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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28149/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sanzionato)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui veniva irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell’art. 157, commi 7 e 8, cod. strada, derivante da un sinistro stradale. L’interessato aveva proposto opposizione, poi rigettata dal giudice di pace, e quindi appello al Tribunale, che confermava il rigetto ritenendo: a) che il verbale di accertamento avesse fede privilegiata anche sulla dinamica del sinistro, con necessità di querela di falso per contestarlo; b) che la contestazione differita fosse legittima, perché l’accertamento immediato era impedito dalla necessità di ulteriori verifiche dopo l’incidente. In cassazione il ricorrente deduceva due motivi: con il primo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. e della L. n. 689/1981, sostenendo che la fede privilegiata copre solo i fatti avvenuti in presenza del verbalizzante o da lui compiuti, non la ricostruzione della dinamica del sinistro, e che il giudice di merito aveva omesso di valutare il fatto decisivo e la documentazione prodotta; con il secondo censurava la violazione dell’art. 201 cod. strada e degli artt. 384 e 385 del regolamento, nonché vizio motivazionale, per avere il Tribunale ritenuto impossibile la contestazione immediata sulla base di motivazioni ritenute apparenti e senza considerare le deduzioni difensive sulla concreta possibilità di contestazione contestuale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo errata l’estensione della fede privilegiata del verbale alla dinamica del sinistro, poiché il verbale fa piena prova solo dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, o da lui compiuti, non delle valutazioni, deduzioni o ricostruzioni logicamente inferite. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai criteri probatori indicati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 2700 c.c.

    La fede privilegiata del verbale copre solo i fatti attestati dal pubblico ufficiale come compiuti o avvenuti in sua presenza o da lui percepiti senza margini di apprezzamento; non si estende alle valutazioni, alle deduzioni o alla ricostruzione della dinamica del sinistro se non direttamente percepita.

  • art. 157, commi 7 e 8, cod. strada

    È la norma violata posta a fondamento dell’ordinanza-ingiunzione sanzionatoria.

  • L. n. 689 del 1981

    Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa sono contestabili e provabili le circostanze di fatto non coperte da fede privilegiata; la querela di falso è necessaria solo per contestare l’alterazione della realtà attestata dal verbale nei limiti della fede privilegiata.

  • art. 4, primo comma, L. n. 689 del 1981

    La Corte richiama la dedotta scriminante, ma non la decide nel merito perché la questione resta assorbita e comunque rimessa al giudice di rinvio.

  • art. 201 cod. strada

    Disciplina la contestazione immediata/differita dell’infrazione; la Corte non decide nel merito il secondo motivo perché assorbito.

  • artt. 384 e 385 regolamento di attuazione del cod. strada

    Sono richiamati in relazione alle condizioni che giustificano la contestazione differita; anche su questo profilo non vi è decisione di merito per assorbimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso solo dei fatti direttamente percepiti dal pubblico ufficiale, dei fatti da lui compiuti e della provenienza dell’atto; non copre le valutazioni, le inferenze e le ricostruzioni fattuali elaborate dagli accertatori.
  • La ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, quando non sia stata direttamente percepita dagli agenti ma sia frutto di deduzioni o apprezzamenti, non è assistita da fede privilegiata ed è contestabile con prove contrarie valutabili dal giudice di merito.
  • La querela di falso è necessaria solo per contestare l’effettiva veridicità dei fatti coperti da fede privilegiata; per gli elementi non coperti, il giudice deve valutarli insieme agli altri elementi di prova e può disattenderli se motivatamente inattendibili.
  • In presenza di un verbale che distingua tra fatti direttamente constatati e ricostruzioni successive, il giudice deve specificare quali circostanze siano coperte da fede privilegiata e quali, invece, siano soggette a ordinaria valutazione probatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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