Regolamento (UE) 2020/1017
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017 della Commissione del 13 luglio 2020 che istituisce massimali di bilancio per il 2020 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce, per ciascuno Stato membro interessato, i massimali nazionali annui per il 2020 relativi ad alcuni regimi di sostegno diretto previsti dalla PAC. I massimali sono fissati in euro, in migliaia di euro, e sono ripartiti per tipologia di pagamento secondo l'allegato. Il testo precisa inoltre gli importi massimi per il pagamento ai giovani agricoltori e dispone l'applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2020.
Fissazione per il 2020 dei massimali di bilancio nazionali applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto della PAC previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013.
Ambito di applicazione
Si applica alla Commissione, agli Stati membri che nel 2020 attuano uno o più regimi di sostegno diretto previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e, in concreto, ai bilanci nazionali destinati al pagamento di base, al pagamento unico per superficie, al pagamento ridistributivo, al pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, al pagamento per i giovani agricoltori e al sostegno accoppiato facoltativo. Il regolamento opera per l'anno civile 2020 e si applica dal 1° gennaio 2020; non riguarda il Regno Unito per l'anno di domanda 2020, in ragione dell'accordo di recesso.
Massimali di bilancio 2020 per alcuni regimi di sostegno diretto della PAC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017 della Commissione disciplina la fissazione dei massimali nazionali annui per il 2020 relativi a diversi regimi di sostegno diretto previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013. Il provvedimento dà attuazione alle norme della PAC sui pagamenti diretti, traducendo in importi nazionali le percentuali e i criteri previsti dal regolamento di base.
Finalità e logica di determinazione dei massimali
Il testo chiarisce che, per il pagamento di base e per il regime di pagamento unico per superficie, la Commissione determina il massimale nazionale annuo deducendo dal massimale nazionale dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 i massimali già attribuiti ad altri regimi. Per gli altri aiuti, i massimali sono fissati sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri oppure, nel caso del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, nella misura del 30 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si rivolge agli Stati membri che nel 2020 applicano uno o più regimi di sostegno diretto disciplinati dal regolamento (UE) n. 1307/2013. Riguarda in particolare: pagamento di base, pagamento unico per superficie, pagamento ridistributivo, pagamento per il greening, pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, pagamento per i giovani agricoltori e sostegno accoppiato facoltativo. Non viene stabilito alcun massimale per il Regno Unito per l'anno di domanda 2020, in ragione dell'accordo di recesso.
Regime del pagamento di base e del pagamento unico per superficie
Per il pagamento di base, previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'articolo 1 rinvia al punto I dell'allegato, che riporta i massimali nazionali annui 2020 per gli Stati membri interessati. Una disciplina analoga vale per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, con i massimali riportati al punto II dell'allegato. I considerando precisano che, nel fissare tali massimali, occorre tener conto di eventuali aumenti applicati dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni richiamate.
Pagamento ridistributivo, greening e zone con vincoli naturali
L'articolo 1, paragrafo 3, fissa i massimali per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1. Il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di cui all'articolo 47, paragrafo 3, è fissato al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro e i relativi importi sono riportati al punto IV dell'allegato. Per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, di cui all'articolo 49, paragrafo 2, i massimali sono fissati al punto V dell'allegato sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri.
Giovani agricoltori
Per il pagamento ai giovani agricoltori, il regolamento distingue tra il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 51, paragrafo 4, e l'importo massimo di cui all'articolo 51, paragrafo 1. Il massimale nazionale annuo 2020 è indicato al punto VI dell'allegato, mentre gli importi massimi sono indicati al punto VII. Il considerando 6 ricorda che tali massimali non possono superare il 2 % del massimale annuo fissato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013. Inoltre, se le richieste superano il massimale fissato per uno Stato membro, la differenza deve essere finanziata dallo Stato membro nel limite dell'importo massimo previsto.
Sostegno accoppiato facoltativo
Per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, i massimali nazionali annui 2020 sono fissati al punto VIII dell'allegato. Il calcolo è basato sulle percentuali comunicate dagli Stati membri in conformità all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Allegato: massimali per Stato membro
L'allegato contiene le tabelle con i massimali nazionali annui 2020, espressi in migliaia di euro, per ciascun regime e per ciascuno Stato membro interessato. Le tabelle distinguono tra Stati membri che applicano un determinato regime e riportano, per il pagamento ai giovani agricoltori, sia il massimale nazionale annuo sia l'importo massimo. Gli importi sono predisposti per consentire l'immediata operatività del sistema dei pagamenti diretti nel 2020.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2020. Tale scelta assicura coerenza tra l'applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 nell'anno di domanda 2020 e l'applicazione dei corrispondenti massimali di bilancio.
Disposizioni principali
Fissazione dei massimali nazionali annui 2020
L'articolo 1 elenca i regimi per i quali sono fissati i massimali nazionali annui 2020: pagamento di base (art. 22, par. 1), pagamento unico per superficie (art. 36, par. 4), pagamento ridistributivo (art. 42, par. 2), pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (art. 47, par. 3), pagamento per le zone soggette a vincoli naturali (art. 49, par. 2), pagamento per i giovani agricoltori (art. 51, par. 4) e sostegno accoppiato facoltativo (art. 53, par. 7) del regolamento (UE) n. 1307/2013. I massimali sono indicati nei punti I-VIII dell'allegato.
Importi massimi per i giovani agricoltori
L'articolo 1, paragrafo 7, stabilisce anche gli importi massimi per il pagamento ai giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, fissati al punto VII dell'allegato. Il considerando 7 chiarisce che, se l'importo totale richiesto supera il massimale fissato per lo Stato membro, la differenza deve essere finanziata dallo Stato membro nel rispetto dell'importo massimo di cui all'articolo 51, paragrafo 1.
Criteri di calcolo e percentuali comunicate dagli Stati membri
I considerando 1-8 spiegano la logica di calcolo: i massimali del pagamento di base e del pagamento unico per superficie si ottengono deducendo dal massimale nazionale annuo dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 i massimali fissati per altri regimi; per il pagamento ridistributivo, i massimali si basano sulla percentuale comunicata dallo Stato membro; per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente il massimale è pari al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro; per le zone soggette a vincoli naturali e per il sostegno accoppiato facoltativo i massimali sono fissati in base alle percentuali comunicate dagli Stati membri.
Esclusione del Regno Unito
Il considerando 9 precisa che, per effetto dell'articolo 137, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo di recesso, nel Regno Unito per l'anno di domanda 2020 non si applica il regolamento (UE) n. 1307/2013 applicabile nell'anno 2020; pertanto non viene stabilito alcun massimale 2020 per tale Stato.
Applicazione nel tempo
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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