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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 27 dicembre 2019 - Ministero dell'economia e delle finanze

Modifica del decreto 7 dicembre 2018 recante: «Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale».

Decreti del MEFCod. G.U. 20A00236Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto modifica il D.M. 7 dicembre 2018, differenziando per beni e servizi i termini di applicazione dell’ordinazione elettronica degli acquisti del Servizio sanitario nazionale. L’obbligo decorre dal 1° febbraio 2020 per i beni e dal 1° gennaio 2021 per i servizi; dal 1° gennaio 2021 per i beni e dal 1° gennaio 2022 per i servizi non possono essere liquidate e pagate fatture non conformi alle disposizioni richiamate.

Modifica delle decorrenze per l’ordinazione elettronica degli acquisti degli enti del Servizio sanitario nazionale

Modifica delle decorrenze dell’ordinazione elettronica nel Servizio sanitario nazionale

Il decreto aggiorna il D.M. 7 dicembre 2018, che disciplina modalità e tempi per l’emissione e la trasmissione in forma elettronica dei documenti relativi all’ordinazione e all’esecuzione degli acquisti di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN). La modifica introduce scadenze distinte per beni e servizi e adegua i riferimenti temporali contenuti in altre disposizioni del decreto.

Decorrenza dell’applicazione

Le disposizioni richiamate dal comma 1 dell’articolo 3 del D.M. 7 dicembre 2018 si applicano:

  • agli acquisti di beni, dal 1° febbraio 2020;
  • agli acquisti di servizi, dal 1° gennaio 2021.

Le disposizioni del decreto modificato che rinviavano a una sola data vengono adeguate, così da riferirsi alle date differenziate previste per beni e servizi.

Liquidazione e pagamento delle fatture

Gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per loro conto non possono procedere alla liquidazione e al successivo pagamento di fatture non conformi alle disposizioni richiamate dal comma 3 dell’articolo 3:

  • per i beni, dal 1° gennaio 2021;
  • per i servizi, dal 1° gennaio 2022.

Adeguamento dei rinvii nel decreto del 2018

Sono aggiornati i riferimenti temporali contenuti negli articoli 3, 4 e 5 del D.M. 7 dicembre 2018, sostituendo i richiami a una data unica con quelli alle date applicabili, distintamente, a beni e servizi.

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