Salta al contenuto
Decreto ministeriale MEF

DECRETO 22 gennaio 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze

Disciplina dei termini e delle modalità di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione dei ruoli per debiti relativi al prelievo supplementare latte, emessi da AGEA o dalle regioni fino alla data del 31 marzo 2019.

Decreti del MEFCod. G.U. 20A00654Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto del 22 gennaio 2020 disciplina il trasferimento telematico dall’AGEA all’agente della riscossione dei residui dei ruoli relativi al prelievo supplementare latte, stabilendo le informazioni e i documenti da trasmettere, la gestione delle procedure concorsuali e dei contenziosi e gli obblighi di assistenza documentale. Regola inoltre i flussi informativi per la compensazione e conferma la validità degli atti esecutivi per il credito residuo. Il passaggio era previsto entro il 15 luglio 2019 dalla normativa richiamata.

Trasferimento ad Agenzia delle entrate-Riscossione dei residui dei crediti per il prelievo supplementare latte

Trasferimento dei residui dei crediti per il prelievo supplementare latte

Il decreto disciplina termini e modalità operative del passaggio all’agente della riscossione dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall’AGEA per il recupero del prelievo supplementare latte. Regola inoltre lo scambio di informazioni necessario per le compensazioni e la prosecuzione delle attività di riscossione già avviate.

Individuazione delle partite e informazioni da trasferire

L’AGEA individua, sotto la propria esclusiva responsabilità, le partite creditorie da trasferire, escludendo quelle il cui credito non è più esigibile alla data del passaggio, e indica le attività di riscossione già svolte.

Il trasferimento avviene con invio telematico firmato digitalmente, secondo le specifiche tecniche degli allegati, di due elenchi:

  • per ciascuna partita, le informazioni relative a cartelle di pagamento, avvisi di intimazione, preavvisi e iscrizioni di fermi amministrativi, comunicazioni preventive e iscrizioni ipotecarie;
  • le azioni esecutive mobiliari e immobiliari, nonché quelle presso terzi, con indicazione di quelle ancora in corso, del relativo stato o dell’esito totalmente o parzialmente infruttuoso;
  • eventuali sospensioni della riscossione, con date iniziali e finali se previste, e le altre informazioni disponibili all’AGEA;
  • l’eventuale presentazione di istanza di fallimento non seguita da insinuazione al passivo;
  • la data di prescrizione del credito, se compresa tra la data del passaggio e i dodici mesi successivi;
  • per le partite interessate da contenzioso, lo stato della controversia e l’eventuale presenza di sospensioni giudiziali.

Per le azioni esecutive mobiliari, immobiliari e presso terzi ancora in corso, l’AGEA consegna inoltre all’agente della riscossione gli originali dei documenti probatori, accompagnati da un verbale che descriva sommariamente lo stato delle procedure.

Procedure concorsuali e contenzioso

Sono escluse dal trasferimento le partite per le quali l’AGEA si è insinuata in una procedura concorsuale; l’AGEA continua a gestire tali procedure fino alla loro chiusura.

Restano a carico dell’AGEA la responsabilità e la legittimazione processuale per i contenziosi relativi agli atti di riscossione da essa emessi fino alla data del passaggio. L’AGEA continua inoltre a gestire le controversie pendenti a tale data.

Obbligo di trasmissione dei documenti

Su richiesta dell’agente della riscossione, l’AGEA deve fornire i documenti probatori delle attività di riscossione non compresi nella consegna degli originali prevista per le procedure esecutive in corso. La trasmissione deve avvenire entro cinque giorni dalla richiesta oppure, se necessario, in tempo utile per l’adempimento interessato. In caso di mancata o tardiva trasmissione, l’AGEA resta responsabile degli eventuali effetti pregiudizievoli.

Compensazione e validità degli atti

Nei casi di compensazione previsti dall’articolo 8-ter, comma 5, del decreto-legge n. 5 del 2009, AGEA e agente della riscossione si scambiano i flussi informativi necessari al perfezionamento della compensazione e alle conseguenti regolazioni contabili. Gli atti di riscossione coattiva già adottati restano validi per la quota di credito che residua dopo la compensazione.

Decorrenza e oneri finanziari

La disciplina si inserisce nel trasferimento dei residui che la normativa richiamata prevedeva dovesse avvenire entro il 15 luglio 2019; fino a tale data erano sospesi, per i crediti interessati, i termini di prescrizione e quelli di impugnazione e opposizione, nonché le procedure di riscossione coattiva. Le disposizioni richiamate per il trasferimento si applicavano, quanto ai commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater dell’articolo 8-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009, dal 1° aprile 2019; quanto ai commi 10-quinquies e 10-sexies, dal 29 maggio 2019.

Dall’attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 4 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Decreti del MEF, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.