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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 28 novembre 2019 - Ministero dell'economia e delle finanze

Criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei comuni italiani di confine, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli anni 2018 e 2019.

Decreti del MEFCod. G.U. 20A00398Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto stabilisce i criteri per ripartire tra enti territoriali le somme versate dai Cantoni svizzeri di Ticino, Grigioni e Vallese a compensazione dell’imposizione dei lavoratori frontalieri, limitatamente alle annualità 2018 e 2019. La distribuzione si basa sui frontalieri residenti nei comuni entro 20 km dal confine e le risorse finanziano opere pubbliche di interesse generale, con preferenza per edilizia abitativa e trasporti; fino al 30% può sostenere servizi collegati a opere finanziate con precedenti erogazioni.

Ripartizione e utilizzo della compensazione finanziaria italo-svizzera per gli anni 2018 e 2019

Ripartizione della compensazione finanziaria per i frontalieri

Il decreto definisce i criteri di ripartizione e di utilizzo della compensazione finanziaria dovuta dai Cantoni svizzeri del Ticino, dei Grigioni e del Vallese ai comuni italiani di confine. Le regole si applicano esclusivamente alle somme riferite agli anni 2018 e 2019.

Ambito territoriale e rilevazione dei frontalieri

Sono ammessi alla ripartizione i comuni il cui territorio ricade, anche solo in parte, entro 20 km dalla linea di confine con uno dei tre Cantoni. Ai fini del calcolo si utilizzano i dati sul frontalierato rilevati dalle autorità cantonali al 31 agosto di ciascun anno; le autorità italiane li acquisiscono direttamente da quelle svizzere.

Sono conteggiati i lavoratori frontalieri residenti nei comuni di confine alla data di rilevazione e che, nel corso dell’anno cui si riferisce il riparto, abbiano svolto lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni.

Criterio di calcolo delle somme

Per ciascuna annualità, la quota pro capite si ottiene dividendo l’importo complessivo della compensazione finanziaria versata dai tre Cantoni e riferita all’anno per il numero totale dei frontalieri aventi i requisiti previsti. Le somme attribuite sono calcolate moltiplicando tale quota per il numero di frontalieri considerati secondo le regole territoriali di assegnazione.

Destinatari e criteri territoriali di assegnazione

Per i comuni della Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, le somme sono assegnate alle unioni di comuni in proporzione ai frontalieri residenti nei comuni di confine compresi, anche parzialmente, nelle rispettive unioni. I comuni di confine non ricadenti, neppure in parte, in un’unione ricevono direttamente la somma calcolata secondo lo stesso criterio.

Per i comuni piemontesi, la ripartizione è effettuata come segue:

  • all’Unione Montana Valli dell’Ossola, in base ai frontalieri residenti nei comuni di confine compresi, anche parzialmente, nell’Unione, escluso il Comune di Domodossola;
  • all’Unione Montana Alta Ossola, in base ai frontalieri residenti nei comuni di Baceno, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera e Varzo;
  • direttamente ai Comuni di Antrona Schieranco, Arizzano, Aurano, Bee, Beura Cardezza, Borgomezzavalle, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cossogno, Craveggia, Domodossola, Ghiffa, Gurro, Intragna, Malesco, Mergozzo, Miazzina, Montescheno, Oggebbio, Pallanzeno, Premeno, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trarego Viggiona, Trontano, Valle Cannobina, Valstrona, Verbania, Vignone e Villette, secondo il numero dei frontalieri residenti.

Per la Lombardia, i comuni di confine nei quali i frontalieri rappresentano almeno il 4% della popolazione residente ricevono direttamente una somma parametrata al numero dei frontalieri. Se la percentuale è inferiore al 4%, la somma è attribuita alla comunità montana nella quale il comune ricade, anche parzialmente, ed è calcolata considerando i frontalieri residenti nei comuni con rapporto inferiore alla soglia. Se il comune non ricade, neppure in parte, in una comunità montana, le somme sono assegnate alla Regione Lombardia secondo il medesimo criterio di calcolo.

Destinazione delle risorse

Gli enti assegnatari utilizzano le somme per realizzare, completare o potenziare opere pubbliche di interesse generale dirette ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per l’edilizia abitativa e i trasporti pubblici. Entro il limite del 30%, le risorse possono inoltre finanziare servizi resi ed effettivamente fruiti connessi a opere pubbliche realizzate mediante precedenti erogazioni.

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