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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/737

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/737 della Commissione, del 26 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/737 stabilisce i valori forfettari all’importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di applicazione diretta e immediata, adottato sulla base del regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede un aggiornamento giornaliero di tali valori in funzione di dati variabili. L’atto contiene esclusivamente la tabella dei valori applicabili per specifici codici NC e origini, ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata all’importazione nell’Unione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti ortofrutticoli indicati nell’allegato, identificati tramite codice NC e, per ciascun prodotto, tramite paese terzo di origine. I valori forfettari sono rilevanti per la determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Non disciplina esportazioni, né tutti i prodotti agricoli, ma solo le categorie elencate nell’allegato e solo per i paesi/origini ivi indicati, inclusa la voce "ZZ" per "altre origini".

Fissazione dei valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/737 della Commissione stabilisce i valori forfettari all’importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli importati nell’Unione. L’atto si inserisce nella disciplina dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione al meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che consente alla Commissione di aggiornare tali valori sulla base di dati giornalieri variabili.

Base normativa e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, soprattutto, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari all’importazione sono fissati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e che il loro calcolo avviene ogni giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Il regolamento in commento costituisce quindi un atto di aggiornamento tecnico-operativo, necessario per l’applicazione del regime di prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

L’atto riguarda esclusivamente taluni prodotti ortofrutticoli elencati nell’allegato e identificati tramite codici della nomenclatura combinata. I valori sono stabiliti in relazione anche al paese terzo di origine, indicato con codici quali EG, MA, TR, IL, AR, BR, CL, CN, NZ, US, ZA e ZZ; il codice "ZZ" corrisponde a "altre origini". Il regolamento non introduce un regime generale sulle importazioni, ma fissa solo i valori da usare per i prodotti e le origini specificamente indicati.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 prevede che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 siano quelli fissati nell’allegato. L’allegato riporta gli importi in EUR/100 kg per i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22 / 0805 10 24 / 0805 10 28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con importi differenziati in base all’origine. Si tratta del dato operativo che gli operatori devono utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata in dogana secondo la disciplina di settore.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre chiarito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione del regolamento

La Commissione adotta il regolamento in attuazione del regolamento (UE) n. 543/2011, in particolare dell’articolo 136, paragrafo 1, nell’ambito della normativa sull’organizzazione comune dei mercati agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. La funzione dell’atto è fissare i valori forfettari all’importazione per i prodotti e i periodi previsti dalla disciplina di settore, ai fini del prezzo di entrata.

Fissazione dei valori forfettari all’importazione

L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell’allegato del regolamento. La tabella riporta gli importi in EUR/100 kg per singoli codici NC e per specifici paesi terzi di origine, includendo il codice "ZZ" per "altre origini".

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato con i valori per codice NC e origine

L’allegato contiene i valori forfettari per i seguenti prodotti: 0702 00 00; 0707 00 05; 0709 93 10; 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28; 0805 50 10; 0808 10 80; 0808 30 90. Per ciascun codice sono indicati i valori per le origini specificate, tra cui EG, MA, TR, IL, AR, BR, CL, CN, NZ, US, ZA e ZZ.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercato internodoganecommercio internazionale

Testo integrale

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