Circolare numero 232 del 28-12-1999
Con la Convenzione in oggetto viene modificato il requisito di residenza (almeno dodici mesi prima della data di nascita del bambino e sussistenza del requisito per uno solo dei due genitori), l'importo dell'assegno (Lire 3.000.000 dal 7 maggio 1999) e il rimborso spese per il servizio svolto (Lire 66.234).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica il rinnovo per l’anno 1999 della convenzione tra INPS e Regione Friuli-Venezia Giulia per il pagamento dell’indennità di maternità alle donne non occupate residenti nella Regione. Il rinnovo diventa operativo dopo la registrazione del decreto regionale e si applica alle domande presentate dall’1.1.1999 al 31.12.1999. Vengono illustrate le modifiche rispetto al rinnovo 1998: nuovo requisito di residenza anagrafica di uno dei genitori da almeno 12 mesi, aumento dell’indennità a Lire 3.000.000 per le nascite e le adozioni/affidamenti dal 7.5.1999, incremento per ogni ulteriore bambino adottato o affidato e aggiornamento del compenso dovuto alla Regione per ogni liquidazione.
Rinnovo per il 1999 della convenzione INPS- Regione Friuli-Venezia Giulia per l’indennità di maternità alle donne non occupate
Rinnovo 1999 della convenzione INPS-Friuli Venezia Giulia per l’indennità di maternità
La circolare informa del rinnovo, per l’anno 1999, della convenzione tra INPS e Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per il pagamento dell’indennità di maternità alle donne non occupate residenti nella Regione. Il rinnovo segue lo schema approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 858 del 7.12.1999 e si applica alle domande presentate dal 1.1.1999 al 31.12.1999. L’operatività è subordinata alla registrazione del decreto regionale, comunicata dalla Regione direttamente alla Sede di Trieste.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La convenzione riguarda l’erogazione, da parte dell’INPS in nome e per conto della Regione, dell’indennità di maternità prevista dalla legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 49/1993, titolo IV, come modificata dalle leggi regionali n. 34/1996 e n. 9/1999. La prestazione è destinata alle donne non occupate che presentino i requisiti previsti dalla normativa regionale e dalla convenzione.
Requisiti per il diritto alla prestazione
L’art. 3 della convenzione disciplina le condizioni di accesso all’indennità. È richiesto:
- la mancanza di occupazione all’inizio del periodo corrispondente all’astensione obbligatoria per maternità prevista per le lavoratrici dipendenti dalla legge n. 1204/1971, oppure, nei casi di adozione o affidamento preadottivo, alla data di ingresso del bambino in famiglia;
- l’iscrizione di almeno uno dei due genitori nei registri anagrafici di un Comune della Regione da almeno dodici mesi rispetto alla data di nascita del bambino;
- la mancanza, per l’anno solare precedente alla domanda, di redditi personali pari o superiori a quelli previsti per la pensione sociale in misura intera;
- la mancanza, per il periodo di interdizione obbligatoria, del diritto a trattamenti economici di malattia, maternità, disoccupazione e integrazione salariale previsti dalle leggi richiamate in convenzione.
Rispetto al precedente rinnovo è quindi introdotto espressamente il requisito della permanenza anagrafica di uno dei genitori nella Regione per almeno 12 mesi.
Domanda e documentazione
La domanda va presentata su apposito modulo predisposto dall’INPS tra il compimento del sesto mese di gravidanza e il termine perentorio di 180 giorni dal parto. La richiedente deve comunicare eventuali variazioni di residenza, domicilio o recapito, poiché INPS e Regione non assumono responsabilità in caso di irreperibilità.
Per ottenere l’indennità, l’interessata deve produrre:
- certificato di gravidanza con indicazione della data presunta del parto, rilasciato dall’Azienda sanitaria competente;
- successivamente, certificato di nascita accompagnato da dichiarazione sostitutiva attestante che la richiedente è madre del bambino;
- in alternativa al certificato di nascita e alla dichiarazione, certificato di assistenza al parto o certificato di stato di famiglia con indicazione del grado di parentela.
Le condizioni relative a reddito, assenza di altre prestazioni, residenza, nascita o stato di famiglia possono essere comprovate mediante autocertificazione. Le domande non accoglibili per mancanza dei requisiti vengono trasmesse con elenco alla Regione, che cura le comunicazioni alle interessate. In caso di documentazione incompleta, la sede INPS competente chiede l’integrazione, assegnando 30 giorni; decorso inutilmente il termine di 40 giorni dalla richiesta, la pratica è inviata alla Regione.
Misura dell’indennità di maternità
L’indennità è erogata in unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione del certificato di nascita del bambino, o, se successiva, dalla data di esecutività della convenzione. L’importo è pari a:
- Lire 1.500.000 per i nati dal 1.1.1999 al 6.5.1999;
- Lire 3.000.000 per i nati dal 7.5.1999 al 31.12.1999, in conseguenza dell’entrata in vigore della legge regionale n. 9/1999.
La circolare evidenzia quindi l’aumento dell’indennità per le nascite avvenute dal 7 maggio 1999 in poi.
Adozione e affidamento preadottivo
L’art. 6 disciplina l’indennità in caso di adozione o affidamento preadottivo, anch’essa corrisposta in unica soluzione. Gli importi sono differenziati in base alla data di ingresso del bambino in famiglia:
- Lire 1.500.000, aumentate di Lire 750.000 per ogni altro bambino oltre il primo, per i bambini adottati o affidati dal 1.1.1999 al 6.5.1999;
- Lire 3.000.000, aumentate di Lire 1.500.000 per ogni altro bambino oltre il primo, per i bambini adottati o affidati dal 7.5.1999 al 31.12.1999.
L’incremento vale sia se più bambini entrano contemporaneamente in famiglia, sia se l’ingresso avviene entro tre mesi dall’ingresso del primo. La domanda deve essere presentata entro tre mesi dall’ingresso del bambino in famiglia. Occorre produrre la documentazione prevista per la maternità, sostituendo il certificato di gravidanza e di nascita con certificato di esistenza in vita e con copia del certificato di affidamento o del verbale dell’autorità competente attestante la data di ingresso del bambino in famiglia. La prestazione spetta solo se l’adottando non ha compiuto dieci anni alla data di ingresso in famiglia.
Rapporti con la Regione, recuperi e responsabilità
La documentazione giustificativa delle erogazioni deve essere conservata dall’INPS per dieci anni e resta a disposizione della Regione per eventuali verifiche. La Regione si assume la responsabilità degli accertamenti e delle valutazioni sui requisiti, sollevando l’INPS, salvo il caso di pagamenti indebiti imputabili all’Istituto. In tale ipotesi le sedi INPS procedono al recupero delle somme secondo le procedure ordinarie, riversando alla Regione quanto recuperato; se il recupero non è possibile, la pratica è segnalata alla Regione.
Se l’INPS è chiamato in giudizio per fatti connessi alla gestione del servizio svolto secondo legge regionale e convenzione, la Regione sostiene le spese, salvo il caso di dolo o colpa grave dell’operatore INPS.
Rapporti finanziari e rendicontazione
Per la gestione finanziaria, la Regione assegna alla SAP INPS di Trieste un’anticipazione pari al 50% dello stanziamento annuale, con successive integrazioni a richiesta dell’INPS sulla base del fabbisogno e degli oneri per il servizio. I versamenti sono effettuati su apposito conto corrente bancario intestato all’INPS, che è autorizzato a disporre i pagamenti ai beneficiari.
Le spese di tenuta e gestione del conto, comprese quelle di esecuzione dei pagamenti, e gli interessi maturati sono rispettivamente addebitati e accreditati alla Regione. L’INPS eroga le prestazioni fino a concorrenza delle anticipazioni e delle eventuali integrazioni ricevute.
Entro il termine fissato dal decreto di concessione del finanziamento, la sede INPS di Trieste trasmette alla Regione una dichiarazione di rendiconto sottoscritta dal direttore della sede e un prospetto riepilogativo contenente:
- i versamenti della Regione;
- l’importo complessivamente erogato dall’INPS, suddiviso per sedi;
- il compenso per il servizio svolto;
- le spese di conto;
- gli interessi maturati sulle somme in giacenza al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione del rendiconto.
Tali interessi non rientrano, salvo diversa indicazione della Regione, tra le somme disponibili per l’erogazione delle indennità.
Compenso per il servizio e spese
Per ogni liquidazione di indennità la cui domanda sia presentata nel periodo 1.1.1999-31.12.1999, gli oneri a carico della Regione sono quantificati in Lire 66.234 più IVA. La somma corrisponde al puro costo del servizio ed è prelevata dall’INPS dal conto corrente al momento di ciascuna erogazione. Le spese di stipula della convenzione, IVA compresa, sono poste a carico della Regione.
Sicurezza dei dati e disciplina convenzionale
Le parti si impegnano a utilizzare i dati solo per finalità istituzionali, a limitare l’accesso mediante procedure autorizzative e a individuare gli operatori esclusivamente tra il proprio personale debitamente autorizzato. È vietata la consultazione o cessione dei dati a terzi, salvo i casi previsti dalla legge.
Le parti si impegnano inoltre ad adeguarsi alla legge n. 675/1996 e alla legge n. 676/1996, in particolare per la sicurezza dei dati, le responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante, nonché per le misure minime di sicurezza degli archivi.
Durata e foro competente
La convenzione ha durata fino al 31.12.1999 ed è operativa dopo l’approvazione e registrazione del decreto regionale. Per ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione della convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.
Punti principali
Rinnovo della convenzione e ambito temporale
La convenzione INPS-Friuli Venezia Giulia viene rinnovata per il 1999 secondo lo schema approvato dal Consiglio di Amministrazione. È operativa solo dopo l’approvazione e registrazione del decreto regionale e riguarda le domande di indennità presentate nel periodo 1.1.1999-31.12.1999.
Nuovo requisito di residenza anagrafica
Per l’accesso alla prestazione è richiesto che almeno uno dei due genitori sia iscritto nei registri anagrafici di un Comune della Regione da almeno 12 mesi rispetto alla data di nascita del bambino.
Importo dell’indennità di maternità
L’indennità è fissata a Lire 1.500.000 per i nati dal 1.1.1999 al 6.5.1999 e a Lire 3.000.000 per i nati dal 7.5.1999 al 31.12.1999, data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/1999.
Adozione e affidamento preadottivo
Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi, l’indennità è pari a Lire 1.500.000 fino al 6.5.1999 e a Lire 3.000.000 dal 7.5.1999 al 31.12.1999; l’aumento per ogni ulteriore bambino oltre al primo passa da Lire 750.000 a Lire 1.500.000 nel medesimo periodo.
Compenso e rapporti finanziari
Gli oneri a carico della Regione per ciascuna liquidazione richiesta nel 1999 sono aggiornati a Lire 66.234 più IVA. La Regione versa un’anticipazione pari al 50% dello stanziamento annuale e l’INPS eroga le prestazioni fino a concorrenza delle somme ricevute, rendicontando poi alla Regione le somme versate, i pagamenti effettuati, il compenso e le spese di conto.
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