Cassazione Civile, Sentenza n. 1914/2021 del 28/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'ICEA impugnava la sentenza del Consiglio di Stato che aveva ritenuto la controversia di natura amministrativa, sostenendo invece che le misure adottate dall'organismo di controllo (sospensione della certificazione, soppressione dell'indicazione biologica, divieto di commercializzazione e successiva risoluzione del rapporto contrattuale) concernessero rapporti di natura contrattuale e diritti soggettivi dell'operatore (Azienda agricola Faraone), spettando quindi la giurisdizione al giudice ordinario. ICEA contestava inoltre la rilevanza della disposizione del d.lgs. n. 20/2018 che rende i provvedimenti dell'organo dei ricorsi equiparabili a lodi arbitrali, rilevando che nel contratto del 2014 non era contenuta alcuna clausola compromissoria e che tale disposizione, interpretata, presuppone la sussistenza di diritti soggettivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ICEA, cassando la sentenza del Consiglio di Stato. Ha dichiarato che la giurisdizione competente per la controversia è quella del giudice ordinario, non quella amministrativa, ribadendo che le certificazioni sono strumenti di informazione e garanzia e che l'attività dell'organismo di controllo, seppur svolta sotto la vigilanza dell'autorità pubblica, si svolge nell'ambito di obbligazioni contrattuali private e quindi innesta posizioni di diritto soggettivo degli operatori. Ha inoltre precisato che la disposizione del d.lgs. n. 20/2018 che attribuisce natura di lodo arbitrale ai pronunciamenti interni degli organismi di controllo non è applicabile in assenza della clausola compromissoria nel contratto. La causa è stata rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario anche quanto alle spese di legittimità.
Norme richiamate
Decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20
L'accertamento di una o piu irregolarita comporta l'applicazione, da parte dell'organismo di controllo al quale e assoggettato l'operatore, previa diffida in caso di irregolarita sanabili, della soppressione delle indicazioni biologiche, in proporzione all'importanza del requisito violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attivita irregolari. La soppressione comporta il divieto per l'operatore di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica, nell'etichettatura e nella pubblicita dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui e stata riscontrata irregolarita
La Corte ha ritenuto applicabili al caso le previsioni sulle non conformita e sulle misure da adottare, ma ha escluso che l'organismo, per tali attivita, acquisti automaticamente la qualifica di pubblica amministrazione; la norma che attribuisce natura di lodo arbitrale ai pronunciamenti collegiali e applicabile solo se nel contratto e prevista la clausola compromissoria, cosa non avvenuta nel contratto del 2014
Decreto ministeriale 20 dicembre 2013
Disciplina gia vigente sulle non conformita e sulle misure da adottare; ai fini della decisione la disciplina del 2013 dimostra che le misure erano predeterminate e non lasciate a discrezionalita dell'organismo
Regolamento (CE) n. 834/2007
Usato per richiamare la disciplina europea che prevede l'autorizzazione e la vigilanza sugli organismi di controllo da parte dell'autorita pubblica, nonche' la natura ausiliaria del ruolo degli organismi privati nei controlli biologici
Regolamento CEE n. 2092/91 (abrogato)
Riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha qualificato l'attivita degli organismi privati come non assimilabile automaticamente a esercizio diretto di pubblici poteri, ma come attivita' ausiliaria e soggetta a vigilanza
Art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c. e art. 110 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (cod. proc. amm.)
Fondamento procedurale del ricorso per cassazione per motivo di giurisdizione: contestazione dell'erronea attribuzione della competenza giurisdizionale operata dal giudice di merito
Art. 2612 e ss. c.c.
Richiamato per la qualifica dell'ICEA come consorzio soggetto al diritto privato; la Corte ne trae argomento per escludere che l'ente operi come pubblica amministrazione
Ordinanza Cass. Sez. Un. n. 9678/2019
Precedente delle Sezioni Unite utilizzato per confermare l'orientamento secondo cui le certificazioni costituiscono strumenti di circolazione di informazioni e garanzia e che spesso originano posizioni di diritto soggettivo, utili per la determinazione della giurisdizione
Massime di principio
- Quando un organismo privato autorizzato svolge controlli tecnici e certificazioni in base a normativa pubblica, la vigilanza pubblica non comporta automaticamente che l'organismo operi come pubblica amministrazione: va valutata la natura della posizione giuridica dedotta (diritto soggettivo vs interesse legittimo).
- Le misure preordinate dalle normative tecniche (d.m. 2013, d.lgs. 20/2018) che disciplinano non conformita e conseguenze (soppressione indicazioni, divieti, ecc.) non convertono di per sé il rapporto in materia in rapporto amministrativo; se le misure sono determinate e legate a un rapporto contrattuale di certificazione, la domanda puo' fondarsi su diritti soggettivi e spettare al giudice ordinario.
- La previsione normativa che rende i pronunciamenti interni degli organismi paragonabili a lodi arbitrali e' applicabile solo se nel contratto sia effettivamente prevista la clausola compromissoria; norme posteriori non incidono retroattivamente sui contratti privi di quella clausola.
- Per la determinazione della giurisdizione occorre guardare al petitum sostanziale e alla posizione giuridica dedotta in giudizio: domande dirette a far valere diritti soggettivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, mentre le impugnazioni di atti pubblici o l'esercizio di poteri pubblici possono rientrare nella giurisdizione amministrativa.
- Le certificazioni sono strumenti di informazione e tutela del consumatore; le controversie che riguardano l'affidabilita' e le conseguenze contrattuali della certificazione tendono quindi a configurare profili di responsabilita' contrattuale e diritti soggettivi.
- In presenza di clausole contrattuali o rimedi alternativi (es. arbitrato) la loro efficacia dipende dall'espressa previsione contrattuale e non dall'adozione di disposizioni normative successive se non richiamate e pattuite dalle parti.
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