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Sentenza

Sentenza n. 300/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto - sezione lavoro - n. 252 del 6.11.2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202600110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 252 del 6 novembre 2025, concernente il pagamento del bonus carta docente per l'anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero, pur a seguito della notifica della sentenza in forma esecutiva, del decorso del termine previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e della formazione del giudicato per mancata impugnazione, non aveva corrisposto il beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, né le ulteriori somme dovute in base alla sentenza civile. Ha chiesto l'assegnazione di un termine per l'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. La difesa ministeriale, già prospettata in giudizi analoghi, sosteneva che la docente avrebbe dovuto presentare una nuova richiesta mediante la procedura telematica indicata da avvisi pubblicati sui siti istituzionali e attendere l'esame della posizione, in ossequio ai doveri di collaborazione, buona fede e correttezza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che non risultava pagata la totalità delle somme dovute in forza della sentenza civile passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro sessanta giorni, mediante il rilascio della carta docente e l'accredito delle somme riconosciute, nonché il pagamento di ogni ulteriore importo dovuto. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, affinché, su richiesta della ricorrente e decorso inutilmente il termine, provveda in sostituzione del Ministero adottando ogni atto amministrativo e contabile necessario. Al commissario è stato riconosciuto un compenso di 500 euro a carico del Ministero inottemperante. Il TAR ha escluso l'applicazione dell'astreinte ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo iniqua la penalità trattandosi dell'erogazione di un contributo e considerando le difficoltà degli uffici ministeriali. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre oneri e accessori. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato, nonché di nominare un commissario ad acta; la penalità di mora prevista dal comma 4, lettera e), non è stata applicata nel caso concreto.

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui, destinato all'aggiornamento e alla formazione dei docenti.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    È richiamato in relazione al termine da attendere prima di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di giudizio secondo i minimi tariffari applicabili.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza proposta per l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che condanni un'amministrazione al pagamento di somme, quando dagli atti risulti che il pagamento non è stato integralmente eseguito.
  • L'amministrazione non può subordinare l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di un beneficio economico alla presentazione di una nuova istanza amministrativa e all'attesa, priva di tempi certi, dell'esame della posizione, se non esiste una specifica norma che imponga tali adempimenti o sospenda l'esecuzione giudiziale.
  • I doveri di collaborazione, buona fede e correttezza gravanti sul creditore non possono essere interpretati in modo da imporgli un'attesa ulteriore e indeterminata prima di ricorrere al giudice dell'ottemperanza, quando l'amministrazione non abbia modificato le proprie procedure e i tempi di pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere esclusa quando, in relazione all'erogazione di un contributo e alle circostanze concrete, la sua applicazione risulti iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereBuona fede e correttezza della PAPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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