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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1019

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1019 della Commissione del 13 luglio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/840

Normativa europea32020R1019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una deroga temporanea alla disciplina dei controlli sul posto di natura operativa previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/840. In ragione delle restrizioni connesse alla pandemia di Covid-19, consente di rinviare a una fase successiva del periodo di programmazione i controlli non effettuati nell’esercizio finanziario N, quando non sia stato possibile raggiungere il minimo annuale del 20 %. La modifica mira a evitare ritardi nella liquidazione dei conti e si applica con efficacia immediata dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/840 per consentire, in caso di pandemia di Covid-19, il rinvio dei controlli sul posto di natura operativa non eseguiti nell’esercizio finanziario di riferimento.

Ambito di applicazione

Si applica ai controlli sul posto di natura operativa svolti dalle autorità responsabili nell’ambito del regolamento (UE) n. 514/2014, relativo al Fondo asilo, migrazione e integrazione e allo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi. La modifica riguarda i controlli relativi all’esercizio finanziario N e la possibilità di effettuare in una fase successiva del periodo di programmazione quelli non eseguiti a causa della pandemia di Covid-19. Il regolamento vincola gli Stati membri soggetti al regolamento (UE) n. 514/2014; l’Irlanda è vincolata, il Regno Unito vi era vincolato e continua ad applicarsi per la chiusura dei programmi e delle azioni ai sensi dell’accordo di recesso, mentre la Danimarca non è vincolata.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/840 sui controlli sul posto

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1019 interviene sul sistema dei controlli sul posto effettuati dalle autorità responsabili ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014. La misura è adottata in risposta alle difficoltà operative causate dalla pandemia di Covid-19 e mira a evitare che l’impossibilità di effettuare i controlli nei tempi ordinari ritardi la liquidazione dei conti.

Contesto e finalità dell’intervento

Dai considerando emerge che l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/840 impone alle autorità responsabili di svolgere, durante ciascun esercizio finanziario, controlli sul posto di natura operativa su almeno il 20 % dei progetti in corso di esecuzione. La pandemia ha determinato restrizioni alla libertà di circolazione e reso difficoltoso svolgere tali verifiche; per questo la Commissione introduce una flessibilità straordinaria, consentendo di recuperare i controlli mancanti in un momento successivo del periodo di programmazione.

Nuova disciplina dei controlli sul posto

L’articolo 1 sostituisce integralmente il paragrafo 2 dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/840. La regola generale resta invariata: nell’esercizio finanziario N i controlli sul posto di natura operativa devono riguardare almeno il 20 % del numero dei progetti in corso di esecuzione in quell’esercizio, secondo quanto indicato nei conti annuali di cui all’articolo 39 del regolamento (UE) n. 514/2014.

La novità riguarda l’ipotesi in cui, a causa della pandemia di Covid-19, il minimo annuale non possa essere rispettato. In tale caso, i controlli non svolti nell’esercizio N possono essere effettuati in una fase successiva del periodo di programmazione. La norma non elimina l’obbligo di controllo, ma ne posticipa l’esecuzione per ragioni eccezionali.

Ambito di applicazione e Stati interessati

Il regolamento opera nel quadro del regolamento (UE) n. 514/2014, relativo al Fondo asilo, migrazione e integrazione e allo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi. Si applica quindi alle autorità responsabili e ai progetti rientranti in tale quadro finanziario.

I considerando precisano inoltre la posizione degli Stati: l’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) n. 514/2014 e quindi anche dal presente regolamento; il Regno Unito, pur in uscita dall’Unione, continua ad applicare il diritto UE pertinente per la chiusura dei programmi e delle azioni interessate ai sensi dell’articolo 138 dell’accordo di recesso; la Danimarca non è vincolata né dal regolamento di base né dalla presente modifica.

Entrata in vigore e forza vincolante

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come usualmente per i regolamenti dell’Unione, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Disposizioni principali

Deroga al minimo annuale del 20% dei controlli sul posto

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/840. Resta fermo l’obbligo che, nell’esercizio finanziario N, i controlli sul posto di natura operativa vertano almeno sul 20 % del numero dei progetti in corso di esecuzione durante quell’esercizio, come dichiarato nei corrispondenti conti annuali di cui all’articolo 39 del regolamento (UE) n. 514/2014.

Rinvio dei controlli non eseguiti per causa Covid-19

Se il minimo del 20 % non può essere raggiunto nell’esercizio finanziario N a causa della pandemia di Covid-19, i controlli non svolti in tale esercizio possono essere effettuati in una fase successiva del periodo di programmazione.

Base giuridica e finalità della modifica

La modifica è adottata dalla Commissione sulla base dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 514/2014. La finalità dichiarata è offrire flessibilità alle autorità responsabili nell’esecuzione dei controlli sul posto, evitando ritardi nella procedura di liquidazione dei conti.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Ambito soggettivo di vincolo degli Stati membri

Il regolamento richiama il fatto che l’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) n. 514/2014 e dunque anche dal presente atto; il Regno Unito era vincolato dal regolamento (UE) n. 514/2014 e, in base all’articolo 138 dell’accordo di recesso, il diritto dell’Unione continua ad applicarsi per la chiusura dei programmi e delle azioni interessate; la Danimarca non è vincolata dal regolamento (UE) n. 514/2014 né dal presente regolamento.

Come è indicizzato

Materiefondi uecontrolli finanziarimigrazione e asilosicurezza internaemergenza covid-19

Testo integrale

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