraurbane o strade non previste.

Piano pluriennale economico e sociale

La Comunità del parco elaborava entro 12 mesi un Piano pluriennale economico e sociale per promuovere attività economiche sostenibili nelle popolazioni residenti. Il piano indicava obiettivi, priorità, tempi, risorse e finanziamenti e poteva prevedere sovvenzioni a privati ed enti locali, attrezzature e impianti per risparmio energetico e riciclo, servizi turistico-naturalistici, valorizzazione di attività tradizionali e iniziative per occupazione giovanile, volontariato e accessibilità.

Il piano poteva prevedere l’uso del marchio dell’ente da parte di imprese aderenti a un disciplinare di produzione. Era elaborato contestualmente al piano del parco, adottato dal Consiglio direttivo, approvato dal Consiglio regionale, durava quattro anni ed era aggiornabile con la stessa procedura. In caso di inerzia, la Giunta regionale si sostituiva alla Comunità del parco.

Nulla osta e autorizzazioni

Per gli interventi, impianti e opere all’interno del parco regionale era richiesto il preventivo nulla osta dell’ente, volto a verificare la conformità al piano e al regolamento. Il nulla osta doveva essere rilasciato entro 60 giorni; decorso inutilmente il termine si intendeva rilasciato. Il diniego era immediatamente impugnabile e doveva essere pubblicizzato all’albo del Comune e dell’ente parco. Era possibile un solo rinvio motivato per ulteriori 30 giorni. Le associazioni ambientaliste riconosciute potevano proporre ricorso giurisdizionale avverso il rilascio.

Riserve naturali regionali

Le riserve naturali regionali erano aree terrestri, fluviali o lacuali, anche di limitata estensione, di particolare interesse naturalistico e soggette a speciale tutela. Potevano essere:

  • riserve integrali;
  • riserve guidate;
  • riserve speciali. Una stessa riserva poteva essere articolata in più zone. La legge istitutiva doveva definire confini, classificazione, controllo e coordinamento della gestione, tabellazione, norme di salvaguardia, tempi e modalità di attivazione della gestione, direttive per il piano di assetto naturalistico e per il regolamento, oltre alle previsioni di spesa.

La gestione poteva essere affidata secondo le procedure della legge regionale, con possibilità di convenzioni con associazioni ambientaliste e soggetti qualificati. Gli enti di gestione potevano nominare direttori e usare fondi propri.

Il piano di assetto naturalistico costituiva lo strumento attuativo delle riserve, doveva essere elaborato dall’ente di gestione con il Servizio parchi e aree protette e, in caso di inadempienza, poteva essere affidato al Comitato tecnico-scientifico. Il piano individuava emergenze naturali da proteggere, uso delle risorse compatibile, accessibilità e fruibilità, attività consentite, attrezzature e servizi, connessioni con altri ambiti di tutela, norme di attuazione e corridoi faunistici. Il piano valeva come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e aveva efficacia vincolante per la pianificazione urbanistica; seguiva la procedura di pubblicazione, osservazioni e approvazione consiliare.

Parchi pubblici urbani, giardini botanici, monumenti naturali, paesaggi protetti e siti comunitari

I parchi pubblici urbani e i giardini botanici erano aree attrezzate per la tutela di patrimonio naturalistico di elevato valore botanico, con funzioni anche ricreative e socio-culturali. Erano istituiti con legge regionale e dotati di un piano d’area predisposto dall’organismo di gestione con il Servizio parchi e aree protette.

I monumenti naturali regionali, i paesaggi protetti e i paesaggi urbani monumentali erano ambiti di limitata estensione con interesse naturalistico, paesaggistico, architettonico o culturale. I paesaggi urbani monumentali dovevano avere le norme di tutela e recupero nel regolamento edilizio comunale. Per i beni privati, la proposta di istituzione veniva notificata al proprietario, che poteva presentare osservazioni; con la legge istitutiva scattava il vincolo di tutela e il decreto era trascritto nei registri immobiliari.

I siti di importanza comunitaria erano tutelati secondo la disciplina della direttiva habitat; il testo consolidato ricomprendeva anche proposte SIC, ZPS, SIN e SIR nel Registro ufficiale delle aree protette della Regione Calabria. L’individuazione era effettuata dalla Giunta regionale previo parere vincolante della commissione consiliare competente. Gli enti di gestione potevano individuare progetti per favorire occupazione sostenibile e attività coerenti con la normativa sulle aree protette.

Personale, direttori e sorveglianza

La pianta organica del personale era approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’ente di gestione, nei limiti di bilancio. Le aree protette potevano avvalersi di personale comandato o di personale tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato. Ogni ente parco istituiva un ufficio tecnico con almeno due esperti nelle materie rilevanti per l’area. Era inoltre previsto un contingente di operai idraulico-forestali da assegnare all’ente di gestione.

Il direttore del parco era nominato tramite selezione pubblica e contratto di diritto privato fino a cinque anni rinnovabile; dirigeva e coordinava il personale, dava esecuzione alle determinazioni dell’organo competente e sovrintendeva agli uffici e ai servizi.

La sorveglianza era esercitata da guardie parco, Corpo forestale dello Stato, guardie provinciali, polizie locali e guardie ecologiche di associazioni ambientaliste riconosciute, secondo convenzioni. I dipendenti dell’ente potevano assumere poteri di sorveglianza con qualifica di guardia giurata previa autorizzazione prefettizia. Il coordinamento restava all’ente di gestione.

Promozione, educazione, incentivi e rapporti con il territorio

La Regione promuoveva educazione ambientale, collegamenti informativi, iniziative con le scuole e collaborazione con università e altre istituzioni. Erano previsti interventi di valorizzazione dei centri storici ricadenti nelle aree protette, con recupero edilizio e impiego di materiali tradizionali, oltre a programmi di risparmio energetico e tecnologie innovative.

I Comuni, Province e Comunità montane ricadenti nelle aree protette godevano di priorità nell’accesso a finanziamenti regionali, anche comunitari o statali, per interventi di restauro, recupero, risanamento ambientale, attività culturali, agriturismo, energie rinnovabili, prevenzione incendi, turismo verde e strutture per la fruizione da parte dei disabili. La priorità era estesa anche a privati residenti nell’area che realizzassero attività compatibili con le finalità dell’area protetta.

La legge valorizzava inoltre le attività agro-silvo-pastorali come componente dell’economia locale, consentendone la prosecuzione secondo le abitudini consolidate e le norme vigenti, se compatibili con gli obiettivi di tutela.

Vigilanza, controllo e scioglimento degli organi

La vigilanza sugli enti di gestione spettava al Consiglio regionale, che poteva emanare direttive, controllare l’uso delle risorse e verificare legittimità e merito di determinati atti. In caso di inerzia o ritardo nell’adozione di atti obbligatori, la Giunta regionale poteva nominare un commissario ad acta.

In presenza di gravi e ripetute violazioni di legge, persistenti inadempienze o impossibilità di funzionamento, il Presidente della Giunta regionale poteva sciogliere il Consiglio direttivo e destituire il Presidente, nominando un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi entro sei mesi.

Sanzioni, indennizzi e recupero ambientale

La disciplina sanzionatoria prevedeva, oltre alle sanzioni delle leggi statali richiamate, sanzioni amministrative regionali per le violazioni commesse nel territorio delle aree protette. Gli enti di gestione erano competenti a irrogare le sanzioni; le somme riscosse erano destinate a opere di tutela della natura e sviluppo delle aree protette.

Per i danni ambientali di minima entità era prevista una sanzione pecuniaria; per il danno ripristinabile il contravventore doveva ripristinare lo stato dei luoghi e pagare una somma pari al triplo o quadruplo del profitto, con aumento della sanzione in caso di ritardo e possibilità per l’ente di eseguire d’ufficio i lavori a spese del trasgressore. Per il danno non ripristinabile era previsto il risarcimento del danno e una sanzione compresa tra il quadruplo e il quintuplo del profitto, oltre a eventuali interventi compensativi e recuperatori.

Bilancio, entrate e patrimonio

L’esercizio finanziario dell’ente coincideva con l’anno solare. Il bilancio di previsione e il rendiconto generale dovevano essere formati, controllati e approvati secondo le modalità di legge e pubblicizzati. Il bilancio di previsione era trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 agosto dell’anno precedente; il rendiconto entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Le entrate comprendevano contributi regionali e di altri enti pubblici, finanziamenti per specifici progetti, lasciti e donazioni, redditi patrimoniali, canoni, biglietti, tariffe, proventi commerciali e promozionali, sanzioni e altri proventi. La Regione concedeva in uso, tramite convenzioni, immobili del proprio patrimonio funzionali alle finalità dell’area protetta.

Norme transitorie, finanziarie e finali

La legge prevedeva un programma triennale per le aree protette, approvato dal Consiglio regionale in occasione del bilancio, con elenco delle aree già istituite e aggiornamento annuale. Era prevista anche l’istituzione delle aree protette entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge; in caso di inerzia interveniva la commissione consiliare competente.

La norma finanziaria individuava le coperture per l’esercizio 2003 e per le ulteriori spese, con rinvio alla programmazione e al bilancio degli anni successivi. Per quanto non previsto, si applicavano la legge quadro statale n. 394/1991 e il TUEL. La legge entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.

Obsolescenza normativa

L’atto è oggi deprecato perché formalmente abrogato dalla l.r. Calabria 24 maggio 2023, n. 22 e perché la disciplina è riferita a un assetto normativo superato, con numerosi interventi successivi e molte disposizioni a efficacia ormai esaurita.

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