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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16624/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso il rigetto del riesame della misura cautelare in carcere (ordinanza del GIP del 2/7/2025) adottata per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente contestava la valutazione della gravità indiziaria sostenuta dal Tribunale del riesame, denunciando: assenza di riscontri estrinseci individualizzanti alle propalazioni dei collaboratori di giustizia; genericità e scarsa attendibilità intrinseca di alcune dichiarazioni; discrasie e incongruenze tra la realtà materiale e le dichiarazioni dei collaboratori; uso di dichiarazioni in parte de relato; mancata considerazione dell'assenza di riferimenti al Russo da parte di alcuni collaboratori intranei al clan; e la mancanza di riscontri tecnici o elementi esogeni a conferma del narrato dichiarativo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il corretto perimetro del controllo di legittimità sulle misure cautelari (limitato a violazioni di legge o a mancanza/manifesta illogicità della motivazione) e ha ritenuto non sussistere tali vizi. La Corte ha convalidato la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui sussiste un quadro indiziario grave a carico di Russo, fondato su convergenti dichiarazioni di più collaboratori di giustizia ritenute attendibili per il loro contenuto di prima mano, sulla loro coincidenza e riscontrabilità reciproca e sul contesto investigativo (attività tecniche, sequestri, arresti e dichiarazioni di numerosi collaboratori). Ha inoltre ritenuto legittima la considerazione che l'omissione del nominativo in alcune dichiarazioni non esclude la partecipazione all'associazione e ha escluso la necessità di una nuova rivalutazione in sede di legittimità. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e disposto gli adempimenti di cancelleria (art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.). Sentenza del 17/02/2026.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina il riesame delle misure cautelari davanti al Tribunale del riesame; indicata come base procedurale dell'impugnazione al Tribunale di Catania.

  • art. 416-bis cod. pen. (commi 1, 2, 3 e 4)

    Configurazione del reato di associazione mafiosa contestato al ricorrente e giustificazione legale della misura cautelare adottata.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina il requisito dei 'gravi indizi di colpevolezza' necessario per la misura cautelare; la Corte richiama che il controllo di legittimità deve verificare la presenza di tali indizi entro il perimetro della devoluzione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regola le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento prove, reiterazione del reato) che giustificano la misura; la Corte ha ritenuto sussistenti tali esigenze e l'adeguatezza della misura carceraria.

  • art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.

    Criterio di ammissibilità dei motivi di cassazione per vizio di motivazione o violazione di legge; la Corte ha ritenuto che le censure del ricorrente non rientrassero nelle ipotesi sindacabili in cassazione ma fossero richieste di rivalutazione di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che permette la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla condanna del ricorrente.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione sulle comunicazioni e adempimenti di cancelleria cui la Corte ha demandato l'adempimento successivo al provvedimento.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino; altre pronunce)

    Principi giurisprudenziali citati in tema di limiti del controllo di legittimità sulle misure cautelari: la Cassazione non può rinnovare la ricostruzione dei fatti né sostituirsi al giudice di merito ma deve verificare la correttezza giuridica, la congruenza e l'assenza di manifesta illogicità della motivazione.

Massime di principio

  • Il controllo della Corte di legittimità sulle misure cautelari è limitato: non si può rinnovare la valutazione probatoria del merito ma solo accertare violazioni di legge o manifesti vizi logici nella motivazione.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono costituire gravissimi indizi se sono basate su fatti appresi personalmente o su episodi vissuti in prima persona, e se risultano convergenti e riscontrabili tra loro.
  • La mancanza di menzione del nome di un indagato in alcune dichiarazioni non implica automaticamente la sua esclusione dall'associazione: la valutazione è complessiva e tiene conto della convergenza di più fonti e degli elementi di riscontro contestuali.
  • Per contrastare efficacemente misure cautelari fondate su dichiarazioni di collaboratori, la difesa deve individuare specifiche, concrete incoerenze o l'assenza di elementi di riscontro obiettivi e non limitarsi a generiche richieste di rivalutazione del materiale probatorio.
  • Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento delle prove, gravità indiziaria) possono essere ritenute sussistenti anche in presenza di un compendio probatorio prevalentemente dichiarativo, se la dichiarazioni sono ritenute attendibili e inserite in un contesto investigativo corroborante (intercettazioni, sequestri, arresti, altre dichiarazioni).

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