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Provvedimento

Deliberazione n. 348 del 06/06/2024

Provvedimento del 6 giugno 2024

Garante Privacy348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il caso riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che l’interessato riteneva potesse essere diffuso senza consenso sulle piattaforme Instagram e Telegram. Il Garante conferma le misure urgenti di inibizione della diffusione e di conservazione probatoria eventuale del materiale acquisito in chiaro per 12 mesi.

Ratifica d'urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti per la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, relativi a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy su possibile diffusione non consensuale di materiale a contenuto sessualmente esplicito sulle piattaforme Instagram e Telegram.

Origine del procedimento e base normativa

La persona interessata ha rappresentato di rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, attraverso piattaforme digitali senza consenso.

La norma prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, applicando gli artt. 143 e 144 del Codice. Nel provvedimento è richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva successiva ratifica del Garante.

Provvedimenti d’urgenza adottati il 27 maggio 2024

A seguito della verifica della compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 236 e 237 del 27 maggio 2024. Tali provvedimenti sono stati poi trasmessi ai gestori delle piattaforme con note della medesima data.

Le misure disposte sono state le seguenti:

  • ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato su Instagram e Telegram, trasmesso in formato hash;
  • prescrizione alle stesse società di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro solo a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 6 giugno 2024, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza nn. 236/2024 e 237/2024 adottati dal dirigente competente.

Il provvedimento non contiene una contestazione di illecito amministrativo né l’irrogazione di una sanzione pecuniaria; il contenuto sostanziale consiste nella conferma delle misure urgenti di inibizione della diffusione e di conservazione probatoria del materiale oggetto di segnalazione.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità rispetto alle piattaforme Instagram e Telegram. La norma attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni su contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e suscettibili di diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali, con decisione entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 236 e 237 del 27 maggio 2024. Con tali atti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione su Instagram e Telegram, trasmesso in formato hash.

Conservazione probatoria del materiale

Alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto di segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito in data 6 giugno 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza adottati il 27 maggio 2024. Il testo non contiene una sanzione economica, ma esclusivamente la conferma delle misure urgenti di blocco/inibizione e conservazione disposte nei confronti dei gestori delle piattaforme.

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