Regolamento (UE) 2023/2387
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2387 della Commissione, del 25 settembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Suonenjoen mansikka (IGP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2023/2387 dispone l’iscrizione della denominazione "Suonenjoen mansikka" nel registro delle DOP e IGP dell’Unione, con qualifica di indicazione geografica protetta. L’iscrizione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Finlandia e l’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto si limita quindi a confermare la registrazione della denominazione per un prodotto ortofrutticolo della classe pertinente e a stabilirne l’applicabilità diretta negli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE dell’IGP "Suonenjoen mansikka" per fragole fresche o trasformate.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, della denominazione geografica protetta "Suonenjoen mansikka" ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. La disciplina ha efficacia generale negli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile; non emergono esclusioni specifiche nel testo, oltre al fatto che l’atto è limitato alla sola iscrizione della denominazione indicata.
Iscrizione di "Suonenjoen mansikka" nel registro delle IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2387 della Commissione ha come finalità la registrazione del nome "Suonenjoen mansikka" come indicazione geografica protetta (IGP) nel registro europeo delle denominazioni protette. L’atto dà seguito alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, prendendo atto della pubblicazione della domanda e dell’assenza di opposizioni.
Base normativa e presupposti della registrazione
La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base giuridica per l’adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione della denominazione, presentata dalla Finlandia, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.
Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione dispone la registrazione della denominazione.
Oggetto della registrazione e classificazione del prodotto
L’articolo 1 stabilisce che "Suonenjoen mansikka" è iscritta nel registro delle DOP e IGP. La denominazione identifica un prodotto rientrante nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell’ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione
L’articolo 1 iscrive il nome "Suonenjoen mansikka" come IGP nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Classificazione del prodotto
La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Base procedurale e assenza di opposizioni
La registrazione è adottata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda presentata dalla Finlandia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e in mancanza di dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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