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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10025/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso IVA relativo all’anno d’imposta 1998, richiesto da una società che aveva presentato una dichiarazione integrativa assumendo di poter detrarre l’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi riferibili ad attività finanziate da enti pubblici. Dopo richieste di documentazione e controlli, l’Ufficio negava il rimborso ritenendo inesistente il credito. La società impugnava il diniego e otteneva accoglimento sia in primo grado sia in appello. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 3 d.P.R. n. 322/1998, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto valida la presentazione della dichiarazione integrativa e avesse male valutato la prova della spedizione; 2) violazione degli artt. 30 e 38-bis d.P.R. n. 633/1972, deducendo che in Anagrafe tributaria non vi fosse la dichiarazione integrativa e che la copia prodotta dalla società non bastasse a provare la regolare compilazione e l’esistenza del credito; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme IVA sul rimborso, assumendo che spettasse comunque al contribuente provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sui requisiti del rimborso. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché miravano a contestare gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito e, comunque, poggiavano su una lettura non corretta delle norme sulla presentazione e prova della dichiarazione; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la CTR aveva accertato che il contribuente aveva effettivamente prodotto la documentazione idonea a dimostrare il credito (fatture, registri, convenzione e progetto finanziato), facendo corretta applicazione del principio sull’onere probatorio in materia di rimborso IVA; ha ritenuto manifestamente infondato il quarto motivo perché la motivazione della sentenza di appello era esistente e comprensibile, non integrando alcuna motivazione apparente. Per queste ragioni il ricorso è stato integralmente rigettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente considerato validamente presentata la dichiarazione integrativa tramite consegna alle Poste con ricevuta, che il contribuente avesse assolto l’onere di provare l’esistenza del credito mediante la documentazione prodotta, e che la motivazione della sentenza di appello non fosse affetta da nullità. Le spese sono state poste a carico della soccombente.

Norme richiamate

  • art. 3 d.P.R. n. 322 del 1998

    comma 6; comma 8; comma 10

    la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata alla banca, all’ufficio o trasmessa telematicamente; la prova della presentazione è data dalla ricevuta dell’ufficio postale o dalla comunicazione di ricezione dell’Agenzia per l’invio telematico

  • art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come norma sulla disciplina del rimborso IVA e sulla verifica del credito

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come norma sulla disciplina del rimborso IVA e sull’onere di verifica del credito

  • art. 2697 c.c.

    il contribuente che chieda il rimborso deve provare i fatti costitutivi del credito; tuttavia, nel caso concreto, tale prova è stata ritenuta raggiunta

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1 n. 3; comma 1 n. 4; comma 1 n. 5

    le censure che mirano a una rivalutazione del fatto sono inammissibili; la motivazione è censurabile solo nei limiti del "minimo costituzionale"

  • art. 111 Cost.

    la motivazione deve superare la soglia del minimo costituzionale e non può essere meramente apparente

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato tra le norme sulla motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in tema di requisiti della sentenza e motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di forma della motivazione

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, se logicamente coerente e giuridicamente corretto, contrapponendogli una diversa ricostruzione probatoria.
  • In materia di rimborso IVA, il contribuente che invochi il credito deve provare i fatti costitutivi dell’esistenza del credito; la mera esposizione nella dichiarazione non è sufficiente, ma la prova può essere fornita tramite registri IVA, fatture e ulteriore documentazione contabile e negoziale idonea.
  • Ai fini della presentazione della dichiarazione, rileva la consegna all’ufficio postale e la relativa ricevuta, quando la legge attribuisce a tale modalità valore di presentazione; non può pretendersi una prova diversa o ulteriore se la ricevuta attestante la presentazione è conforme al modello previsto e consente di identificare con chiarezza atto e destinatario.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo quando manchi del tutto o sia meramente apparente, perplessa o incomprensibile; non è sufficiente lamentarne l’insufficienza o chiedere una nuova valutazione del merito.
  • L’eccezione di inesistenza del credito IVA deve essere valutata alla luce della documentazione effettivamente prodotta e messa a disposizione dall’Amministrazione, non potendo il diniego reggere se il contribuente abbia assolto l’onere di dimostrazione mediante gli atti contabili richiesti.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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