DECRETO 22 novembre 2019 - Ministero dell'economia e delle finanze
Individuazione delle imposte e delle tasse da rimborsare mediante procedure automatizzate e determinazione delle relative modalità di esecuzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina le modalità di pagamento automatizzato dei rimborsi di imposte e tasse di competenza dell’Agenzia delle entrate: bonifico su conto bancario o postale oppure, per le persone fisiche che non abbiano comunicato le coordinate, titolo di credito a copertura garantita emesso da Poste Italiane. Le disposizioni si applicano agli elenchi di rimborsi emessi dal 1° gennaio 2020.
Modalità di pagamento automatizzato dei rimborsi fiscali
Pagamento automatizzato dei rimborsi fiscali
Il decreto aggiorna le modalità di esecuzione dei rimborsi fiscali gestiti con procedure automatizzate, privilegiando il bonifico su conto bancario o postale e prevedendo un titolo di credito postale garantito quando le persone fisiche non abbiano comunicato le coordinate di pagamento. Le nuove disposizioni si applicano agli elenchi di rimborsi emessi dal 1° gennaio 2020.
Ambito dei rimborsi
L’Agenzia delle entrate dispone mediante procedure automatizzate i rimborsi di tasse e imposte dirette e indirette di propria competenza risultanti dalla liquidazione di dichiarazioni e istanze. Gli elenchi utilizzati indicano, per ciascun periodo e tipo d’imposta e per ogni beneficiario, le generalità dell’avente diritto, il numero di protocollo della dichiarazione o dell’istanza da cui deriva il rimborso e l’importo da restituire. Restano ferme le diverse modalità di rimborso stabilite da disposizioni specifiche.
Modalità di pagamento e comunicazione delle coordinate
Il pagamento avviene mediante bonifico su conto corrente bancario o postale. Il beneficiario comunica all’Agenzia delle entrate le coordinate del conto da utilizzare per tutti i rimborsi a lui spettanti e le successive variazioni. Le comunicazioni delle coordinate inviate prima dell’entrata in vigore del decreto restano valide.
Se una persona fisica non ha comunicato le coordinate bancarie o postali, il rimborso è erogato mediante un titolo di credito a copertura garantita emesso da Poste Italiane S.p.A. Il titolo può essere riscosso presso qualsiasi ufficio postale oppure versato sul conto bancario o postale indicato dal beneficiario.
Esecuzione dei bonifici e pagamenti non riusciti
La Banca d’Italia esegue i bonifici sulla base degli elenchi trasmessi dall’Agenzia delle entrate. Le somme che banche e Poste Italiane devono restituire alla Banca d’Italia per bonifici non andati a buon fine sono versate automaticamente ai pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato.
In caso di pagamento non riuscito, sia tramite bonifico sia tramite titolo di credito, l’Agenzia delle entrate informa il beneficiario e indica le cause dell’esito negativo.
Titoli non riscossi e servizio di tesoreria
I titoli di credito non riscossi entro il rispettivo termine di validità sono riaccreditati da Poste Italiane sul conto intestato al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, anche in vista di un eventuale riversamento all’entrata del bilancio dello Stato. L’emissione e il pagamento di tali titoli costituiscono operazioni del servizio di tesoreria dello Stato affidate a Poste Italiane S.p.A. La remunerazione riconosciuta alla società nell’ambito della convenzione con il Ministero considera anche queste operazioni.
Regole tecniche e decorrenza
Agenzia delle entrate e Banca d’Italia definiscono d’intesa le regole tecniche, le modalità di trasmissione dei flussi telematici e le informazioni necessarie per i pagamenti mediante bonifico. Agenzia delle entrate e Poste Italiane definiscono analogamente le procedure e i flussi relativi ai titoli di credito. Ulteriori disposizioni attuative possono essere approvate con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Le disposizioni del decreto producono effetto per gli elenchi di rimborsi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
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