Deliberazione n. 196 del 10/04/2025
Deliberazione del 10 aprile 2025 - Modifiche al regolamento n. 1/2000, sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha approvato una modifica del regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento del proprio Ufficio. La delibera incrementa fino a cinque le unità di personale assegnabili al presidente e a ciascun componente, con almeno un addetto di segreteria, e adegua la disciplina del contingente di personale a tempo determinato riservato agli uffici di diretta collaborazione. La modifica è motivata dall'ampliamento dei compiti istituzionali dell'Autorità e dalla necessità di rafforzarne efficienza e funzionalità.
Garante per la protezione dei dati personali: modifica del regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio, con incremento delle unità assegnabili a presidente e componenti
Modifiche al regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante
La deliberazione del 10 aprile 2025 interviene sul regolamento n. 1/2000 dell'Autorità, con cui è disciplinata l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali. L'intervento non riguarda un trattamento specifico di dati personali né una sanzione, ma l'assetto interno dell'Autorità e, in particolare, il potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del presidente e dei componenti del Collegio.
Contesto e ragioni dell'intervento
Il Garante richiama il quadro normativo europeo e nazionale in materia di protezione dei dati personali e osserva che l'evoluzione della disciplina ha ampliato i compiti delle autorità di controllo, anche sul piano internazionale e tecnologico. In questo contesto, ritiene necessario rafforzare gli uffici di supporto ai componenti del Collegio per migliorare efficacia ed efficienza nell'esercizio delle competenze istituzionali.
Quadro normativo e presupposti organizzativi
La delibera richiama:
- l'art. 11, comma 1, del regolamento n. 1/2000, che già prevedeva l'assegnazione di assistenti e addetti di segreteria ai componenti del Collegio;
- l'art. 156, comma 5, del Codice privacy, come modificato dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205;
- la tabella n. 5 del regolamento n. 2/2000 sul ruolo organico del personale, come modificata dalla delibera n. 822 del 23 dicembre 2024;
- la delibera n. 826 del 27 dicembre 2024, relativa al bilancio di previsione 2025;
- la delibera n. 837 del 27 dicembre 2024, che aveva già modificato l'art. 11 portando a quattro il numero massimo di assistenti.
Il Garante rileva inoltre che il contingente di trenta unità di personale a tempo determinato e consulenti presenta disponibilità per nuove assunzioni e che sono state informate le rappresentanze sindacali.
Modifiche approvate all'articolo 11
Con l'allegato A, che costituisce parte integrante della deliberazione, viene modificato l'articolo 11 del regolamento n. 1/2000.
In particolare:
- il nuovo comma 1 prevede che al presidente e a ciascun componente possano essere assegnate fino a cinque unità di personale, su loro designazione, con almeno una unità avente funzioni di addetto di segreteria;
- sono confermate le categorie di soggetti tra cui possono essere scelti gli assistenti, includendo magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, docenti e ricercatori universitari, dirigenti o dipendenti di pubbliche amministrazioni, nonché personale già in servizio presso l'Ufficio o assunto con contratto a tempo determinato;
- gli addetti di segreteria possono essere scelti anche fra dipendenti di pubbliche amministrazioni, oltre che tra il personale interno o assunto a termine;
- il comma 1-bis è sostituito per precisare che il contingente di trenta unità di cui all'art. 156, comma 5, del Codice è riservato a tale personale, nella misura di fino a cinque unità per il presidente e fino a cinque per ciascun componente, con almeno un'unità per ciascuno destinata a funzioni di segreteria;
- il contratto di lavoro ha durata non superiore al mandato del Collegio, normalmente pari a sette anni, e si risolve in ogni caso alla cessazione del presidente o del componente che ha effettuato la designazione.
Rettifica e decorrenza
La deliberazione dispone anche la rettifica della delibera n. 837 del 27 dicembre 2024 nei termini indicati dal nuovo testo. Le modifiche entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Punti principali
Oggetto e finalità della delibera
La deliberazione interviene sul regolamento n. 1/2000 relativo all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio del Garante. La modifica è giustificata dall'incremento delle competenze delle autorità di controllo e dall'esigenza di potenziare gli uffici di diretta collaborazione dei componenti del Collegio.
Modifica dell'articolo 11 del regolamento n. 1/2000
Viene sostituito il comma 1 dell'articolo 11, portando a fino a cinque le unità di personale assegnabili al presidente e a ciascun componente, su loro designazione, con obbligo che almeno una sia con compiti di addetto di segreteria. È inoltre aggiornato il comma 1-bis per riservare il contingente di trenta unità di personale di cui all'art. 156, comma 5, del Codice a tali uffici, entro i limiti indicati.
Durata degli incarichi e cessazione del contratto
Il nuovo comma 1-bis prevede che il personale sia assunto con contratto di lavoro di durata non superiore al mandato del Collegio, di norma previsto in sette anni. Il rapporto si intende comunque risolto alla cessazione effettiva, per qualsiasi causa, del presidente o del componente che abbia effettuato la designazione.
Copertura organizzativa e decorrenza
Il Garante richiama la disponibilità residua nel contingente di personale a tempo determinato, il bilancio di previsione 2025 e l'informazione alle rappresentanze sindacali. Le modifiche entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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