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Circolare

Circolare 30674 del 09/10/2026

Uruguay. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Orientale dell’Uruguay sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato a Roma il 9 luglio 2026.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti30674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare informa gli uffici della Motorizzazione dell’entrata in vigore, il 31 ottobre 2026, dell’Accordo Italia-Uruguay sul reciproco riconoscimento delle patenti ai fini della conversione, firmato il 9 luglio 2026, e ne chiarisce i principali criteri applicativi. Le domande potranno essere accolte dal 2 novembre 2026; sono precisati requisiti di residenza, validità e conseguimento della patente, documenti necessari, verifiche, gestione dell’originale e trattamento dei dati. Le istruzioni tecniche e operative di dettaglio saranno trasmesse con successiva comunicazione.

Istruzioni per la conversione in Italia delle patenti uruguaiane in base all’Accordo bilaterale in vigore dal 31 ottobre 2026.

Conversione delle patenti uruguaiane in Italia

La circolare fornisce agli Uffici della Motorizzazione Civile le indicazioni iniziali per applicare l’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Orientale dell’Uruguay sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato a Roma il 9 luglio 2026. L’Accordo disciplina la conversione senza esami teorici e pratici alle condizioni previste, con rinvio alle disposizioni e agli allegati tecnici dell’Accordo stesso.

Entrata in vigore e durata

L’Accordo è entrato in vigore il 31 ottobre 2026 e ha durata quinquennale, con vigenza fino al 30 ottobre incluso. Poiché il 31 ottobre 2026 è sabato, gli UMC potranno riprendere la ricezione e la valutazione delle domande da lunedì 2 novembre 2026. Soltanto il 2 novembre potranno essere accettate domande per patenti uruguaiane con scadenza il 31 ottobre o il 1° novembre 2026.

Requisiti del richiedente e della patente

In applicazione degli articoli 1 e 4 dell’Accordo, il titolare può chiedere la conversione se ha acquisito la residenza anagrafica in Italia e la patente uruguaiana è valida e non provvisoria. La domanda può essere presentata senza esami teorici e pratici esclusivamente se, al momento dell’istanza, il richiedente risiede in Italia da meno di sei anni. Se la residenza è stata acquisita da sei anni o più, l’Accordo non trova applicazione e l’UMC non può accettare la richiesta.

Il richiedente deve aver compiuto l’età prevista dalla normativa italiana per il rilascio della categoria richiesta. Tra i documenti di rito, l’UMC può richiedere la certificazione medica attestante il possesso dei requisiti psicofisici per la categoria.

Ai sensi dell’articolo 5, non sono accettabili le richieste relative a patenti uruguaiane conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia o ottenute a loro volta mediante conversione di una patente estera non convertibile in Italia.

Categorie ammesse e documentazione

In base all’articolo 6, le categorie uruguaiane sono convertite secondo le tabelle tecniche di equipollenza previste dall’Accordo. La conversione è possibile soltanto se la patente corrisponde a uno dei modelli uruguaiani inclusi nell’apposito elenco.

Oltre all’originale della patente e alla documentazione ordinaria, il richiedente deve presentare il Certificato di validità e autenticità rilasciato dalle rappresentanze diplomatico-consolari uruguaiane. Il certificato, predisposto sul modello allegato all’Accordo, contiene la traduzione e la fotocopia della patente.

Verifiche dell’UMC e trattamento dell’originale

Al deposito della domanda l’UMC visiona l’originale della patente estera e ne acquisisce una copia o una scansione. In forza dell’articolo 7, l’originale uruguaiano può essere ritirato al titolare solo quando viene consegnata la patente italiana rilasciata per conversione. Una volta effettuata la conversione, l’originale deve essere restituito alle rappresentanze diplomatiche della Repubblica Orientale dell’Uruguay, secondo le modalità che saranno definite nelle successive istruzioni operative.

Ai sensi dell’articolo 8, se emergono dubbi sull’autenticità o sulla validità della patente, oppure sui dati in essa riportati, l’UMC può chiedere informazioni specifiche tramite le rappresentanze diplomatiche uruguaiane e chiarimenti sulle indicazioni contenute nel Certificato di validità e autenticità presentato dal richiedente.

Istruzioni operative e allegati tecnici

Gli allegati tecnici individuati dall’articolo 6, paragrafo 4, sono necessari per svolgere le procedure di conversione. Una successiva comunicazione li trasmetterà alle Direzioni Generali Territoriali, alle Regioni e alle Province autonome, per la diffusione agli uffici competenti, e alle forze dell’ordine destinatarie. Comprenderanno:

  • le tabelle di equipollenza tra le categorie di patente delle due Parti;
  • l’elenco dei modelli di patenti italiane e uruguaiane validi ai fini della conversione, con le immagini dei modelli uruguaiani;
  • il modello del Certificato di validità e autenticità.

La comunicazione successiva indicherà anche gli indirizzi delle rappresentanze diplomatiche uruguaiane necessari per le procedure degli UMC. La circolare richiama inoltre la circolare prot. 17294 del 3 luglio 2013, precisando che descrizioni e immagini dei modelli di patente allegati all’Accordo sono destinate agli operatori degli UMC e alle forze dell’ordine.

Protezione dei dati personali

Gli Accordi sul reciproco riconoscimento delle patenti rientrano nell’ambito del Regolamento (UE) 2016/679. Poiché l’Uruguay è destinatario di una decisione di adeguatezza della Commissione UE, l’Accordo non è stato integrato con uno specifico allegato di clausole sul trattamento dei dati personali. In conformità all’articolo 11, ciascuna Parte applica la propria normativa nazionale; gli UMC utilizzano, per le conversioni, le procedure normalmente in uso per il rilascio delle patenti italiane.

Aggiornamento degli elenchi

La circolare trasmette anche l’elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti convertibili in Italia. Le Direzioni Generali Territoriali, gli UMC, le Regioni e le Province autonome sono chiamati ad adeguare conseguentemente i rispettivi siti istituzionali.

Punti principali

Entrata in vigore e durata

L’Accordo è in vigore dal 31 ottobre 2026 e ha durata di cinque anni, fino al 30 ottobre incluso. Poiché il 31 ottobre cade di sabato, gli UMC potranno ricevere le domande dal lunedì 2 novembre 2026; solo in tale data potranno accettare domande relative a patenti scadute il 31 ottobre o il 1° novembre 2026.

Requisiti per la conversione

Il richiedente deve avere acquisito la residenza anagrafica in Italia e presentare una patente uruguaiana valida e non provvisoria. Alla data della domanda deve essere residente in Italia da meno di sei anni: con sei anni o più l’Accordo non si applica e l’UMC non può accettare l’istanza. Occorre inoltre aver raggiunto l’età prevista dalla normativa italiana per la categoria richiesta e, su richiesta dell’UMC, produrre la certificazione medica attestante i requisiti psicofisici.

Casi esclusi e documentazione

Non sono convertibili le patenti conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia né quelle ottenute convertendo una patente estera non convertibile in Italia. La conversione è ammessa esclusivamente per patenti conformi ai modelli individuati nell’elenco previsto dall’Accordo e secondo le relative tabelle di equipollenza. Oltre alla documentazione ordinaria e all’originale, il richiedente deve presentare il Certificato di validità e autenticità rilasciato dalle rappresentanze diplomatico-consolari uruguaiane, comprensivo di traduzione e fotocopia della patente.

Verifiche e gestione dell’originale

Alla domanda l’UMC visiona l’originale della patente e ne acquisisce copia o scansione. L’originale può essere ritirato al titolare soltanto alla consegna della patente italiana emessa per conversione e deve poi essere restituito alle rappresentanze diplomatiche uruguaiane secondo le istruzioni operative che saranno comunicate. In caso di dubbi su autenticità, validità o dati, l’UMC può chiedere informazioni tramite le rappresentanze uruguaiane e chiarimenti sul Certificato di validità e autenticità.

Allegati tecnici e protezione dei dati

Le tabelle di equipollenza, l’elenco dei modelli validi con le immagini delle patenti uruguaiane e il modello del Certificato saranno trasmessi con una successiva comunicazione, insieme alle istruzioni operative e agli indirizzi delle rappresentanze diplomatiche. In materia di dati personali si applicano il Regolamento (UE) 2016/679 e, ai sensi dell’articolo 11 dell’Accordo, le normative nazionali di ciascuna Parte; l’Uruguay è destinatario di una decisione di adeguatezza della Commissione UE. Gli UMC applicano le procedure normalmente utilizzate per il rilascio di una patente italiana.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionepatenti e revisionisicurezza stradaleprotezione dei dati personali

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