Regolamento (UE) 2017/739
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/739 della Commissione, del 26 aprile 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina i prezzi rappresentativi per alcune importazioni di carni di pollame, uova e ovoalbumina ai fini dei dazi addizionali all’importazione. La modifica è giustificata dall’aggiornamento periodico dei dati di mercato e dalle variazioni dei prezzi in funzione dell’origine delle merci. Il regolamento si applica immediatamente dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica i prezzi rappresentativi e le cauzioni per taluni prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova, nonché per l’ovoalbumina, ai fini dell’applicazione del regime dei dazi addizionali all’importazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di specifiche merci classificate in determinati codici NC dei settori delle carni di pollame, delle uova e dell’ovoalbumina, con differenziazione per origine del prodotto. Incide sull’aggiornamento dei prezzi rappresentativi e delle cauzioni da utilizzare ai fini del regime dei dazi addizionali all’importazione disciplinato dal regolamento (CE) n. 1484/95, richiamato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (UE) n. 510/2014. Non contiene deroghe territoriali o soggettive ulteriori, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/739: aggiornamento dei prezzi rappresentativi per pollame, uova e ovoalbumina
Il regolamento interviene sul sistema dei dazi addizionali all’importazione applicabile ad alcuni prodotti agricoli trasformati e non trasformati del settore avicolo. In particolare, aggiorna i prezzi rappresentativi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1484/95, sulla base del controllo periodico dei dati di mercato e delle variazioni dei prezzi in funzione dell’origine delle merci.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e il regolamento (UE) n. 510/2014, relativo al regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. Il regolamento (CE) n. 1484/95 costituisce l’atto di esecuzione che disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi per i settori delle carni di pollame e delle uova, nonché per l’ovoalbumina.
Ragioni della modifica
Dai controlli regolari sui dati utilizzati per la determinazione dei prezzi rappresentativi emerge la necessità di adeguare tali valori per alcune importazioni, tenendo conto delle diverse origini dei prodotti. La Commissione ritiene quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1484/95 in modo da riflettere i nuovi dati aggiornati.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95
L’articolo 1 sostituisce l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con l’allegato contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/739. L’allegato aggiorna i valori di prezzo rappresentativo e le cauzioni, ove previste, per specifiche merci classificate nei codici NC indicati.
Le voci interessate sono le seguenti:
- 0207 12 10: carcasse di polli, presentazione 70 %, congelate, con prezzo rappresentativo di 122,4 EUR/100 kg per origine AR;
- 0207 12 90: carcasse di polli, presentazione 65 %, congelate, con prezzo rappresentativo di 129,0 EUR/100 kg per AR e 157,6 EUR/100 kg per BR;
- 0207 14 10: pezzi disossati di galli o di galline, congelati, con valori differenziati per AR, BR, CL e TH, e cauzioni rispettivamente pari a 17, 25, 0 e 18 EUR/100 kg;
- 0207 27 10: pezzi disossati di tacchini, congelati, con prezzo rappresentativo di 302,6 EUR/100 kg per BR e 302,9 EUR/100 kg per CL, con cauzione pari a 0;
- 0408 91 80: uova sgusciate essiccate, con prezzo rappresentativo di 350,0 EUR/100 kg per AR e cauzione pari a 0;
- 1602 32 11: preparazioni non cotte di galli o di galline, con prezzo rappresentativo di 181,4 EUR/100 kg per BR e cauzione pari a 34 EUR/100 kg.
La nota richiamata nell’allegato precisa che i codici paese seguono la nomenclatura stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica le altre origini.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione motiva questa scelta con l’esigenza di applicare la misura il più rapidamente possibile dopo la disponibilità dei dati aggiornati. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/739. La modifica aggiorna i prezzi rappresentativi e, ove previsto, la cauzione di cui all’articolo 3 per varie voci NC relative a carni di pollame, uova sgusciate essiccate e preparazioni non cotte di pollame.
Prodotti e valori aggiornati
L’allegato riporta i nuovi valori per i seguenti prodotti e origini: carcasse di polli congelate (codici NC 0207 12 10 e 0207 12 90), pezzi disossati di galli o galline congelati (0207 14 10), pezzi disossati di tacchini congelati (0207 27 10), uova sgusciate essiccate (0408 91 80) e preparazioni non cotte di galli o galline (1602 32 11). Per ciascuna voce sono indicati prezzo rappresentativo, cauzione e origine (AR, BR, CL, TH).
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. La finalità è adeguare i prezzi rappresentativi alle variazioni dei dati di mercato e assicurare il corretto funzionamento del regime dei dazi addizionali all’importazione.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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