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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09992/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una lavoratrice-creditrice aveva proposto opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di un ente pubblico strumentale, chiedendo l'ammissione di ulteriori somme a titolo di credito di lavoro privilegiato ex art. 2751-bis n. 1 c.c., oltre a quanto già ammesso. Il tribunale aveva dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che il termine di 30 giorni per impugnare decorresse da una precedente comunicazione del 15/1/2019, qualificata come comunicazione del deposito dello stato passivo. La ricorrente ha impugnato il decreto deducendo, con i primi due motivi, la falsa applicazione degli artt. 97, 98, 99 e 209 l.fall. e la violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la comunicazione del 15/1/2019 non era provata nella notificazione, non conteneva la copia conforme dello stato passivo né l'elenco dei creditori ammessi o respinti, e dunque non poteva far decorrere il termine per l'opposizione; il termine, secondo la ricorrente, doveva decorrere solo dalla successiva PEC dell'8/2/2019, che invece trasmetteva integralmente lo stato passivo e avvertiva espressamente dell'inizio dei termini di impugnazione. Gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi. Ha affermato che, nel procedimento di verifica dei crediti in liquidazione coatta amministrativa, il termine per proporre opposizione allo stato passivo decorre dalla comunicazione completa dello stato passivo e dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, trasmessi dal commissario liquidatore via PEC, non già da una mera comunicazione del deposito in cancelleria priva di tali contenuti. Poiché il tribunale aveva fondato la tardività su una missiva del 15/1/2019 senza verificare se contenesse la trasmissione dell'elenco dei crediti, la decisione è stata cassata con rinvio al tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 97 l.fall.

    Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda

    La comunicazione idonea a far decorrere il termine di opposizione deve contenere la copia dello stato passivo e l'informazione sul diritto di proporre opposizione.

  • art. 98 l.fall.

    Richiamato come norma che disciplina le opposizioni allo stato passivo nei termini previsti dalla legge fallimentare, applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa per il tramite dell'art. 209 l.fall.

  • art. 99 l.fall.

    Richiamato per individuare il termine di trenta giorni per l'impugnazione dello stato passivo.

  • art. 209 l.fall.

    Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma

    Nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, il termine per le impugnazioni decorre dalla comunicazione del commissario corredata dell'elenco dei crediti ammessi o respinti; una mera comunicazione del deposito non è sufficiente.

  • art. 115 c.p.c.

    Non può essere posto a fondamento della decisione un fatto non provato o non allegato, come l'avvenuta notificazione della comunicazione del 15/1/2019 nei termini ritenuti dal tribunale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 2751-bis n. 1 c.c.

    Indicata dalla ricorrente come base del privilegio del credito da lavoro dipendente oggetto della domanda di ammissione al passivo.

Massime di principio

  • Nel procedimento di verifica dei crediti della liquidazione coatta amministrativa, il termine per proporre opposizione allo stato passivo decorre solo dalla comunicazione al creditore completa dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, non da un mero avviso del deposito in cancelleria.
  • La comunicazione rilevante ai fini della decorrenza del termine deve essere accertata in concreto dal giudice: se l'atto richiamato non risulta contenere gli elementi previsti dalla legge, non può essere considerato idoneo a far decorrere la decadenza.
  • Ai fini dell'art. 115 c.p.c., il giudice non può fondare la declaratoria di tardività su un fatto non provato, quale l'avvenuta ricezione di una comunicazione non documentata o priva del contenuto legale necessario.
  • Nella liquidazione coatta amministrativa, la disciplina dell'art. 209 l.fall. funziona come norma di raccordo con il sistema delle impugnazioni fallimentari e va letta in coerenza con le esigenze di contraddittorio collettivo e di conoscenza dell'intero stato passivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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