Regolamento (UE) 2020/1298
Regolamento delegato (UE) 2020/1298 della Commissione del 13 luglio 2020 che modifica l’allegato del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l’allegato del regolamento (UE) 2019/452, ampliando e precisando l’elenco dei progetti e programmi di interesse per l’Unione che assumono rilievo nel controllo degli investimenti esteri diretti. In particolare, include in modo più dettagliato Orizzonte 2020, la PESCO e nuove iniziative preparatorie o programmi relativi a GOVSATCOM, ricerca in materia di difesa e ITER. L’intervento risponde all’esigenza di ricomprendere anche progetti collegati a tecnologie critiche, sicurezza e ordine pubblico, nonché iniziative strategiche dell’Unione nel contesto della pandemia di Covid-19.
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2019/452 per aggiornare l’elenco dei progetti e programmi di interesse per l’Unione rilevanti ai fini del controllo degli investimenti esteri diretti.
Ambito di applicazione
Si applica ai fini del quadro UE sul controllo degli investimenti esteri diretti istituito dal regolamento (UE) 2019/452, limitatamente all’aggiornamento dell’elenco, contenuto nell’allegato di tale regolamento, dei progetti e programmi di interesse per l’Unione. Rileva per i programmi e iniziative UE che comportano un importo consistente o una quota significativa di finanziamenti dell’Unione, oppure che attengono a infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici essenziali per la sicurezza e l’ordine pubblico. L’atto ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri e opera dalla sua entrata in vigore.
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2019/452 sui progetti e programmi di interesse per l’Unione
Il regolamento delegato (UE) 2020/1298 interviene sul quadro europeo del controllo degli investimenti esteri diretti, aggiornando l’allegato del regolamento (UE) 2019/452. L’obiettivo è includere ulteriori programmi e iniziative dell’Unione che, per intensità di finanziamento o per il collegamento a infrastrutture, tecnologie o fattori produttivi critici, meritano una protezione rafforzata nel valutare possibili impatti su sicurezza e ordine pubblico.
Finalità e contesto normativo
La base giuridica è l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/452. Nei considerando si richiama l’articolo 8, paragrafo 3, che individua tra i progetti o programmi di interesse per l’Unione quelli con importi consistenti o quote significative di finanziamenti UE, nonché quelli connessi a infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici essenziali. La Commissione evidenzia che esistono altri progetti e programmi da includere nell’elenco, soprattutto in settori strategici come ricerca, sanità, difesa, spazio e fusione.
Orizzonte 2020 e iniziative di ricerca e innovazione
Il nuovo testo del punto 3 dell’allegato estende il riferimento a Orizzonte 2020, includendo:
- i programmi di ricerca e sviluppo ai sensi dell’articolo 185 TFUE;
- le imprese comuni e altre strutture create ai sensi dell’articolo 187 TFUE;
- le iniziative relative a tecnologie abilitanti fondamentali, in particolare intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori e cibersicurezza.
Il considerando 4 sottolinea che alcuni partenariati di Orizzonte 2020, compresa la partecipazione dell’Unione a programmi avviati da più Stati membri e strumenti come imprese comuni o organismi quali l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia, svolgono un ruolo importante anche per affrontare emergenze sanitarie come la pandemia di Covid-19.
PESCO e progetti in ambito difesa
Il nuovo punto 8 dell’allegato riguarda la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e rinvia a tre decisioni del Consiglio:
- decisione (PESC) 2018/340;
- decisione (PESC) 2018/1797;
- decisione (PESC) 2019/1909.
Si tratta dell’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO, aggiornato nel tempo dalle decisioni richiamate.
Nuove voci: GOVSATCOM, ricerca in materia di difesa e ITER
Il regolamento aggiunge tre nuovi punti all’allegato:
- punto 9: azione preparatoria relativa alla preparazione del nuovo programma dell’UE GOVSATCOM;
- punto 10: azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa;
- punto 11: impresa comune europea per ITER.
Per i punti 9 e 10 è richiamato il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare l’articolo 58, paragrafo 2, lettera b). Per ITER è richiamata la decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, che istituisce l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione.
Entrata in vigore, obiezioni e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La pubblicazione avviene dopo la scadenza del termine per eventuali obiezioni del Parlamento europeo o del Consiglio, oppure dopo che entrambe le istituzioni abbiano informato la Commissione di non voler sollevare obiezioni, secondo l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/452.
L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, come regolamento delegato, opera mediante aggiornamento dell’allegato del regolamento quadro sul controllo degli investimenti esteri diretti.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato del regolamento (UE) 2019/452
L’articolo 1 modifica l’allegato del regolamento (UE) 2019/452, sostituendo il punto 3 relativo a Orizzonte 2020, sostituendo il punto 8 relativo alla PESCO e aggiungendo i nuovi punti 9, 10 e 11.
Orizzonte 2020 e tecnologie abilitanti fondamentali
Il nuovo punto 3 include Orizzonte 2020, i programmi di ricerca e sviluppo ai sensi dell’articolo 185 TFUE e le imprese comuni o altre strutture create ai sensi dell’articolo 187 TFUE, comprendendo le iniziative relative a tecnologie abilitanti fondamentali quali intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori e cibersicurezza.
Cooperazione strutturata permanente (PESCO)
Il nuovo punto 8 richiama la PESCO e rinvia alle decisioni (PESC) 2018/340, 2018/1797 e 2019/1909 del Consiglio, che fissano, modificano e aggiornano l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO.
Nuovi punti su GOVSATCOM, difesa e ITER
Sono aggiunti i punti 9, 10 e 11: azione preparatoria relativa alla preparazione del nuovo programma UE GOVSATCOM; azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa; impresa comune europea per ITER. Per i primi due punti è richiamato il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, articolo 58, paragrafo 2, lettera b); per ITER è richiamata la decisione 2007/198/Euratom.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La pubblicazione avviene dopo la scadenza del termine per le obiezioni di Parlamento europeo o Consiglio, oppure dopo che entrambi abbiano comunicato di non voler sollevare obiezioni, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/452. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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