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Circolare

Circolare numero 164 del 27-9-2000

L’art.5 della legge n. 1204/71 (interdizione anticipata dal lavoro per maternità) è applicabile anche alle lavoratrici a domicilio.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 360/2000, anche le lavoratrici a domicilio hanno diritto all’indennità di maternità in caso di interdizione anticipata dal lavoro autorizzata dall’Ispettorato del Lavoro. Viene precisato che valgono le istruzioni già emanate per il calcolo dell’indennità, estendendo però il richiamo all’art. 18 della legge 1204/71 anche all’astensione ex art. 5. Si conferma inoltre l’applicabilità dell’art. 4-bis sulla flessibilità dell’astensione obbligatoria e si ribadisce che il pagamento dell’indennità è subordinato alla riconsegna al committente di merci e lavoro ricevuti in consegna prima dell’inizio dell’interdizione. Le indicazioni si applicano ai provvedimenti intervenuti dopo il 26 luglio 2000.

Indennità di maternità per interdizione anticipata delle lavoratrici a domicilio

Indennità di maternità e interdizione anticipata per le lavoratrici a domicilio

La circolare interviene per adeguare il trattamento delle lavoratrici a domicilio alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 360 del 12-26 luglio 2000, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge n. 1204/1971 nella parte in cui escludeva l’applicabilità dell’art. 5 relativo alla interdizione anticipata dal lavoro per maternità. L’effetto pratico è l’estensione del diritto all’indennità di maternità anche nei casi di astensione anticipata autorizzata dall’Ispettorato del Lavoro.

Quadro normativo richiamato

La circolare ricostruisce il precedente assetto normativo, ricordando che il comma 2 dell’art. 1 della legge 1204/1971 rendeva applicabili alle lavoratrici a domicilio soltanto gli artt. 2, 4, 6 e 9, con esclusione dell’art. 5. Viene inoltre richiamata la legge 18 dicembre 1973, n. 877, che non aveva determinato l’abrogazione di tale limite, poiché l’art. 9 aveva esteso ai lavoratori a domicilio solo le norme vigenti per i subordinati in materia di assicurazioni sociali e assegni familiari.

Effetti della sentenza della Corte Costituzionale

A seguito della sentenza n. 360/2000, le lavoratrici a domicilio che ottengono dall’Ispettorato del Lavoro l’autorizzazione alla interdizione anticipata hanno diritto all’indennità di maternità per il periodo o per i periodi autorizzati. La circolare precisa che le presenti istruzioni si applicano ai provvedimenti di interdizione anticipata intervenuti dopo il 26 luglio 2000.

Determinazione dell’indennità

Per la determinazione dell’importo dell’indennità continuano a valere le istruzioni già fornite in precedenza, in particolare quelle richiamate dalla circolare n. 134382 del 26 gennaio 1982, punto 9.7. Tuttavia, il richiamo contenuto nell’art. 18 della legge 1204/1971 deve ora essere letto in modo estensivo, riferendolo non solo all’astensione obbligatoria ex art. 4, ma anche all’astensione per interdizione anticipata ex art. 5.

Ulteriori precisazioni applicative

La circolare segnala anche l’applicabilità alle lavoratrici a domicilio dell’art. 4-bis, introdotto nell’ordinamento dall’art. 12 della legge n. 53/2000, relativo alla flessibilità dell’astensione obbligatoria. Inoltre, la corresponsione dell’indennità per interdizione anticipata è subordinata a una precisa condizione: la lavoratrice deve riconsegnare al committente, prima dell’inizio dell’interdizione, tutte le merci e il lavoro ricevuto in consegna, anche se non ultimato. Tale requisito viene richiamato in analogia con quanto già previsto per l’astensione obbligatoria ordinaria dall’art. 18, ultimo comma, della legge 1204/1971.

Punti principali

Incidenza della sentenza della Corte Costituzionale

La circolare prende le mosse dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge n. 1204/1971, come pronunciata con sentenza della Corte Costituzionale del 12-26 luglio 2000, n. 360, nella parte in cui non includeva per le lavoratrici a domicilio l’applicabilità dell’art. 5 sulla interdizione anticipata dal lavoro per maternità.

Diritto all’indennità di maternità per interdizione anticipata

A seguito della pronuncia, le lavoratrici a domicilio che ottengono dall’Ispettorato del Lavoro l’autorizzazione alla interdizione anticipata hanno diritto all’indennità di maternità per i periodi di astensione obbligatoria autorizzati, anche se relativi a uno o più periodi di interdizione.

Criteri di determinazione dell’indennità

Per il calcolo dell’indennità restano ferme le istruzioni già fornite in precedenza, con il richiamo alla circolare n. 134382 del 26 gennaio 1982, punto 9.7. Viene però precisato che il riferimento all’art. 18 della legge 1204/1971 deve intendersi esteso non solo all’astensione obbligatoria di cui all’art. 4, ma anche a quella di cui all’art. 5.

Applicabilità della flessibilità dell’astensione obbligatoria

La circolare segnala espressamente che alle lavoratrici a domicilio si applica anche l’art. 4-bis, introdotto nella legge 1204/1971 dall’art. 12 della legge n. 53/2000, relativo alla flessibilità dell’astensione obbligatoria.

Condizione per la corresponsione dell’indennità

Il pagamento dell’indennità per interdizione anticipata è subordinato alla riconsegna al committente, prima dell’inizio dell’interdizione, di tutte le merci e del lavoro ricevuti in consegna, anche se non ultimati. La condizione è indicata come analoga a quella prevista per l’astensione obbligatoria ordinaria dall’art. 18, ultimo comma, della legge 1204/1971.

Ambito temporale di applicazione

Le disposizioni valgono solo per i provvedimenti di interdizione anticipata adottati successivamente al 26 luglio 2000, data della sentenza n. 360 della Corte Costituzionale.

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