Regolamento (UE) 2020/1018
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1018 della Commissione del 13 luglio 2020 che approva il pirofosfato ferrico come sostanza attiva a basso rischio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva il pirofosfato ferrico come sostanza attiva a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione conclude che, per gli impieghi rappresentativi valutati, risultano soddisfatti i criteri di approvazione e che la sostanza rientra anche nella categoria delle sostanze attive a basso rischio. Vengono fissate condizioni specifiche di purezza, limiti per alcune impurità e la durata dell’approvazione fino al 3 agosto 2035, oltre all’aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento (UE) n. 540/2011.
Approvazione del pirofosfato ferrico come sostanza attiva a basso rischio ai fini dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva pirofosfato ferrico, in quanto destinata all’impiego in prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile; riguarda sia l’approvazione della sostanza sia l’aggiornamento dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione vale dal 3 agosto 2020 al 3 agosto 2035, con specifiche condizioni di purezza e limiti di impurità nel materiale tecnico.
Approvazione del pirofosfato ferrico come sostanza attiva a basso rischio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1018 della Commissione approva il pirofosfato ferrico come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. La Commissione, sulla base della procedura di valutazione svolta dallo Stato membro relatore e dall’EFSA, ritiene soddisfatti i criteri di approvazione previsti dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e qualifica la sostanza anche come sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22.
Iter di valutazione e basi tecnico-scientifiche
La domanda di approvazione è stata presentata il 28 dicembre 2015 alla Polonia dalla società BROS Sp. z o.o. Sp.k. In qualità di Stato membro relatore, la Polonia ha dichiarato l’ammissibilità della domanda il 24 giugno 2016 e ha poi trasmesso il progetto di rapporto di valutazione il 21 agosto 2018. L’EFSA ha richiesto informazioni supplementari e ha comunicato le proprie conclusioni il 17 dicembre 2019, rese pubbliche. La Commissione ha quindi presentato la relazione di esame al comitato permanente il 23 e 24 marzo 2020 e il progetto di regolamento il 19 maggio 2020, consentendo al richiedente di formulare osservazioni.
Esito della valutazione e qualificazione come sostanza a basso rischio
La Commissione afferma che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, i criteri di approvazione dell’articolo 4 risultano soddisfatti. Inoltre ritiene che il pirofosfato ferrico non sia una sostanza potenzialmente pericolosa e che, pur essendo considerata persistente, si dissoci in ioni che sono componenti naturali della dieta umana e presenti nell’ambiente. Per tale ragione, l’esposizione supplementare per uomo, animali e ambiente derivante dagli impieghi autorizzati è ritenuta trascurabile rispetto all’esposizione naturale, con conseguente approvazione come sostanza a basso rischio.
Condizioni dell’approvazione: identità, purezza e impurità
L’allegato I identifica la sostanza come pirofosfato ferrico, con numero CAS 10058-44-3 e denominazione IUPAC iron(3+) diphosphate. È richiesto un grado di purezza pari ad almeno 802 g/kg. Sono inoltre fissati limiti massimi per impurità considerate rilevanti sul piano tossicologico e ambientale nel materiale tecnico:
- piombo: 3 mg/kg;
- mercurio: 0,1 mg/kg;
- cadmio: 1 mg/kg.
Durata dell’approvazione e parametri temporali
L’allegato I stabilisce che la data di approvazione è il 3 agosto 2020 e che la scadenza dell’approvazione è il 3 agosto 2035. Il regolamento, ai sensi dell’articolo 3, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Effetti sul regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
In applicazione dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. L’allegato II inserisce il pirofosfato ferrico nella parte D dell’elenco, con le stesse condizioni tecniche e la medesima finestra di approvazione.
Principi uniformi e valore della relazione di esame
Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sul pirofosfato ferrico, in particolare delle appendici I e II. Ciò assume rilievo pratico per le successive valutazioni nazionali e per l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari che contengano tale sostanza.
Disposizioni principali
Approvazione del pirofosfato ferrico
L’articolo 1 approva la sostanza attiva pirofosfato ferrico, come specificata nell’allegato I, alle condizioni ivi indicate. L’approvazione riguarda la sostanza come ingrediente attivo per prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Qualificazione come sostanza attiva a basso rischio
Nei considerando la Commissione afferma che il pirofosfato ferrico soddisfa le condizioni dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e dell’allegato II, punto 5, incluso il secondo comma del punto 5.1.2, e lo approva quindi come sostanza attiva a basso rischio.
Condizioni tecniche e impurità ammesse
L’allegato I impone una purezza minima di ≥ 802 g/kg. Le impurità tossicologicamente e ambientalmente rilevanti nel materiale tecnico non devono superare: piombo 3 mg/kg, mercurio 0,1 mg/kg, cadmio 1 mg/kg.
Durata dell’approvazione e decorrenza
L’allegato I fissa la data di approvazione al 3.8.2020 e la scadenza al 3.8.2035. L’approvazione è quindi limitata temporalmente a quindici anni.
Rilevanza della relazione di esame
Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sul pirofosfato ferrico, in particolare delle appendici I e II.
Modifica del regolamento (UE) n. 540/2011
L’articolo 2 dispone la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 secondo quanto previsto nell’allegato II, che inserisce il pirofosfato ferrico nell’elenco delle sostanze attive approvate (parte D).
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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