Circolare numero 231 del 28-12-1999
In caso di parto prematuro l'indennità di maternità deve essere corrisposta per un periodo complessivo di 5 mesi, sempreché la lavoratrice si sia effettivamente astenuta dal lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il trattamento dell’indennità di maternità in caso di parto prematuro alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 24-30 giugno 1999, che ha dichiarato illegittima la previgente rigidità della decorrenza dell’astensione obbligatoria. In via provvisoria, in attesa della conclusione dell’iter legislativo, l’INPS applica il criterio di sommare ai tre mesi post partum i giorni di astensione ante partum non goduti, per un totale di cinque mesi complessivi. La nuova regola vale solo per le situazioni non ancora definite alla data del 7 luglio 1999 e l’indennità è riconosciuta solo per i periodi in cui la lavoratrice sia effettivamente astretta dal lavoro.
Indennità di maternità in caso di parto prematuro dopo la sentenza Corte Costituzionale n. 270/1999
Indennità di maternità in caso di parto prematuro
La circolare interviene per adeguare il trattamento dell’astensione obbligatoria di maternità in caso di parto prematuro alla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 24-30 giugno 1999. L’obiettivo è evitare l’applicazione delle previgenti regole in contrasto con la pronuncia costituzionale e adottare, in via transitoria, un criterio idoneo a garantire una tutela complessiva di madre e neonato.
Quadro giuridico di riferimento
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, primo comma, lettera c), della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, nella parte in cui non prevedeva, per l’ipotesi di parto prematuro, una decorrenza dell’astensione obbligatoria adeguata alla tutela della maternità e del bambino. La circolare ricorda che la disciplina previgente fissava rigidamente non solo la durata ma anche la decorrenza dell’astensione, con ulteriore specificazione, per il periodo post partum, nell’art. 6 del D.P.R. n. 1026/1976, che faceva decorrere il termine dal giorno successivo al parto.
La Corte ha ritenuto astrattamente possibili più soluzioni: lo spostamento della decorrenza dopo il parto, al momento dell’ingresso del neonato nella famiglia, oppure alla data presunta del parto. La scelta definitiva è stata rimessa al legislatore.
Soluzione provvisoria adottata
Nelle more dell’intervento legislativo, il Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti ha deliberato una soluzione interinale coerente con il disegno di legge n. 4624, approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 1999. In base a tale criterio, quando il parto avviene prima della data presunta, i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto vengono aggiunti ai tre mesi di astensione post partum ordinariamente previsti.
Ne deriva un periodo complessivo di astensione obbligatoria pari a cinque mesi, sempreché la lavoratrice abbia effettivamente fruito dell’astensione e ricorrano le condizioni di legge per l’indennizzabilità.
Determinazione della data presunta del parto
La circolare disciplina anche l’ipotesi in cui, a causa dell’anticipazione del parto, la lavoratrice non abbia potuto presentare il certificato medico di gravidanza. In tal caso, la data presunta del parto deve essere ricostruita a posteriori dal medico della sede, sulla base della cartella clinica relativa al parto, secondo il criterio già richiamato dalla circolare n. 213 del 17 ottobre 1989.
Ambito applicativo e definizione di parto prematuro
Per parto prematuro deve intendersi qualsiasi parto verificatosi prima della data presunta. La nuova disciplina provvisoria si applica soltanto alle situazioni non ancora definite alla data del 7 luglio 1999, data di pubblicazione della sentenza n. 270/1999, e cioè ai casi non coperti da prescrizione, decadenza o giudicato.
Resta fermo che l’indennità può essere riconosciuta soltanto per i periodi in cui la lavoratrice si sia effettivamente astenuta dal lavoro. La circolare sottolinea quindi la necessità di una verifica concreta dell’astensione ai fini del pagamento.
Gestione operativa e procedura automatizzata
La nuova procedura automatizzata in via di rilascio per il pagamento diretto delle prestazioni di malattia e maternità sarà aggiornata per calcolare automaticamente il periodo di astensione obbligatoria post partum secondo le nuove indicazioni. Qualora il periodo effettivamente fruito e indennizzabile non coincida con quello proposto dal sistema, sarà possibile modificare la data indicata come "fine evento".
Deliberazione del Comitato amministratore
In allegato è richiamata la deliberazione n. 1355 del 1° dicembre 1999, con cui il Comitato amministratore ha formalizzato la disciplina provvisoria: nei casi di parto prematuro, al periodo indennizzabile di astensione obbligatoria ordinariamente previsto dopo il parto, pari a tre mesi, si aggiunge il periodo non goduto prima della data presunta del parto risultante dal certificato medico di gravidanza; in assenza del certificato, la data presunta è determinata a posteriori sulla base della cartella clinica; l’indennità non è corrisposta per i periodi in cui la lavoratrice non si è astenuta dal lavoro.
Punti principali
Effetti della sentenza della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 270 del 24-30 giugno 1999, ha dichiarato illegittimo l’art. 4, primo comma, lettera c), della legge n. 1204/1971 nella parte in cui non prevede, per il parto prematuro, una decorrenza dei termini dell’astensione obbligatoria idonea a tutelare madre e bambino. La Corte ha evidenziato l’incongruenza della disciplina previgente, che rigidamente fissava durata e decorrenza dell’astensione, e ha indicato possibili soluzioni alternative, rinviando al legislatore la scelta definitiva.
Criterio provvisorio adottato dall’INPS
In attesa di una norma di legge, il Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti ha deliberato che, in caso di parto prematuro, l’indennità di maternità per astensione obbligatoria va corrisposta per un periodo complessivo di cinque mesi. Il periodo è ottenuto aggiungendo ai tre mesi ordinari successivi al parto i giorni di astensione obbligatoria ante partum non goduti prima della data presunta del parto.
Determinazione della data presunta del parto
Se la lavoratrice, per effetto dell’anticipo del parto, non ha potuto presentare il certificato medico di gravidanza, la data presunta del parto deve essere determinata a posteriori dal medico della sede sulla base dei dati contenuti nella cartella clinica relativa al parto, secondo il criterio già richiamato dalla circolare n. 213 del 17 ottobre 1989.
Ambito di applicazione temporale e condizioni
Le nuove disposizioni si applicano ai soli casi di parto prematuro, inteso come qualsiasi parto verificatosi prima della data presunta, e soltanto alle situazioni non ancora definite per prescrizione, decadenza o sentenza passata in giudicato alla data del 7 luglio 1999, pubblicazione della sentenza n. 270/1999. Il riconoscimento dell’indennità per il periodo complessivo richiede inoltre la verifica dell’effettiva astensione dal lavoro della lavoratrice richiedente.
Gestione procedurale e automatizzazione
La nuova procedura automatizzata per il pagamento diretto delle prestazioni di malattia e maternità, in corso di rilascio, applicherà automaticamente il calcolo del periodo di astensione obbligatoria post partum secondo le nuove indicazioni. Se il periodo effettivamente fruito e indennizzabile non coincide con quello proposto dalla procedura, sarà possibile modificare la data indicata come fine evento.
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