Circolare numero 228 del 28-12-1999
Chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce integrazioni e chiarimenti sulle operazioni di conguaglio di fine anno dei contributi previdenziali e assistenziali, richiamando la possibilità di effettuare i conguagli con le denunce di dicembre 1999 o di gennaio 2000 senza oneri accessori. Vengono precisati i regimi applicabili a decontribuzione dei premi di risultato, massimale contributivo, contributo aggiuntivo IVS dell'1%, elementi variabili della retribuzione, erogazioni liberali, fringe benefit e passaggi di personale in caso di operazioni societarie. La circolare indica inoltre i codici da utilizzare nelle denunce contributive per recuperi e restituzioni e ribadisce i criteri di competenza/cassa rilevanti per l'imponibile previdenziale.
Conguaglio di fine anno dei contributi previdenziali e assistenziali: chiarimenti su decontribuzione, massimale, contributo 1%, variabili retributive, liberalità, fringe benefit e operazioni societarie
Conguaglio di fine anno dei contributi previdenziali e assistenziali
La circolare integra e chiarisce le modalità di conguaglio di fine anno dei contributi previdenziali e assistenziali per l’anno 1999, con possibilità di operare anche sulla denuncia di gennaio 2000 senza oneri accessori. Le indicazioni si innestano su quanto già ricostruito dalla circolare n. 260/1998 e precisano regole applicative, limiti economici e codici operativi per diverse fattispecie.
Termini per il conguaglio
I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio:
- con la denuncia di competenza del mese di dicembre 1999, in scadenza il 16/1/2000;
- oppure con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2000, in scadenza il 16/2/2000.
La facoltà vale senza aggravio di oneri accessori.
Decontribuzione dei premi di risultato
Per i premi di produzione o di risultato di cui all’art. 2 del D.L. n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, la circolare ribadisce che per il 1999 il tetto della retribuzione imponibile entro il quale opera la decontribuzione resta al 2%.
Viene inoltre richiamato l’art. 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che aveva previsto l’elevazione del tetto al 3%. Tuttavia tale incremento non trova applicazione per il 1999, poiché la relativa copertura era subordinata all’emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ex art. 8 della legge n. 448/1998, decreti che non sono stati emanati. La legge finanziaria 2000 prevede invece copertura per gli anni 2000 e 2001.
Ai fini del conguaglio, la decontribuzione va calcolata in base al regime contributivo vigente nel momento in cui il premio è stato erogato. I premi di produzione, infatti, seguono il criterio di cassa e sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione, in deroga al principio di competenza.
La circolare indica inoltre i codici da utilizzare nei quadri B/C e D per le operazioni di restituzione o recupero:
- M184: restituzione sgravio totale annuale incentivante;
- M185: restituzione sgravio totale legge n. 183/1976;
- M186: differenze agevolazioni contributive;
- M187: differenze contributive, incluse eventuali differenze di aliquote;
- M203: restituzione sgravio totale legge n. 449/1997;
- M931: conguaglio del contributo di solidarietà del 10%.
Per tali codici non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni. Nel quadro D sono richiamati anche i codici L318, L319, L320, L321 e L381 per i rispettivi conguagli, nonché L931 per il recupero del contributo di solidarietà del 10%.
Massimale contributivo
La circolare richiama l’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che prevede un massimale annuo della base contributiva e pensionabile per gli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme obbligatorie privi di anzianità contributiva, nonché per chi opta per il sistema contributivo ai sensi del comma 23 dell’art. 1 della stessa legge.
Per il 1999 il massimale è pari a L. 141.991.000, corrispondenti a E. 73.332,23. Il massimale è rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Diversamente dalla decontribuzione, il massimale opera solo ai fini della contribuzione pensionistica IVS, compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista dall’art. 3-ter della legge n. 438/1992.
Se, per errata determinazione dell’imponibile, il datore di lavoro ha versato contributi IVS sulla parte eccedente il massimale, in sede di conguaglio deve recuperare l’importo utilizzando il codice quadro D "L952" (recupero contribuzione IVS su massimale). Anche in questo caso il conguaglio può essere effettuato con la denuncia di dicembre 1999 oppure con quella di gennaio 2000.
La circolare precisa inoltre che, se gli adempimenti sulle componenti variabili della retribuzione sono assolti con la denuncia di gennaio dell’anno successivo, tali componenti non incidono sul massimale dell’anno precedente, poiché ai fini contributivi sono considerate retribuzione di gennaio e quindi rilevano sul nuovo massimale. Ai fini della posizione individuale del lavoratore, esse sono parimenti di competenza del mese di gennaio.
Contributo aggiuntivo IVS dell’1%
L’art. 3-ter della legge n. 438/1992 ha istituito un contributo aggiuntivo dell’1% a carico del lavoratore per i regimi pensionistici con aliquota contributiva inferiore al 10%, applicabile sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile.
Per il 1999 tale fascia è pari a:
- L. 65.280.000 annue;
- L. 5.440.000 mensili.
La mensilizzazione del limite può rendere necessari conguagli a credito o a debito del lavoratore. Anche tali operazioni possono essere effettuate con la denuncia di dicembre oppure con quella di gennaio.
Cambio di fondo o regime pensionistico durante l’anno
La circolare affronta il caso in cui, nel corso dell’anno, mutino le condizioni che determinano la modifica del fondo pensionistico obbligatorio del lavoratore, ad esempio nel passaggio da impiegato a dirigente di azienda industriale o da dirigente di azienda industriale a dipendente di azienda commerciale.
La fattispecie è assimilata a rapporti di lavoro susseguitisi presso diversi datori di lavoro. In tale ipotesi, quando si verifica la modifica del regime pensionistico, il datore di lavoro deve conguagliare quanto dovuto con riferimento al regime cessato; se non viene superato il tetto annuo, può anche rimborsare al lavoratore la contribuzione aggiuntiva trattenuta.
Per i periodi successivi, superata la soglia mensile, il datore di lavoro versa alla nuova gestione pensionistica l’aliquota aggiuntiva dell’1%. A fine anno il conguaglio deve essere effettuato considerando il coacervo delle retribuzioni percepite dal dipendente e l’operazione ricade sul fondo pensionistico cui il lavoratore risulta iscritto.
Elementi variabili della retribuzione
Per gli elementi variabili della retribuzione, la circolare rinvia alla disciplina già illustrata nella circolare n. 260/1998. Ribadisce che, ai fini della posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, tali elementi sono imputati secondo il principio di competenza, cioè a dicembre 1999 per il CUD 2000 e per il quadro SA del mod. 770/2000.
Ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo, invece, gli elementi variabili sono considerati retribuzione del mese di gennaio 2000, con le conseguenze che ne derivano in tema di aliquote, massimali e agevolazioni.
Erogazioni liberali
L’art. 48, comma 2, lettera b), del T.u.i.r. n. 917/1986 prevede che le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non concorrano a formare reddito entro il limite di lire 500.000 per il 1999.
Per effetto dell’unificazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, tale esclusione opera anche ai fini previdenziali. La circolare precisa che per tali somme non può applicarsi il criterio del "maturato o dovuto"; esse vanno quindi assoggettate a contribuzione nel mese in cui sono corrisposte, secondo il principio di cassa.
Se a fine anno si rende necessario il conguaglio, anche per erogazioni effettuate da precedenti datori di lavoro, esso può essere eseguito con la denuncia di dicembre o di gennaio, secondo le modalità della circolare n. 260/1998.
Fringe benefit
L’art. 48, comma 3, del T.u.i.r. stabilisce che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati non concorre a formare reddito se non supera complessivamente lire 500.000 nel periodo d’imposta; se la soglia è superata, l’intero valore concorre a formare reddito.
In sede di conguaglio, se il limite risulta superato, l’azienda deve assoggettare a contribuzione l’intero valore dei beni o servizi e non soltanto la quota eccedente. Per la verifica del limite occorre considerare anche i beni o servizi eventualmente concessi da precedenti datori di lavoro.
Ai soli fini previdenziali, tuttavia, l’azienda che esegue il conguaglio versa i contributi solo sul valore dei fringe benefit da essa erogati.
Operazioni societarie e passaggio dei lavoratori
Nelle ipotesi di operazioni societarie che comportano il passaggio dei lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c., senza soluzione di continuità, il datore di lavoro subentrante può effettuare le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali sulle retribuzioni complessivamente erogate nell’anno.
La facoltà riguarda tutti gli istituti oggetto della circolare, inclusi:
- decontribuzione;
- erogazioni liberali;
- fringe benefit.
Rinvio alle istruzioni precedenti
Per gli aspetti operativi non espressamente modificati o chiariti, la circolare rinvia alle istruzioni contenute nella circolare n. 260/1998, che resta il riferimento principale per la gestione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Punti principali
Termini e modalità del conguaglio di fine anno
I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio non solo con la denuncia di competenza di dicembre 1999, in scadenza il 16/1/2000, ma anche con quella di gennaio 2000, in scadenza il 16/2/2000, senza aggravio di oneri accessori. La circolare richiama le modalità già illustrate nella circolare n. 260/1998 per gli istituti interessati.
Decontribuzione dei premi di risultato
Per il 1999 il tetto di retribuzione imponibile entro cui si applica la decontribuzione resta pari al 2%. L’elevazione al 3% prevista dall’art. 60 della legge n. 144/1999 non opera per il 1999 perché i decreti necessari per la copertura finanziaria non sono stati emanati; la copertura è prevista per il 2000 e il 2001 dalla legge finanziaria 2000. La decontribuzione va determinata in base al regime contributivo vigente al momento dell’erogazione, poiché i premi di produzione sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione. Sono indicati i codici da utilizzare nei quadri B/C e D per restituzioni, differenze contributive e contributo di solidarietà al 10%.
Massimale contributivo ex legge n. 335/1995
Per gli iscritti privi di anzianità contributiva o per chi opta per il sistema contributivo, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 1999 è pari a L. 141.991.000, cioè E. 73.332,23. Il massimale si applica solo alla contribuzione IVS, compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1%. Se nel corso dell’anno è stato versato contributo IVS su imponibili eccedenti il massimale per errore nella determinazione dell’imponibile, il recupero avviene con il codice quadro D "L952". Anche per questo conguaglio è ammesso l’invio con la denuncia di dicembre o con quella di gennaio. Gli elementi variabili denunciati a gennaio successivo non incidono sul massimale dell’anno precedente.
Contributo aggiuntivo IVS dell’1%
L’art. 3-ter della legge n. 438/1992 prevede, per i regimi con aliquota a carico dei lavoratori inferiore al 10%, un contributo aggiuntivo dell’1% a carico del lavoratore sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile. Per il 1999 tale fascia è pari a L. 65.280.000 annue, corrispondenti a L. 5.440.000 mensili. Il sistema di mensilizzazione può richiedere conguagli a credito o a debito, effettuabili con la denuncia di dicembre o di gennaio.
Cambio del regime pensionistico durante l’anno
Se nel corso dell’anno il lavoratore passa a un diverso fondo o regime pensionistico obbligatorio, il datore di lavoro deve effettuare il conguaglio relativo al regime cessato e, per i periodi successivi al superamento della soglia mensile, versare il contributo aggiuntivo dell’1% alla nuova gestione. A fine anno il conguaglio deve tenere conto del complesso delle retribuzioni percepite, e l’operazione ricade sul fondo pensionistico cui il lavoratore risulta iscritto al termine del periodo considerato.
Elementi variabili della retribuzione
Gli elementi variabili della retribuzione seguono il principio di competenza ai fini della posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, con imputazione a dicembre 1999 per CUD 2000 e quadro SA del mod. 770/2000. Ai fini dell’assoggettamento contributivo, invece, tali elementi sono considerati retribuzione del mese di gennaio 2000. Per i codici e le casistiche operative si rinvia alla circolare n. 260/1998.
Erogazioni liberali
Le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non concorrono a formare reddito entro il limite di lire 500.000 per il 1999 e, per effetto dell’unificazione delle basi imponibili, rilevano anche ai fini previdenziali. Tali somme vanno assoggettate a contribuzione nel mese di effettiva corresponsione, secondo il principio di cassa. Se a fine anno occorre il conguaglio, anche per erogazioni effettuate da precedenti datori di lavoro, esso può essere eseguito con la denuncia di dicembre o di gennaio, secondo le modalità della circolare n. 260/1998.
Fringe benefit
Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati non concorre al reddito se complessivamente non supera lire 500.000 nel periodo d’imposta; oltre tale soglia l’intero valore concorre a formare reddito. In sede di conguaglio, se il limite è superato, l’azienda deve assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la parte eccedente. Ai fini previdenziali il datore di lavoro che effettua il conguaglio versa i contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati, considerando anche quelli eventualmente concessi da precedenti datori di lavoro per verificare il superamento del limite.
Operazioni societarie e passaggio dei lavoratori
Nelle operazioni societarie che comportano il trasferimento dei lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c., senza soluzione di continuità, il datore di lavoro subentrante può effettuare il conguaglio sui compensi complessivamente erogati nell’anno. La possibilità riguarda tutti gli istituti trattati dalla circolare, inclusi decontribuzione, erogazioni liberali e fringe benefit.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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