Regolamento (UE) 2020/1020
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1020 della Commissione del 13 luglio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 801/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in via eccezionale sul regime di attuazione del programma di reinsediamento dell’Unione nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione. A causa della pandemia di Covid-19, la Commissione estende il termine entro cui le persone devono essere effettivamente reinsediate per poter beneficiare dell’importo aggiuntivo. La proroga vale per il periodo di reinsediamento relativo agli anni 2018, 2019 e 2020 e sposta il termine finale dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021.
Modifica temporanea delle condizioni di attuazione del meccanismo di assegnazione delle risorse per il programma di reinsediamento dell’Unione, prorogando il termine di reinsediamento per gli anni 2018, 2019 e 2020.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri partecipanti al Fondo Asilo, migrazione e integrazione ai sensi del regolamento (UE) n. 516/2014 e, per effetto del richiamo contenuto nel considerando, anche all’Irlanda e al Regno Unito nei limiti previsti da tale regolamento e dall’accordo di recesso. Non si applica alla Danimarca. Riguarda le operazioni di reinsediamento nell’ambito del programma di reinsediamento dell’Unione e le condizioni per beneficiare dell’importo aggiuntivo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 801/2014. L’effetto principale è temporale: per il periodo di reinsediamento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), il reinsediamento effettivo può avvenire fino a dodici mesi dopo la fine del periodo, invece dei sei mesi ordinari.
Modifica del regime di reinsediamento dell’Unione per far fronte alla pandemia di Covid-19
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1020 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 801/2014, relativo al calendario e alle condizioni di attuazione del meccanismo di assegnazione delle risorse per il programma di reinsediamento dell’Unione nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione. La ratio è eminentemente emergenziale: la pandemia di Covid-19 ha compromesso le operazioni di reinsediamento e la capacità degli Stati membri di rispettare i termini ordinari.
Contesto e motivazione dell’intervento
Secondo i considerando, gli Stati membri hanno dovuto sospendere le operazioni di reinsediamento e introdurre restrizioni all’ingresso; inoltre, i principali partner operativi, UNHCR e OIM, hanno temporaneamente sospeso le loro attività. Anche i divieti di viaggio nei paesi di primo asilo hanno reso impossibili le missioni di selezione. La Commissione interviene quindi per garantire che il sostegno finanziario sia utilizzato in modo flessibile ed efficace, preservando al contempo l’impegno politico e operativo degli Stati membri in materia di reinsediamento.
Ambito di applicazione soggettivo e territoriale
Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 516/2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione. È vincolante per l’Irlanda in quanto soggetta a tale regolamento. Il Regno Unito è menzionato nei considerando come anch’esso vincolato dal regolamento (UE) n. 516/2014; viene inoltre richiamato l’articolo 138 dell’accordo di recesso, ai sensi del quale il diritto dell’Unione, comprese le norme sulle rettifiche finanziarie e sulla liquidazione dei conti, continua ad applicarsi fino alla chiusura dei programmi e delle azioni dell’Unione. La Danimarca è espressamente esclusa dall’ambito di applicazione.
Modifica del termine per beneficiare dell’importo aggiuntivo
La disposizione centrale sostituisce l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 801/2014. La regola generale resta che, per poter beneficiare dell’importo aggiuntivo, le persone interessate devono essere effettivamente reinsediate dall’inizio del periodo in questione e fino a sei mesi dopo la fine di tale periodo. Tuttavia, per il periodo di reinsediamento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), tale finestra temporale è estesa: il reinsediamento può avvenire fino a dodici mesi dopo la fine del periodo.
In termini pratici, la modifica opera come una proroga del termine di attuazione del periodo di reinsediamento per gli anni 2018, 2019 e 2020, spostando la scadenza dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021.
Obblighi documentali degli Stati membri
La norma conferma e rafforza gli obblighi di conservazione della documentazione in capo agli Stati membri. Essi devono conservare le informazioni necessarie per identificare correttamente le persone reinsediate e la data del reinsediamento. Inoltre, per le persone che rientrano in una categoria prioritaria o in un gruppo di persone prioritario ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014, gli Stati membri devono conservare anche le prove documentali dell’appartenenza alla categoria o al gruppo prioritario.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in ragione dell’urgenza connessa alla pandemia. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula standard dei regolamenti dell’Unione.
Disposizioni principali
Proroga del termine per il reinsediamento
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 801/2014. In linea generale, per ottenere l’importo aggiuntivo le persone interessate devono essere effettivamente reinsediate dall’inizio del periodo in questione e fino a sei mesi dopo la sua fine. In deroga a tale regola, per il periodo di reinsediamento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), le persone devono essere reinsediate dall’inizio di tale periodo e fino a dodici mesi dopo la sua fine.
Obblighi di conservazione della documentazione
Gli Stati membri devono conservare le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone reinsediate e della data del loro reinsediamento. Per le persone appartenenti a una categoria prioritaria o a un gruppo di persone prioritario ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014, devono essere conservati anche gli elementi di prova dell’appartenenza alla relativa categoria o gruppo.
Ragioni e finalità della modifica
La modifica è giustificata dall’impatto straordinario della pandemia di Covid-19, che ha causato la sospensione delle operazioni di reinsediamento, restrizioni all’ingresso, sospensione temporanea delle attività di UNHCR e OIM e impossibilità di effettuare missioni di selezione. La misura mira a consentire un impiego flessibile ed efficace del sostegno finanziario e a preservare gli impegni degli Stati membri in materia di reinsediamento.
Ambito soggettivo e territorialità
Il regolamento è vincolante per l’Irlanda e per il Regno Unito nei limiti del regolamento (UE) n. 516/2014; per il Regno Unito si richiama inoltre l’articolo 138 dell’accordo di recesso, che mantiene applicabile il diritto dell’Unione, incluse le norme su rettifiche finanziarie e liquidazione dei conti, fino alla chiusura dei programmi e delle azioni interessate. Il regolamento non si applica alla Danimarca.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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