Cassazione Penale, Ordinanza n. 30159/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione. I motivi dedotti riguardavano: 1) vizio di motivazione sulla responsabilità, contestando l'accertamento dell'effettivo, cosciente e volontario allontanamento dal luogo di esecuzione della misura; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 385, comma 4, c.p. La Corte rileva che le doglianze erano meramente ripetitive di quelle già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero reiterativi di questioni già vagliate dal giudice di merito, il quale aveva motivato in modo corretto sia sulla prova dell'allontanamento effettivo, cosciente e volontario dell'imputato dal luogo di esecuzione della misura, sia sull'insussistenza dei presupposti per l'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, c.p. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
commi primo, terzo e quarto
La Corte richiama la condanna per evasione ai sensi dei commi primo e terzo e ribadisce che l'attenuante del comma quarto non ricorre quando difettano i presupposti fattuali e giuridici accertati dal giudice di merito.
art. 385, comma 4, c.p.
L'attenuante invocata è esclusa perché, secondo la Corte, la sentenza di merito aveva correttamente motivato sull'insussistenza dei relativi presupposti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riproporre in modo generico o meramente reiterativo censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza un confronto critico con le ragioni della decisione impugnata.
- Nel reato di evasione, l'accertamento dell'effettivo, cosciente e volontario allontanamento dal luogo di esecuzione della misura integra un apprezzamento di fatto censurabile in cassazione solo nei limiti di manifesta illogicità o di violazione di legge, non potendo la Corte sostituirsi al giudice del merito nella valutazione della prova.
- L'attenuante prevista per l'evasione può essere riconosciuta solo quando risultino integrati i presupposti specificamente richiesti dalla norma; in mancanza di tali presupposti, la sua esclusione, se sorretta da motivazione coerente con la giurisprudenza di legittimità, non è sindacabile in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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