Circolare 29944 del 05/10/2026
El Salvador. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di El Salvador sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 19 giugno 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’entrata in vigore, dal 20 ottobre 2026 al 19 ottobre 2031, dell’Accordo Italia-El Salvador sul reciproco riconoscimento delle patenti ai fini della conversione e chiarisce i principali requisiti e adempimenti per le pratiche presso gli Uffici della Motorizzazione Civile. La conversione è ammessa, senza esami, per chi risiede in Italia da meno di sei anni e soddisfa le condizioni indicate; sono inoltre precisati i documenti richiesti, la gestione dell’originale della patente e gli obblighi in materia di trasferimento e trattamento dei dati personali. Gli allegati tecnici e le istruzioni operative saranno trasmessi con una successiva comunicazione.
Istruzioni per la conversione in Italia delle patenti di guida salvadoregne in base all’Accordo bilaterale in vigore dal 20 ottobre 2026.
Conversione delle patenti di guida di El Salvador
La circolare fornisce indicazioni agli Uffici della Motorizzazione Civile e alle amministrazioni interessate per l’applicazione dell’Accordo tra Italia ed El Salvador sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 19 giugno 2026. L’Accordo disciplina le conversioni senza esami e include una disciplina vincolante sul trasferimento dei dati personali tra le autorità competenti.
Entrata in vigore e durata
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha comunicato che l’Accordo entra in vigore il 20 ottobre 2026. La sua durata è di cinque anni, con vigenza fino al 19 ottobre 2031 incluso.
La circolare trasmette il testo dell’Accordo in italiano e spagnolo, la disciplina sul trasferimento dei dati personali, l’informativa e la dichiarazione di presa visione, nonché l’elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti convertibili in Italia.
Requisiti per la conversione
Ai sensi degli articoli 1 e 4 dell’Accordo, il titolare di una patente salvadoregna può chiederne la conversione in Italia se:
- ha acquisito la residenza anagrafica in Italia;
- la patente è in corso di validità;
- risiede in Italia da meno di sei anni al momento della presentazione della domanda;
- presenta la certificazione medica richiesta per attestare il possesso dei requisiti psicofisici relativi alla categoria richiesta;
- ha compiuto l’età prevista dalla normativa italiana per il rilascio della categoria richiesta.
La conversione è prevista senza sostenere gli esami. Se il richiedente risiede in Italia da sei anni o più alla data della domanda, l’Accordo non si applica e l’UMC non può accettare la richiesta.
Patenti escluse e documenti necessari
Ai sensi dell’articolo 5, non possono essere accolte domande relative a patenti salvadoregne conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia oppure ottenute a loro volta mediante conversione di una patente estera non convertibile in Italia.
Ai sensi dell’articolo 6, la conversione avviene sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza e riguarda soltanto le patenti conformi ai modelli individuati nell’elenco previsto dall’Accordo. Oltre alla documentazione di rito e all’originale della patente, il richiedente deve presentare la «Certificazione di patente di guida salvadoregna», rilasciata in lingua italiana dalle rappresentanze diplomatiche e consolari di El Salvador in Italia. La certificazione contiene la traduzione e la fotocopia della patente.
Le tabelle di equipollenza, l’elenco dei modelli validi e le immagini dei modelli salvadoregni saranno trasmessi con una successiva comunicazione recante le istruzioni operative. La circolare richiama inoltre la circolare prot. 17294 del 3 luglio 2013: la descrizione e le immagini dei modelli di patente allegati all’Accordo sono destinate agli operatori degli UMC e alle forze dell’ordine.
Esame dell’originale e richieste di chiarimenti
Ai sensi dell’articolo 7, quando presenta la domanda l’interessato mantiene con sé la patente salvadoregna: l’UMC ne prende visione e acquisisce una copia o una scansione. L’originale può essere ritirato al titolare soltanto al momento della consegna della patente italiana rilasciata per conversione. Successivamente, l’originale salvadoregno deve essere restituito alle rappresentanze diplomatiche di El Salvador secondo le modalità che saranno comunicate.
La certificazione consolare prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, contiene anche la traduzione richiesta in via generale dall’articolo 8, paragrafo 1. Se sussistono dubbi sulla patente da convertire, l’UMC può comunque chiedere alla rappresentanza diplomatica informazioni specifiche sul documento o chiarimenti sulle notizie riportate nella certificazione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2.
Protezione dei dati personali
La circolare considera applicabile il Regolamento (UE) 2016/679 agli accordi sul reciproco riconoscimento delle patenti e rileva che El Salvador non beneficia di una decisione di adeguatezza della Commissione europea. Per questo l’Accordo è integrato dalla disciplina del trasferimento di dati personali tra le autorità competenti, richiamata dall’articolo 10 e giuridicamente vincolante al pari dell’Accordo.
Acquisito il parere del Responsabile per la protezione dei dati personali del MIT, la circolare trasmette l’informativa sul trattamento e la relativa dichiarazione di presa visione. Il richiedente deve sottoscrivere la dichiarazione e l’UMC che effettua la conversione deve acquisirla e conservarla agli atti, come stabilito dall’articolo 10, paragrafo 2. Informativa e dichiarazione sono pubblicate sul sito istituzionale insieme alla circolare.
Comunicazioni successive e aggiornamento dei siti
Gli allegati tecnici indispensabili per le procedure di conversione saranno inviati in seguito alle Direzioni Generali Territoriali, alle Regioni e Province autonome, per la diffusione agli uffici periferici competenti; la comunicazione sarà inoltrata anche alle forze dell’ordine. In quella sede saranno forniti anche gli indirizzi delle rappresentanze diplomatiche salvadoregne e le istruzioni per la restituzione delle patenti originali.
Le Direzioni Generali Territoriali, gli UMC, le Regioni e le Province autonome devono inoltre adeguare i rispettivi siti istituzionali pubblicando l’elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti convertibili in Italia.
Punti principali
Entrata in vigore e durata dell’Accordo
L’Accordo firmato il 19 giugno 2026 entra in vigore il 20 ottobre 2026 e ha durata di cinque anni, fino al 19 ottobre 2031 incluso.
Requisiti per la conversione
Il richiedente deve avere acquisito la residenza anagrafica in Italia, presentare una patente salvadoregna valida e risiedere in Italia da meno di sei anni alla data della domanda. Deve inoltre possedere i requisiti psicofisici attestati dalla certificazione medica per la categoria richiesta e aver raggiunto l’età prevista dalla normativa italiana.
Casi di esclusione e documentazione
Non sono convertibili le patenti conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia o ottenute convertendo una patente estera non convertibile in Italia. La conversione si basa sulle tabelle di equipollenza e sui modelli ammessi; occorrono l’originale della patente, la documentazione ordinaria e la certificazione rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari salvadoregne, comprensiva di traduzione e copia del documento.
Gestione della patente originale e verifiche
L’UMC visiona l’originale e ne acquisisce copia o scansione al momento della domanda. L’originale può essere ritirato dal titolare solo quando gli viene consegnata la patente italiana e, dopo la conversione, dovrà essere restituito alle rappresentanze diplomatiche salvadoregne secondo le future istruzioni operative. In caso di dubbi, l’UMC può chiedere informazioni o chiarimenti alla rappresentanza diplomatica.
Trasferimento e trattamento dei dati personali
L’Accordo include una disciplina giuridicamente vincolante per il trasferimento dei dati personali tra le autorità competenti, considerata l’assenza di una decisione di adeguatezza UE per El Salvador. Il richiedente deve sottoscrivere la dichiarazione di presa visione dell’informativa; l’UMC deve acquisirla e conservarla agli atti.
Allegati e successive istruzioni
Una successiva comunicazione trasmetterà alle amministrazioni e alle forze dell’ordine gli allegati tecnici necessari: tabelle di equipollenza, elenco e immagini dei modelli di patente ammessi e modello della certificazione salvadoregna. Saranno inoltre forniti gli indirizzi delle rappresentanze diplomatiche e le istruzioni sulla restituzione degli originali. È trasmesso anche l’elenco aggiornato degli Stati con patenti convertibili in Italia, da pubblicare sui siti istituzionali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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