Circolare numero 163 del 27-9-2000
Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste per i contratti di solidarietà, stipulati successivamente al 14.6.1995, e per i quali le aziende abbiano inoltrato istanza entro il 31.10.1997.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina un ulteriore sblocco dei benefici contributivi per i contratti di solidarietà successivi al 14/6/1995, in base alle residue disponibilità del Fondo per l’occupazione. Definisce i criteri di priorità per l’ammissione, i soggetti destinatari, la misura della riduzione, la compatibilità con altre agevolazioni e le modalità operative per l’erogazione e il conguaglio tramite mod. DM10/2. Vengono inoltre richiamati i codici da utilizzare e le regole per le regolarizzazioni contributive, incluso il contributo al SSN.
Ulteriore sblocco della riduzione contributiva per i contratti di solidarietà stipulati dopo il 14 giugno 1995
Riduzione contributiva per i contratti di solidarietà stipulati dopo il 14 giugno 1995
La circolare interviene sull’ulteriore sblocco dei benefici contributivi previsti per i contratti di solidarietà stipulati dopo il 14/6/1995, in applicazione dell’art. 6, comma 4, del D.L. 1/10/1996, n. 510, convertito nella L. 28/11/1996, n. 608. L’agevolazione viene riconosciuta nei limiti delle disponibilità residue del Fondo per l’occupazione e secondo criteri di priorità e modalità operative definiti dal Ministero e dall’INPS.
Criteri di priorità per l’accesso al beneficio
La circolare richiama i precedenti sblocchi disposti con le circolari n. 87/1997, n. 169/1998 e n. 178/1999, e individua il nuovo ordine di priorità per l’ulteriore concessione. Hanno precedenza assoluta le aziende riconducibili al criterio di cui all’art. 1, lett. a), del decreto 8 febbraio 1996, cioè le società controllate e/o collegate ad un unico gruppo industriale. Per le altre imprese, il beneficio è riconoscibile a quelle che abbiano presentato istanza ai competenti UU.RR.L.M.O. entro il 31/10/1997.
Ambito soggettivo e esclusioni
Sono destinatarie della riduzione le imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà dopo il 14/6/1995, con intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria disposto con decreto ministeriale. La circolare precisa che il beneficio non spetta ai contratti di solidarietà stipulati dai datori di lavoro di cui all’art. 5, commi 5, 7 e 8, del D.L. 20/5/1993, n. 148, convertito nella L. 19/7/1993, n. 236.
Misura della riduzione e durata
La riduzione contributiva spetta per tutta la durata del contratto, entro il limite massimo di 24 mesi. La misura ordinaria è pari al 25% della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dal datore di lavoro per i lavoratori interessati da una riduzione dell’orario superiore al 20%. Se l’accordo prevede una riduzione dell’orario superiore al 30%, la misura sale al 35%.
Per le imprese operanti nelle aree individuate per l’Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento n. 2052/88, la riduzione è elevata rispettivamente al 30% e al 40%.
Rapporti con altre agevolazioni contributive
La circolare conferma che il beneficio è compatibile con la fiscalizzazione degli oneri sociali. È invece alternativa alla riduzione derivante dalla normativa sugli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno e ad altre riduzioni contributive previste a qualunque altro titolo nell’ordinamento. Ne deriva la necessità, in sede di conguaglio, di restituire le agevolazioni incompatibili eventualmente già fruite.
Procedura di concessione e codice di autorizzazione
La procedura per ottenere la riduzione deve essere avviata su iniziativa del datore di lavoro avente titolo. L’Agenzia competente verifica la sussistenza dei presupposti sulla base della documentazione disponibile, eventualmente integrata da quella fornita dall’impresa o dall’Ufficio regionale del lavoro, e attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "7K", con il significato di azienda che ha stipulato contratti di solidarietà successivamente al 14 giugno 1995 ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive ex art. 6, comma 4, L. n. 608/1996.
Se il periodo di ammissione al beneficio è già scaduto, come presumibilmente accade per le concessioni oggetto della circolare, il codice è attribuito soltanto per il periodo di paga cui si riferisce la denuncia DM10/2 utilizzata per recuperare i mesi pregressi.
Compilazione del mod. DM10/2 e conguagli
Per i periodi di paga già scaduti, l’importo della riduzione deve essere esposto su un rigo separato del quadro D del mod. DM10/2, preceduto dal codice "L508" e dalla dicitura "ARR. art. 6, c. 4, L.608/96". Il datore di lavoro deve predisporre un apposito prospetto di determinazione dell’importo spettante.
Le somme da restituire a titolo di sgravi per il Mezzogiorno o di altre agevolazioni contributive incompatibili devono essere indicate nei quadri B-C, in uno dei righi in bianco, utilizzando i codici e le diciture richiamati dalla circolare:
- "M183" con dicitura "REST. SGR. UNICO DM 5.8.94" per lo sgravio fino al mese di novembre 1997;
- "M195" con dicitura "REST. SGR. L.449/97" per lo sgravio capitaro dal 1/12/1997;
- "M184" con dicitura "REST. SGR. TOTALE ANNUALE DM 5.8.94" e successive modificazioni;
- "M185" con dicitura "REST. SGR. TOTALE L.183/76";
- "M186" con dicitura "DIFF. AGEVOL. CONTRIB.".
Regolarizzazioni contributive e controlli successivi
Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro possono utilizzare anche la procedura delle regolarizzazioni contributive, impiegando i codici "L504, L505, L506, L507 e L508" secondo le modalità richiamate dalla circolare n. 178 del 20/9/1999. La procedura di gestione delle denunce DM10/2, dopo la fase di consolidamento, memorizza nell’archivio delle segnalazioni le denunce recanti tali codici, così da consentire eventuali controlli, consultazioni o l’emissione di liste.
Contributo al Servizio sanitario nazionale
Per la sistemazione dei contributi relativi alle prestazioni del servizio sanitario a carico del datore di lavoro, la circolare dispone l’utilizzo della procedura delle regolarizzazioni contributive.
Punti principali
Ulteriore sblocco dei benefici
Il Ministero del Lavoro autorizza un ulteriore sblocco della riduzione contributiva per i contratti di solidarietà, sulla base delle disponibilità residue del Fondo per l’occupazione. Hanno priorità assoluta le aziende controllate e/o collegate ad un unico gruppo industriale; per le altre aziende il beneficio è riconoscibile alle società che abbiano presentato istanza ai competenti UU.RR.L.M.O. entro il 31/10/1997.
Soggetti destinatari e esclusioni
La riduzione spetta alle imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà dopo il 14/6/1995 con intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria disposto con apposito decreto ministeriale. Restano esclusi i contratti di solidarietà stipulati dai datori di lavoro di cui all’art. 5, commi 5, 7 e 8, del D.L. n. 148/1993, convertito nella L. n. 236/1993.
Misura e durata della riduzione
Il beneficio spetta per tutta la durata del contratto, con limite massimo di 24 mesi. La riduzione è del 25% della contribuzione previdenziale e assistenziale ed è elevata al 35% se la riduzione dell’orario supera il 30%. Nelle aree obiettivo 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 le aliquote salgono rispettivamente al 30% e al 40%.
Compatibilità con altre agevolazioni
La riduzione è cumulabile con la fiscalizzazione degli oneri sociali, ma è alternativa allo sgravio per il Mezzogiorno e ad altre riduzioni contributive previste a qualsiasi altro titolo nell’ordinamento.
Procedura e codice autorizzazione
La domanda deve essere attivata dal datore di lavoro interessato. L’Agenzia competente, verificati i presupposti anche sulla base di documentazione integrativa, assegna il codice di autorizzazione "7K", valido per l’azienda ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive ex art. 6, comma 4, L. n. 608/1996. Se il periodo di ammissione è già scaduto, il codice è attribuito solo per il periodo di paga oggetto della denuncia DM10/2 utilizzata per il conguaglio dei mesi pregressi.
Compilazione del mod. DM10/2
Le riduzioni riferite a periodi già scaduti vanno esposte in un rigo separato del quadro D del DM10/2 con codice "L508" e dicitura "ARR. art. 6, c. 4, L.608/96". Le somme da restituire per sgravi Mezzogiorno o altre agevolazioni incompatibili vanno indicate nei quadri B-C con i codici M183, M195, M184, M185 e M186 secondo le rispettive diciture richiamate dalla circolare.
Regolarizzazioni contributive e controlli
Per i conguagli i datori di lavoro possono usare anche la procedura di regolarizzazione contributiva con i codici L504, L505, L506, L507 e L508, secondo le modalità della circolare n. 178/1999. Le denunce con tali codici, dopo il consolidamento, sono memorizzate nell’archivio delle segnalazioni per eventuali controlli e per la consultazione o l’emissione di liste.
Contributo al SSN
Per la sistemazione dei contributi relativi alle prestazioni del servizio sanitario a carico del datore di lavoro deve essere utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive.
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