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Circolare

Circolare numero 235 del 30-12-1999

Istruzioni in merito all’applicazione delle convenzioni stipulate con le Associazioni degli Invalidi che a seguito dell’entrata in vigore dell’art.130 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, sono transitate all’INPS.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la stipula, il 21 dicembre 1999, di nuove convenzioni tra INPS e le associazioni degli invalidi civili, ciechi e sordomuti per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni economiche erogate dall’Istituto. Le convenzioni sostituiscono i precedenti accordi con il Ministero dell’Interno ed entrano in vigore dal 1° gennaio 2000. Vengono riepilogati i soggetti che possono aderire, le modalità di delega e revoca, la decorrenza degli effetti, la misura dei contributi, i rapporti finanziari, le spese, le rimesse, gli esoneri di responsabilità e la durata delle convenzioni.

Convenzioni INPS con ANMIC, UIC ed ENS per la riscossione dei contributi associativi tramite trattenuta sulle prestazioni

Convenzioni INPS con ANMIC, UIC ed ENS per la riscossione dei contributi associativi

La circolare illustra le convenzioni stipulate il 21 dicembre 1999 tra INPS e le associazioni degli invalidi civili, ciechi e sordomuti per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni economiche erogate dall’Istituto. Gli accordi sostituiscono le precedenti convenzioni con il Ministero dell’Interno e trovano applicazione dal 1° gennaio 2000.

Oggetto e ambito di applicazione

Le convenzioni consentono ai titolari di prestazioni economiche INPS, iscritti alle rispettive associazioni, di versare il contributo associativo attraverso trattenuta diretta sulla prestazione. La disciplina è riferita, per ANMIC, a pensione, assegno mensile e indennità di accompagnamento; per UIC a pensioni, indennità di accompagnamento e/o indennità speciali; per ENS all’indennità di comunicazione. Il servizio di esazione è dichiarato non interferente con le attività istituzionali dell’INPS.

Soggetti legittimati e modalità di delega

La trattenuta può essere attivata soltanto mediante delega individuale redatta sul testo predisposto dall’INPS, sentite le associazioni, e sottoscritta dal titolare della prestazione. La delega deve essere controfirmata dal responsabile locale dell’associazione, con apposizione del timbro associativo. Le associazioni devono comunicare formalmente alle Agenzie INPS competenti i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati autorizzati a firmare e presentare le deleghe.

Decorrenza, rinnovo e revoca della delega

Per i soggetti già titolari della prestazione, la delega produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di arrivo all’Agenzia INPS competente. Se la delega è presentata insieme alla domanda di prestazione, gli effetti decorrono dalla data di inizio della prestazione. In entrambi i casi la delega si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo revoca.

La revoca segue la medesima scansione temporale: produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo alla presentazione. Se il pensionato comunica direttamente all’INPS la revoca, l’Agenzia ne prende atto e ne informa l’associazione entro la fine del mese successivo; l’acquisizione definitiva avviene entro il terzo mese successivo alla presentazione. È inoltre precisato che anche le deleghe già rilasciate in passato e trasmesse all’INPS dal Ministero dell’Interno possono essere revocate secondo queste regole.

Misura del contributo associativo

Il contributo è stabilito dagli organi statutari di ciascuna associazione, viene indicato espressamente nell’atto di delega ed è trattenuto in dodici quote mensili. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le trattenute annuali sono fissate in:

  • ANMIC: L. 50.000;
  • UIC: L. 96.000;
  • ENS: L. 120.000.

Variazione delle quote e obblighi informativi

Le eventuali variazioni dell’importo annuo devono essere comunicate all’INPS mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 settembre di ogni anno e si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo. Le associazioni si impegnano a informare gli associati entro il 30 giugno dell’anno precedente, tramite circolare ai soci e pubblicazione sulla stampa associativa. La trattenuta è effettuata al momento del pagamento delle singole rate di prestazione.

Rapporti finanziari, acconti e conguagli

L’INPS versa alle associazioni acconti mensili per i contributi riscossi, calcolati nella misura del 97% delle trattenute effettivamente disposte sulle prestazioni in pagamento. Fino all’elaborazione dei dati necessari e comunque non oltre il mese di aprile, gli acconti sono determinati in via provvisoria sulla base di un dodicesimo degli acconti dell’anno precedente, aumentato della percentuale di incremento del monte prestazioni per effetto della perequazione automatica; il conguaglio con i valori definitivi avviene contestualmente al primo pagamento utile.

Per le prestazioni di nuova liquidazione è previsto, con cadenza quadrimestrale, un acconto relativo alle trattenute disposte nel primo pagamento e nelle rate successive dell’anno di liquidazione. In questo caso l’importo è calcolato riducendo del 3% la somma delle trattenute che sarebbe dovuta fino al 31 dicembre dell’anno di liquidazione. I conguagli tra acconti e trattenute effettivamente operate sono effettuati senza interessi o altri oneri entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

Spese del servizio, rimesse e responsabilità

Le spese del servizio di esazione sono determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS in base ai costi effettivi; in attesa dell’introduzione della contabilità analitica si applicano, salvo conguaglio, gli importi della Delibera Consiliare n. 1245/97. Restano a carico delle associazioni tutte le spese e ogni altro eventuale onere, anche fiscale, connesso alla convenzione.

Le rimesse monetarie vengono effettuate alla sede centrale dell’associazione secondo le modalità da essa indicate. L’INPS è esonerato da responsabilità per eventuali ritardi dovuti a difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di svolgimento dei propri compiti istituzionali, con obbligo di tempestiva comunicazione all’associazione interessata.

Le associazioni escludono inoltre ogni responsabilità dell’INPS nei rapporti tra titolari delle prestazioni e associazione e si impegnano a ristorare l’Istituto per eventuali effetti negativi derivanti da controversie sulla validità o regolarità delle deleghe.

Banca dati e consultazione

L’INPS costituirà una banca dati delle quote associative consultabile dalle associazioni per la sola parte di competenza. In tale banca dati confluiranno i dati delle deleghe, comprese nuove deleghe, revoche ed eventuali eliminazioni. La consultazione è subordinata ad autorizzazione INPS e deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni dell’Autorità Garante per la privacy.

Durata della convenzione

Le convenzioni decorrono dalla data di stipula e hanno validità fino al 31 dicembre 2000. Dal 1° gennaio 2001 si intendono tacitamente prorogate di anno in anno, salvo disdetta da inviare con raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ciascun anno. La durata complessiva non può comunque superare nove anni.

Punti principali

Stipula e decorrenza delle convenzioni

Il 21 dicembre 1999 l’INPS ha stipulato convenzioni con ANMIC, UIC ed ENS per la riscossione dei contributi associativi degli iscritti tramite trattenuta sulle prestazioni economiche. Le convenzioni sostituiscono quelle precedentemente in essere con il Ministero dell’Interno e decorrono dal 1° gennaio 2000.

Soggetti interessati e prestazioni ammesse

Possono aderire i titolari di provvidenze economiche INPS in favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, iscritti alle rispettive associazioni. Per ANMIC riguarda pensione, assegno mensile e indennità di accompagnamento; per UIC pensioni, indennità di accompagnamento e/o indennità speciali; per ENS l’indennità di comunicazione.

Deleghe: rilascio, sottoscrizione e accreditamento

La trattenuta è autorizzata mediante delega individuale, redatta sul testo predisposto dall’INPS e controfirmata dal responsabile locale dell’associazione con apposizione del timbro. I nominativi dei rappresentanti e incaricati abilitati alla firma e presentazione devono essere formalmente comunicati alle Agenzie INPS competenti.

Decorrenza della delega e revoca

La delega presentata da soggetto già titolare della prestazione produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo alla presentazione; se presentata contestualmente alla domanda di prestazione, decorre dalla data di inizio della prestazione. La revoca segue la stessa regola temporale e, se comunicata direttamente all’INPS dal pensionato, viene annotata e trasmessa all’associazione entro il mese successivo, con acquisizione definitiva dopo tre mesi.

Misura del contributo associativo

Il contributo è determinato dagli organi statutari delle associazioni, indicato nell’atto di delega e trattenuto in dodici rate mensili. Dal 1° gennaio 2000 le trattenute annue sono fissate in L. 50.000 per ANMIC, L. 96.000 per UIC e L. 120.000 per ENS.

Aggiornamento delle quote e informativa agli associati

Le eventuali variazioni della misura annua del contributo devono essere notificate all’INPS entro il 30 settembre di ciascun anno e si applicano dal 1° gennaio successivo. Le associazioni devono informare gli associati entro il 30 giugno dell’anno precedente tramite circolare e pubblicazione sulla stampa associativa.

Rapporti finanziari, acconti e conguagli

L’INPS versa alle associazioni acconti mensili pari al 97% delle trattenute disposte sulle prestazioni in pagamento. In via provvisoria, fino al mese di aprile e fino all’elaborazione dei dati, l’acconto è determinato in base agli importi corrisposti l’anno precedente, maggiorati dell’incremento del monte prestazioni per perequazione automatica. Sono previsti acconti quadrimestrali per le nuove liquidazioni, con riduzione del 3%, e conguagli entro il 30 giugno dell’anno successivo, senza interessi né altri oneri.

Spese del servizio e rimesse

Le spese del servizio di esazione sono determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione INPS sulla base dei costi effettivi; in attesa dei nuovi costi si applicano, salvo conguaglio, gli importi della Delibera Consiliare n. 1245/97. Le spese e ogni altro eventuale onere, anche fiscale, sono a carico dell’associazione. Le rimesse alla sede centrale avvengono con le modalità indicate dalle associazioni.

Esonero di responsabilità e banca dati

Le associazioni esonerano l’INPS da ogni responsabilità per i rapporti tra titolari delle prestazioni e associazione e si impegnano a ristorare l’Istituto per eventuali effetti negativi derivanti da contestazioni sulla validità o regolarità delle deleghe. L’INPS costituirà una banca dati delle quote associative consultabile dalle associazioni per la sola parte di propria competenza, nel rispetto delle regole di sicurezza e privacy.

Durata e proroga

Le convenzioni hanno validità fino al 31 dicembre 2000 e si intendono tacitamente prorogate di anno in anno dal 1° gennaio 2001, salvo disdetta con raccomandata da inviare entro il 30 giugno di ciascun anno; la durata complessiva non può comunque superare i nove anni.

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