Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05094/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012, notificato dalla concessionaria per conto del Comune, che era stato impugnato dalla società contribuente davanti al giudice tributario. Il ricorso introduttivo era stato rigettato in primo grado e la decisione era stata confermata in appello, con declaratoria di tardività dell’impugnazione per avvenuta notifica dell’avviso in data 4 gennaio 2018 e deposito del ricorso solo il 16 marzo 2018, oltre il termine di 60 giorni. In cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: (1) violazione di legge e questione di legittimità costituzionale in relazione alla disciplina IMU sui fabbricati-merce, lamentando che la CTR avesse escluso l’esenzione in mancanza di dichiarazione IMU entro il termine; (2) violazione della normativa e dello Statuto del contribuente, sostenendo che la dichiarazione originaria dovesse bastare anche per le annualità successive; (3) nullità/inesistenza della notifica dell’atto impositivo per asserita violazione dell’art. 145 c.p.c.; (4) prescrizione del tributo per i periodi d’imposta anteriori, con riferimento al termine quinquennale. La controricorrente ha eccepito inoltre il difetto di specialità della procura al ricorso, eccezione respinta dalla Corte alla luce del recente orientamento delle Sezioni Unite sulla procura in ricorso per cassazione telematico.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la procura speciale apposta su foglio separato e trasmessa telematicamente con il ricorso. Ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non attingeva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva infatti deciso sulla tardività del ricorso introduttivo e sull’inammissibilità in appello di nuove censure sulla notificazione, non sulla dedotta inesistenza della notifica. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. Quanto ai primi due motivi, la Corte li ha rigettati nel merito, affermando che, in tema di IMU sui beni-merce non locati, il beneficio esonerativo deve risultare da specifica dichiarazione IMU per ciascuna annualità e che, per l’anno 2012, non erano fondate le censure di incostituzionalità, anche alla luce della successiva decisione della Corte costituzionale che ha escluso l’illegittimità della disciplina applicabile. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 83, terzo comma, c.p.c.

    La procura speciale su supporto cartaceo, digitalizzata e allegata telematicamente al ricorso, può valere come procura speciale apposta in calce al ricorso se non emergono elementi univoci contrari alla volontà di proporre ricorso per cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro di deduzione della violazione processuale, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 145 c.p.c.

    La ricorrente lo invocava per contestare la notificazione; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la ritiene nuova e comunque non pertinente rispetto alla ratio della decisione di appello.

  • art. 57 del D.Lgs. 546/1992

    Nel processo tributario d'appello non possono essere introdotte nuove domande o nuove eccezioni non riconducibili alla causa petendi originaria; la nuova censura sulla notifica è stata quindi ritenuta inammissibile.

  • art. 24 del D.Lgs. 546/1992

    Richiamato insieme all'art. 57 del D.Lgs. 546/1992 per escludere l'ammissibilità di motivi nuovi in appello.

  • art. 21 del D.Lgs. 546/1992

    Stabilisce il termine di 60 giorni per impugnare l'avviso di accertamento; nel caso concreto il ricorso originario è stato considerato tardivo.

  • art. 2 del D.L. 102/2013

    Richiamato dalla ricorrente nella censura sull'esenzione IMU dei fabbricati-merce; la Corte ritiene infondata la doglianza.

  • art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011

    La Corte afferma che, per l'anno 2012, la disciplina anteriore alle modifiche del D.L. 102/2013 non era costituzionalmente illegittima nel colpire il mero possesso degli immobili.

  • art. 56 del D.L. n. 1/2012

    Norma richiamata dalla ricorrente nel censurare la disciplina dell'esenzione IMU; la doglianza è stata rigettata.

  • art. 1, comma 1, della L. 212/2000

    La ricorrente invoca lo Statuto del contribuente; la Corte non accoglie la censura perché reputa necessaria la dichiarazione IMU annuale per il beneficio.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario d'appello, una censura nuova che introduca fatti diversi e ampli la materia del contendere non è un'eccezione ammissibile, ma integra un motivo aggiunto o una nuova domanda, vietata se non proposta in primo grado.
  • La deduzione di inesistenza della notificazione non è sovrapponibile alla deduzione di mera nullità della notificazione: i due vizi non sono in rapporto di continenza e devono risultare specificamente allegati e coltivati nel corso del giudizio.
  • In tema di IMU sui fabbricati-merce, il contribuente che invochi l'esenzione deve rendere una specifica dichiarazione per ciascuna annualità interessata, poiché il presupposto agevolativo riguarda circostanze potenzialmente variabili nel tempo e da portare annualmente a conoscenza dell'ente impositore.
  • Per l'anno 2012, la disciplina IMU applicabile ai beni-merce non è stata ritenuta costituzionalmente illegittima solo perché l'immobile è rimasto non locato o non produttivo di reddito, essendo sufficiente il possesso quale indice di capacità contributiva.
  • In cassazione, la procura speciale in formato cartaceo digitalizzato e allegato telematicamente al ricorso può ritenersi valida se non contiene espressioni univoche incompatibili con la volontà di proporre ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.