Ordinanza ingiunzione o revoca n. 799 del 19/12/2024
Provvedimento del 19 dicembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ritenuto illecito il trattamento effettuato dal Comune di Brescia nella gestione delle sepolture di feti e prodotti abortivi, con particolare riguardo ai dati riportati sui cippi/targhette e resi consultabili sul portale cimiteriale online. Secondo l’Autorità, l’indicazione di nome e cognome del feto e, in alcuni casi, di elementi idonei a ricondurre all’identità della donna che aveva interrotto la gravidanza, ha comportato una diffusione di dati relativi alla salute in assenza di adeguata base giuridica e in violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza e limitazione della finalità. Il Garante ha inflitto al Comune una sanzione di 10.000 euro e ha ordinato una conferma sull’avvenuta limitazione dei dati consultabili online.
Comune di Brescia: diffusione illecita di dati relativi alla salute sulle sepolture di feti/prodotti abortivi e sul portale cimiteriale
Comune di Brescia: diffusione illecita di dati sulla salute nelle sepolture di feti
Il provvedimento riguarda il Comune di Brescia e la gestione delle sepolture di feti, prodotti abortivi e prodotti del concepimento, con particolare riferimento ai dati riportati sulle sepolture e resi consultabili tramite il portale cimiteriale online. L’istruttoria è stata avviata d’ufficio a seguito di notizie stampa e di una verifica sul servizio web comunale.
Origine del procedimento e fatti accertati
Il Garante ha rilevato che nel cimitero Vantiniano erano presenti sepolture di feti contrassegnate, nella maggior parte dei casi, con un nome ricorrente e con cognomi diversi, presumibilmente riferibili alle donne che avevano interrotto la gravidanza. La verifica online aveva consentito di visualizzare, oltre al nome e cognome del feto, anche la data di nascita e morte coincidenti, il cimitero, l’ubicazione della sepoltura e la dicitura "feti e nati morti".
Il Comune ha spiegato che la procedura si innestava su documentazione sanitaria trasmessa dall’ATS e dalle strutture ospedaliere, distinguendo i casi di sepoltura richiesta dai genitori da quelli in cui la richiesta non proveniva dai genitori. Ha inoltre dichiarato di aver adottato misure prudenziali, tra cui la copertura delle targhette, l’uso di un codice identificativo e la rimozione dei dati riferiti a nati morti e prodotti abortivi dal portale online.
Quadro normativo richiamato
L’Autorità ha richiamato:
- il GDPR, in particolare gli artt. 4, 5, 6, 9, 24 e 83;
- gli artt. 2-ter, 2-sexies e 2-septies del Codice privacy, nel testo vigente all’epoca dei fatti;
- il d.P.R. 285/1990, in particolare gli artt. 7, 50, 52, 53 e 70;
- il regolamento regionale Lombardia n. 6/2004, art. 11;
- l’art. 75 della l.r. Lombardia n. 33/2009;
- le linee guida ATS Brescia in materia di medicina necroscopica e polizia mortuaria.
Il Garante ha ribadito che l’informazione relativa all’interruzione di gravidanza costituisce dato relativo alla salute, anche quando l’evento è spontaneo e non solo quando è volontario, in quanto connesso a una prestazione di assistenza sanitaria. Per questi dati opera il divieto di diffusione di cui all’art. 2-septies, comma 8, del Codice.
Valutazione sulla liceità del trattamento
Secondo l’Autorità, la normativa di settore non consente, per i prodotti abortivi e del concepimento non richiesti dai genitori, l’attribuzione automatica di nome e cognome né la loro indicazione sulle sepolture. Le disposizioni invocate dal Comune, in particolare gli artt. 52 e 70 del d.P.R. 285/1990, riguardano i defunti e i nati morti, per i quali è prevista la registrazione dello stato civile e l’autorizzazione alla sepoltura secondo una disciplina diversa.
Per i prodotti abortivi e del concepimento, invece, la disciplina richiamata non prevede l’indicazione nominativa. Il Garante ha quindi escluso che il Comune potesse applicare in via analogica la normativa sui defunti. Ha inoltre evidenziato che l’indicazione del cognome della donna, del marito o del compagno, associata al prenome e alla data dell’evento, può consentire l’identificazione indiretta dell’interessata, specie se i dati sono raffrontati con altre fonti o con informazioni di contesto disponibili in ambito familiare o territoriale.
Violazioni accertate
L’Autorità ha ritenuto che il trattamento fosse illecito perché effettuato in assenza di adeguata base giuridica e in contrasto con più principi del GDPR. In particolare, sono state contestate e confermate le violazioni di:
- art. 5, par. 1, lett. a), b), c) e d), GDPR: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione; esattezza;
- artt. 6 e 9 GDPR, per mancanza di base giuridica e per il trattamento di dati relativi alla salute;
- artt. 2-ter, 2-sexies e 2-septies, comma 8, Codice privacy, per la mancanza di presupposto normativo e per il divieto di diffusione dei dati sulla salute.
Il Garante ha inoltre ritenuto non condivisibile l’argomento del Comune secondo cui il trattamento riguarderebbe solo il concepito: in realtà, la combinazione dei dati riportati sulle sepolture e sul portale può ricondurre all’identità della donna e rivelare l’evento dell’interruzione di gravidanza, che è dato sanitario.
Valutazione delle difese del Comune
Il Comune aveva sostenuto che:
- il nome e il cognome del feto sarebbero stati attribuiti dalle strutture sanitarie o dai genitori;
- l’identificabilità della donna sarebbe solo ipotetica;
- l’indicazione nominativa sarebbe necessaria per identificare la sepoltura;
- la prassi sarebbe coerente con la normativa funeraria e cimiteriale.
Il Garante ha respinto tali difese. Ha osservato che l’amministrazione titolare del trattamento deve effettuare una propria valutazione di liceità ai sensi del principio di responsabilizzazione, e non può limitarsi a recepire acriticamente la documentazione sanitaria. Ha inoltre evidenziato che la documentazione prodotta non dimostrava in modo sufficiente che la sepoltura nominativa fosse sempre frutto di una richiesta espressa dei genitori.
Misure correttive adottate e valutazione finale
Nel corso dell’istruttoria il Comune ha adottato misure per ridurre il rischio di diffusione illecita, tra cui:
- copertura delle targhette già installate;
- sostituzione dei dati nominativi con un codice identificativo riservato agli uffici;
- rimozione dal portale online dei dati relativi a nati morti, prodotti abortivi e prodotti del concepimento;
- previsione che la sepoltura in forma singola sia subordinata alla presenza di un modulo di consenso espresso dei genitori;
- incontri con le strutture sanitarie e con l’ATS per verificare la correttezza delle procedure.
Il Garante ha ritenuto che, allo stato, tali misure escludessero la necessità di ulteriori provvedimenti correttivi ex art. 58, par. 2, GDPR.
Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione
L’Autorità ha applicato l’art. 83 GDPR, rilevando che la condotta costituiva un trattamento unitario e che l’importo complessivo massimo astrattamente applicabile, in ragione del richiamo all’art. 83, par. 5, era fino a 20 milioni di euro. Ai fini della quantificazione sono stati considerati:
- la natura particolarmente delicata dei dati trattati, relativi alla salute;
- la diffusione sia sulle sepolture sia tramite il portale web;
- il carattere colposo della violazione;
- l’assenza di precedenti specifici;
- la cooperazione del titolare e le misure adottate per rimediare e attenuare gli effetti negativi.
La sanzione è stata determinata in euro 10.000, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Dispositivo
Il Garante ha:
- dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dal Comune di Brescia;
- ordinato il pagamento della sanzione di euro 10.000;
- previsto la possibilità di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice;
- richiesto la conferma, entro 30 giorni, che il portale online mostri solo le ubicazioni dei nati morti e dei casi in cui vi sia richiesta espressa di sepoltura in forma singola e di indicazione del nome;
- disposto la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito web del Garante e la pubblicazione del provvedimento;
- previsto l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
È ammesso ricorso innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, o 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine dell’istruttoria e oggetto del trattamento
Il procedimento nasce da notizie di stampa e da una verifica d’ufficio sul portale dei servizi cimiteriali del Comune di Brescia. L’Autorità ha rilevato che, nelle sepolture di feti e prodotti abortivi, erano presenti nome e cognome attribuiti al feto, data di nascita/morte coincidente, ubicazione della sepoltura e dicitura riferita a "feti e nati morti". Il trattamento riguardava sia le targhette sulle sepolture sia la consultazione online dell’ubicazione delle tombe.
Quadro normativo applicato
Il Garante ha richiamato il GDPR, in particolare gli artt. 4, 5, 6, 9, 24 e 83, nonché gli artt. 2-ter, 2-sexies e 2-septies del Codice privacy nel testo vigente all’epoca dei fatti. Sono stati inoltre considerati il d.P.R. 285/1990 (artt. 7, 50, 52, 53 e 70), il regolamento regionale Lombardia n. 6/2004, l’art. 75 della l.r. Lombardia n. 33/2009 e le linee guida ATS Brescia. L’Autorità ha ribadito che l’informazione relativa all’interruzione di gravidanza è, in ogni caso, un dato relativo alla salute e che su tali dati opera il divieto di diffusione.
Valutazione sulla base giuridica e sulla qualificazione del dato
Secondo il Garante, per i prodotti abortivi e del concepimento non richiesti dai genitori, la normativa non prevede l’attribuzione di nome e cognome né la diffusione di tali dati sulle sepolture. Le disposizioni citate dal Comune, in particolare gli artt. 52 e 70 del d.P.R. 285/1990, riguardano i defunti e i nati morti, non i prodotti abortivi o del concepimento. L’indicazione di cognome della donna, del marito o del compagno, unita al prenome usato nelle targhette, può consentire l’identificazione indiretta della donna e quindi integrare un trattamento di dati relativi alla salute senza base giuridica adeguata.
Violazioni accertate e misure adottate dal Comune
Sono state ravvisate violazioni dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione ed esattezza, nonché degli artt. 6 e 9 GDPR e degli artt. 2-ter, 2-sexies e 2-septies, comma 8, Codice privacy. Il Garante ha preso atto che il Comune, nel corso dell’istruttoria, aveva già adottato misure correttive: copertura delle targhette esistenti, sostituzione con un codice di riferimento, limitazione dell’accesso ai dati sul portale web e richiesta di consenso espresso per la sepoltura singola con indicazione nominativa. Alla luce di tali interventi, non sono state disposte ulteriori misure correttive ex art. 58, par. 2, GDPR.
Sanzione e adempimenti imposti
Il Garante ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro, ritenendo la violazione di gravità elevata ma valorizzando l’assenza di precedenti pertinenti, la cooperazione del Comune e le misure adottate per rimediare. È stata disposta anche la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante. Inoltre, il Comune deve confermare entro 30 giorni dalla notifica che il portale consente solo la consultazione delle ubicazioni di nati morti e dei prodotti per i quali vi sia richiesta espressa di sepoltura in forma singola e di indicazione del nome.
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