Circolare numero 233 del 30-12-1999
Riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa in favore dei lavoratori beneficiari dell’indennita’ pari al trattamento straordinario di integrazione salariale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per i periodi di percezione dell’indennità prevista dalla normativa richiamata per i lavoratori dei comuni colpiti, deve essere accreditata contribuzione figurativa valida a tutti gli effetti pensionistici. Il beneficio riguarda solo i lavoratori dipendenti di datori privati e i soci di cooperative di lavoro che operavano nei comuni indicati, a condizione che abbiano avuto titolo all’indennità secondo le precedenti istruzioni. Vengono inoltre precisati gli effetti ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché le modalità di ricostituzione d’ufficio per le pensioni o i supplementi già liquidati. In allegato è riportato l’elenco dei comuni interessati in Umbria e Marche.
Accredito figurativo per indennità in favore di lavoratori di comuni disastrati
Accredito figurativo per l’indennità nei comuni disastrati
La circolare disciplina il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di percezione dell’indennità prevista dalla normativa di protezione civile per i lavoratori operanti nei comuni colpiti. L’accredito è qualificato come utile a tutti gli effetti ai fini pensionistici e si collega ai benefici previsti dall’art. 3, comma 3-quater, della legge 13 luglio 1999, n. 226, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132.
Soggetti beneficiari e condizioni di accesso
Il beneficio spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati e ai soci delle cooperative di lavoro che operavano nei comuni individuati dall’ordinanza del Ministro dell’Interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997. È richiesto che i lavoratori siano stati ammessi all’indennità prevista dall’art. 10 della medesima ordinanza, la cui durata è stata oggetto di più proroghe e fissata, da ultimo, al 30 giugno 1999 con ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998.
Ambito applicativo e verifiche istruttorie
La circolare precisa che il campo di applicazione della disposizione è limitato ai lavoratori aventi titolo all’indennità secondo le istruzioni impartite con la circolare n. 219 del 6 novembre 1997, paragrafo 3, punti A) e C), e, per le proroghe dell’indennità, con le circolari n. 43 del 20 febbraio 1998 e n. 95 del 6 maggio 1998. Oltre al titolo all’indennità, deve sussistere l’ulteriore condizione che l’impresa di appartenenza operasse nel territorio dei comuni disastrati elencati nell’ordinanza n. 2694/1997. Ai fini della verifica, occorre fare riferimento a quanto dichiarato nella domanda originaria di concessione dell’indennità, presentata dall’impresa o dal lavoratore tramite i modelli allora previsti.
Effetti sulla posizione assicurativa e sulle pensioni
La contribuzione figurativa accreditata per i periodi in cui è stata erogata l’indennità, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, è utilizzabile sia per il diritto sia per la misura della pensione, compresa la pensione di anzianità. La stessa contribuzione rileva anche per le pensioni e i supplementi già liquidati o in corso di futura liquidazione.
Ricostituzione d’ufficio delle prestazioni già definite
Per le pensioni o i supplementi già liquidati, le sedi devono procedere d’ufficio alla ricostituzione dalla decorrenza originaria, includendo nel calcolo i contributi figurativi riconosciuti in base alla norma richiamata.
Elenco dei comuni interessati
L’allegato alla circolare riporta l’elenco dei comuni disastrati utili per la consultazione. Per l’Umbria sono indicati Assisi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Preci, Sellano, Spello e Valtopina. Per le Marche risultano Camerino, Fabriano, Fiuminata, Pioraco, Sassoferrato, Sefro, Serravalle del Chienti e Visso.
Punti principali
Beneficiari dell’accredito figurativo
L’accredito della contribuzione figurativa è riconosciuto, ai sensi dell’art. 3, comma 3-quater, della legge 13 luglio 1999, n. 226, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati e ai soci di cooperative di lavoro. Il beneficio riguarda solo coloro che operavano nei comuni individuati dall’ordinanza del Ministro dell’Interno delegato per la protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997 e ammessi all’indennità prevista dall’art. 10 della medesima ordinanza, il cui termine finale è stato prorogato fino al 30 giugno 1999 con ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998.
Ambito di applicazione e verifica del requisito territoriale
La disposizione si applica esclusivamente ai lavoratori aventi titolo all’indennità secondo le istruzioni già fornite con la circolare n. 219 del 6 novembre 1997, par. 3, punti A) e C), nonché con le circolari n. 43 del 20 febbraio 1998 e n. 95 del 6 maggio 1998 per le proroghe dell’indennità. È inoltre necessario che l’impresa di appartenenza operasse nel territorio dei comuni disastrati elencati nell’ordinanza n. 2694/1997. Per la verifica di tale presupposto si deve fare riferimento a quanto dichiarato nella domanda originaria di concessione dell’indennità, presentata dall’impresa o dal lavoratore con i modelli allora istituiti.
Utilizzo ai fini pensionistici
La contribuzione figurativa accreditata per i periodi di erogazione dell’indennità, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, è utile sia per il diritto sia per la misura della pensione, compresa la pensione di anzianità. Essa è altresì utile per le pensioni e per i supplementi già in corso di liquidazione o da liquidare in futuro.
Ricostituzione delle prestazioni già liquidate
Per le pensioni o i supplementi già liquidati, le sedi competenti devono procedere d’ufficio alla ricostituzione con decorrenza originaria, computando i contributi figurativi spettanti.
Comuni disastrati interessati
L’allegato riporta l’elenco dei comuni interessati, suddivisi per regione: in Umbria Assisi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Preci, Sellano, Spello e Valtopina; nelle Marche Camerino, Fabriano, Fiuminata, Pioraco, Sassoferrato, Sefro, Serravalle del Chienti e Visso.
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