Cassazione Civile, Ordinanza n. 22136/2026 del 27/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per recuperare, dalla proprietaria di un immobile, la quota di spesa idrica da esso pagata alla società fornitrice e imputata all'unità della stessa. La destinataria dell'ingiunzione si è opposta sostenendo di non essere condomina, di non avere mai stipulato il contratto di somministrazione, di non essere titolare di alcuna utenza idrica riferibile al proprio immobile, di aver ceduto l'immobile in locazione a terzi, di non essere legittimata passivamente e di eccepire anche la prescrizione. Il tribunale aveva accolto l'opposizione per difetto di prova del credito; la corte d'appello, invece, riformando la decisione, ha ritenuto provati l'allaccio dell'immobile alla condotta condominiale, l'assenza di contestazioni sul funzionamento del contatore e la quantificazione della quota dovuta, condannando la proprietaria al pagamento. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per asserita decisione fondata su domande o deduzioni nuove introdotte in appello; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 2697 e 1159 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., nonché per motivazione apparente, sostenendo che la corte d'appello avesse travisato le prove, erroneamente ritenuto la ricorrente legittimata passiva e ignorato l'assenza di prova del contratto, dei consumi e dell'effettiva utenza; 3) nullità per violazione degli artt. 1130 e 1131 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., per asserita carenza di legittimazione attiva dell'amministratore condominiale ad agire senza approvazione assembleare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano formulati senza il necessario rispetto dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché non indicavano in modo puntuale gli atti e i documenti su cui si fondavano né dove le questioni fossero state dedotte nei gradi di merito. Ha inoltre osservato che le doglianze non colpivano specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e tendevano piuttosto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 2697 c.c., la Corte ha ribadito che essa è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove. Ha poi ritenuto infondato/inammissibile anche il terzo motivo sulla legittimazione dell'amministratore, osservando che il rigetto in primo grado per difetto di prova del credito implicava già il tema della legittimazione e che le censure di appello non erano state adeguatamente trascritte. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
è richiamato per censurare l'asserita introduzione in appello di domande o deduzioni nuove; la Corte rileva però che la doglianza è formulata in modo generico e senza adeguata indicazione degli atti processuali rilevanti
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso è dichiarato inammissibile perché non riporta specificamente gli atti e i documenti posti a base delle censure, né consente alla Corte di individuarli con precisione
art. 2697 c.c.
la violazione della norma è ravvisabile solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte diversa da quella onerata secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesta la valutazione delle prove
art. 115 c.p.c.
è invocato in relazione al preteso travisamento del materiale probatorio, ma la censura è ritenuta inammissibile perché diretta sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove
art. 116 c.p.c.
è richiamato per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ribadisce che non è consentito trasformare tale doglianza in un riesame del merito
art. 1130 c.c.
è invocato per contestare i poteri dell'amministratore condominiale, ma la censura è ritenuta inammissibile per difetto di specificità
art. 1131 c.c.
è invocato insieme all'art. 1130 c.c. per contestare la legittimazione dell'amministratore, ma senza adeguata trascrizione delle deduzioni di merito
art. 112 c.p.c.
è richiamato per asserita ultrapetizione o omissione di pronuncia, ma la censura non supera il vaglio di specificità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: occorre indicare puntualmente gli atti, i documenti e i passaggi processuali rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo senza ricerca autonoma negli atti di causa.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; non quando il ricorrente contesti, in realtà, la ricostruzione o la valutazione delle prove.
- Le doglianze che mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
- La censura di omessa pronuncia o di carenza di legittimazione processuale deve essere supportata dalla completa trascrizione delle allegazioni rilevanti e dalla precisa individuazione del punto decisivo omesso; altrimenti è inammissibile.
- Non integra "fatto nuovo" la considerazione, in appello, di documenti già presenti agli atti del giudizio di primo grado e già esaminati dal giudice.
- In presenza di una decisione di merito sorretta da una motivazione logica e coerente sulla prova del credito, la parte che ricorre per cassazione deve contrastarne specificamente la ratio decidendi, non limitarsi a riproporre contestazioni generiche.
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In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per asserita decisione fondata su domande o deduzioni nuove introdotte in appello; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 2697 e 1159 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., nonché per motivazione apparente, sostenendo che la corte d'appello avesse travisato le prove, erroneamente ritenuto la ricorrente legittimata passiva e ignorato l'assenza di prova del contratto, dei consumi e dell'effettiva utenza; 3) nullità per violazione degli artt. 1130 e 1131 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., per asserita carenza di legittimazione attiva dell'amministratore condominiale ad agire senza approvazione assembleare.","risultato":"La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano formulati senza il necessario rispetto dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché non indicavano in modo puntuale gli atti e i documenti su cui si fondavano né dove le questioni fossero state dedotte nei gradi di merito. Ha inoltre osservato che le doglianze non colpivano specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e tendevano piuttosto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 2697 c.c., la Corte ha ribadito che essa è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove. Ha poi ritenuto infondato/inammissibile anche il terzo motivo sulla legittimazione dell'amministratore, osservando che il rigetto in primo grado per difetto di prova del credito implicava già il tema della legittimazione e che le censure di appello non erano state adeguatamente trascritte. 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La destinataria dell'ingiunzione si è opposta sostenendo di non essere condomina, di non avere mai stipulato il contratto di somministrazione, di non essere titolare di alcuna utenza idrica riferibile al proprio immobile, di aver ceduto l'immobile in locazione a terzi, di non essere legittimata passivamente e di eccepire anche la prescrizione. Il tribunale aveva accolto l'opposizione per difetto di prova del credito; la corte d'appello, invece, riformando la decisione, ha ritenuto provati l'allaccio dell'immobile alla condotta condominiale, l'assenza di contestazioni sul funzionamento del contatore e la quantificazione della quota dovuta, condannando la proprietaria al pagamento. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per asserita decisione fondata su domande o deduzioni nuove introdotte in appello; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 2697 e 1159 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., nonché per motivazione apparente, sostenendo che la corte d'appello avesse travisato le prove, erroneamente ritenuto la ricorrente legittimata passiva e ignorato l'assenza di prova del contratto, dei consumi e dell'effettiva utenza; 3) nullità per violazione degli artt. 1130 e 1131 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., per asserita carenza di legittimazione attiva dell'amministratore condominiale ad agire senza approvazione assembleare.","risultato":"La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano formulati senza il necessario rispetto dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché non indicavano in modo puntuale gli atti e i documenti su cui si fondavano né dove le questioni fossero state dedotte nei gradi di merito. Ha inoltre osservato che le doglianze non colpivano specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e tendevano piuttosto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 2697 c.c., la Corte ha ribadito che essa è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove. Ha poi ritenuto infondato/inammissibile anche il terzo motivo sulla legittimazione dell'amministratore, osservando che il rigetto in primo grado per difetto di prova del credito implicava già il tema della legittimazione e che le censure di appello non erano state adeguatamente trascritte. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato se dovuto.","esito":"inammissibilita","vincitore":"resistente","normative_citate":[{"nome":"art. 345 c.p.c.","quote":"","interpretazione":"è richiamato per censurare l'asserita introduzione in appello di domande o deduzioni nuove; la Corte rileva però che la doglianza è formulata in modo generico e senza adeguata indicazione degli atti processuali rilevanti"},{"nome":"art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.","quote":"","interpretazione":"il ricorso è dichiarato inammissibile perché non riporta specificamente gli atti e i documenti posti a base delle censure, né consente alla Corte di individuarli con precisione"},{"nome":"art. 2697 c.c.","quote":"","interpretazione":"la violazione della norma è ravvisabile solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte diversa da quella onerata secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesta la valutazione delle prove"},{"nome":"art. 115 c.p.c.","quote":"","interpretazione":"è invocato in relazione al preteso travisamento del materiale probatorio, ma la censura è ritenuta inammissibile perché diretta sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove"},{"nome":"art. 116 c.p.c.","quote":"","interpretazione":"è richiamato per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ribadisce che non è consentito trasformare tale doglianza in un riesame del merito"},{"nome":"art. 1130 c.c.","quote":"","interpretazione":"è invocato per contestare i poteri dell'amministratore condominiale, ma la censura è ritenuta inammissibile per difetto di specificità"},{"nome":"art. 1131 c.c.","quote":"","interpretazione":"è invocato insieme all'art. 1130 c.c. per contestare la legittimazione dell'amministratore, ma senza adeguata trascrizione delle deduzioni di merito"},{"nome":"art. 112 c.p.c.","quote":"","interpretazione":"è richiamato per asserita ultrapetizione o omissione di pronuncia, ma la censura non supera il vaglio di specificità"},{"nome":"art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002","quote":"","interpretazione":"viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato"},{"nome":"art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002","quote":"","interpretazione":"costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso"}],"interpretazioni_generalizzate":["Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: occorre indicare puntualmente gli atti, i documenti e i passaggi processuali rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo senza ricerca autonoma negli atti di causa.","La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; non quando il ricorrente contesti, in realtà, la ricostruzione o la valutazione delle prove.","Le doglianze che mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale oggi consentito.","La censura di omessa pronuncia o di carenza di legittimazione processuale deve essere supportata dalla completa trascrizione delle allegazioni rilevanti e dalla precisa individuazione del punto decisivo omesso; altrimenti è inammissibile.","Non integra \"fatto nuovo\" la considerazione, in appello, di documenti già presenti agli atti del giudizio di primo grado e già esaminati dal giudice.","In presenza di una decisione di merito sorretta da una motivazione logica e coerente sulla prova del credito, la parte che ricorre per cassazione deve contrastarne specificamente la ratio decidendi, non limitarsi a riproporre contestazioni generiche."],"rami":["Condominio","Processo civile"],"materie":["Spese condominiali","Impugnazioni"],"sottomaterie":["Ricorso per cassazione"],"istituti_giuridici":["Onere della prova","Giudicato"]}]} րանս to=final 北京赛车能json ്റെౖం
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