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Circolare

Circolare numero 166 del 29-9-2000

Benefici contributivi per il settore agricolo dell'articolo 11, comma 27 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Istruzioni operative per il conguaglio da parte dei datori di lavoro che operano con il sistema del DM10/2.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce la delibera CIPE n. 42 del 25 maggio 2000, che riclassifica i territori montani e le zone agricole svantaggiate ai fini delle agevolazioni contributive del settore agricolo dal 1° gennaio 2000. Vengono confermate le misure di riduzione del 70% per i territori montani particolarmente svantaggiati e del 40% per le altre zone svantaggiate, con indicazioni operative per l’uso dei codici DM10/2, la regolarizzazione dei periodi pregressi e la gestione transitoria dei comuni delle regioni del Mezzogiorno e, per il 2000, l’esclusione di Abruzzo e Molise, che entreranno dal 2001.

Riclassificazione delle zone agricole svantaggiate e istruzioni DM10/2 per le agevolazioni contributive agricole 2000

Riclassificazione delle zone agricole svantaggiate e istruzioni operative per il settore agricolo

La circolare fornisce le istruzioni applicative conseguenti alla delibera CIPE n. 42 del 25 maggio 2000, che riclassifica i territori montani e le zone agricole svantaggiate ai fini delle agevolazioni contributive del settore agricolo. Il provvedimento opera dal 1° gennaio 2000 e definisce sia le nuove misure delle riduzioni contributive, sia le modalità operative per la compilazione del mod. DM10/2 e per la regolarizzazione dei periodi pregressi.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento è adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, come modificato dall’articolo 27, comma 19, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disciplina riguarda le agevolazioni contributive previste per i datori di lavoro agricolo dagli articoli 11 e 27 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con applicazione anche al personale con qualifica di impiegato, quadro e dirigente, per il quale i contributi sono versati con il sistema DM10/2.

Nel settore agricolo, con tale sistema sono versati anche i contributi CIG, CIGS, CUAF e mobilità per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri.

Misure delle riduzioni contributive

Per l’anno 2000 le riduzioni contributive risultano così determinate:

  • nei territori montani particolarmente svantaggiati: riduzione pari al 70% dei contributi a carico del datore di lavoro;
  • nelle restanti zone agricole svantaggiate: riduzione pari al 40% dei contributi a carico del datore di lavoro.

La delibera CIPE ha inoltre incluso integralmente tra le aree svantaggiate i comuni ricadenti nelle aree dell’obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93, cioè le regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Per tali territori sono cessate al 31 dicembre 1999 le precedenti riduzioni contributive di cui all’articolo 14, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64, come successivamente modificate.

Restano esclusi per il 2000 i comuni delle regioni Abruzzo e Molise, per i quali i benefici saranno estesi dal 2001.

Modalità operative per i territori montani particolarmente svantaggiati

Le posizioni contributive delle aziende ubicate nei territori montani particolarmente svantaggiati continuano a essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "8M", con il significato di impresa agricola operante nei territori montani di cui all’articolo 9 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, avente diritto alla riduzione dei contributi ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni.

Per il conguaglio dei benefici contributivi spettanti, i datori di lavoro devono continuare a utilizzare il codice del quadro D del mod. DM10/2 "L194", preceduto dalla dicitura "RID. 70% L.537/1993".

Modalità operative per le altre zone agricole svantaggiate

Le posizioni contributive delle aziende ubicate nelle altre zone agricole svantaggiate continuano a essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "8N", che dal 1° gennaio 2000 assume il significato di impresa agricola operante nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi della delibera CIPE 25/5/2000, avente diritto alla riduzione dei contributi ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni.

Per il conguaglio dei benefici contributivi, deve essere utilizzato il codice del quadro D del mod. DM10/2 "L196", preceduto dalla dicitura "RID. 40% L. 537/1993".

Per le aziende ubicate nei comuni delle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, la procedura di controllo delle denunce DM10/2 continua, per l’anno in corso, ad accettare il codice del quadro D "V860". Dal 1° gennaio 2001, tuttavia, tutti i datori di lavoro, ovunque operanti, devono utilizzare il codice "L196" per il conguaglio dei benefici contributivi per le zone svantaggiate.

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Le operazioni di conguaglio delle riduzioni contributive relative a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2000 possono essere effettuate con una delle denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, in applicazione della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

Le aziende interessate, ovunque ubicate, devono:

  • calcolare l’importo del beneficio spettante per i mesi decorsi;
  • considerare sia la riduzione per i territori montani particolarmente svantaggiati sia la riduzione per le altre zone agricole svantaggiate;
  • riportare l’importo in uno dei righi in bianco del quadro D;
  • far precedere l’importo dal codice "V867".

Le eventuali note di rettifica emesse dalla procedura DM10/2 a tali titoli devono essere annullate dalle Agenzie dopo verifica della correttezza dell’entità della riduzione contributiva operata.

Criteri di classificazione delle aree svantaggiate

La delibera CIPE definisce come aree di montagna particolarmente svantaggiate quelle aree relative ai comuni nei quali oltre il 50% della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare o con acclività superiore ai 20 gradi, a condizione che il rapporto fra reddito lordo standard e unità di lavoro agricolo non superi il 120% della media comunitaria.

Sono comunque considerate particolarmente svantaggiate le aree di montagna in cui il rapporto fra reddito lordo standard e superficie agricola utilizzata sia pari o inferiore al 75% della media nazionale.

Rientrano fra le altre aree svantaggiate:

  • le aree montane che, pur rispondendo ai parametri altimetrici e clivometrici, presentino un rapporto fra reddito lordo standard e unità di lavoro agricolo superiore al 120% della media comunitaria e un rapporto tra reddito lordo standard e superficie agricola utilizzata non inferiore al 75% della media nazionale;
  • i comuni non montani nei quali almeno il 30% della superficie totale presenta una acclività superiore a 5 gradi, purché il rapporto tra reddito lordo standard e unità di lavoro agricolo non superi il 120% della media comunitaria oppure il rapporto tra reddito lordo standard e superficie agricola utile sia pari o inferiore al 75% della media nazionale;
  • gli altri comuni non montani nei quali il tasso di occupazione in agricoltura sia pari ad almeno il doppio della media nazionale e il tasso di disoccupazione sia superiore al doppio della media nazionale;
  • i comuni rientranti nelle aree dell’obiettivo 1, compresi Abruzzo e Molise;
  • i comuni rientranti nelle zone previste ai fini dell’obiettivo 5b del regolamento CEE n. 2081 del 20 luglio 1993, con esclusione dei comuni il cui territorio sia interamente al di sotto dei 500 metri sul livello del mare e presenti acclività inferiore ai 5 gradi.

I comuni possono essere inclusi fra le aree svantaggiate per l’intera superficie comunale o soltanto per una parte. Sono comunque totalmente inclusi i comuni in cui le zone montane coprono oltre il 50% della superficie comunale, i comuni rientranti nelle aree dell’obiettivo 1, i comuni svantaggiati ai fini dell’obiettivo 5b e i comuni svantaggiati in relazione alle condizioni di disoccupazione.

Iter di delimitazione definitiva, ruoli delle Regioni e monitoraggio

Il CIPE prende atto dell’elenco dei comuni svantaggiati predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Per tener conto di condizioni di svantaggio localmente rilevanti, le Regioni possono apportare modificazioni e specificazioni all’elenco proposto.

Le decisioni regionali di modifica devono essere trasmesse entro cinque mesi dall’approvazione della delibera al Ministero delle politiche agricole e forestali, che entro il mese successivo trasmette al CIPE la proposta di delimitazione definitiva, comprensiva dell’individuazione delle aree dei comuni da dichiarare parzialmente svantaggiati.

Le modifiche regionali devono avere natura compensativa e non possono determinare un onere superiore a quello stimato nella proposta ministeriale. Eventuali maggiori costi restano a carico dei bilanci delle rispettive Regioni.

Per le Regioni che non trasmettono variazioni nei termini, la proposta di delimitazione definitiva è formulata dal Ministro delle politiche agricole e forestali secondo la procedura prevista dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 146/1997.

Entro il mese di ottobre l’INPS comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali l’entità delle minori entrate conseguenti all’attuazione della delibera, affinché sia verificata la coerenza con le stime di costo iniziali.

Decorrenza degli effetti e revisione periodica

La riclassificazione ha effetto dal 1° gennaio 2000. Gli effetti economici operano integralmente fin dal primo anno per le aree che non subiscono variazioni e per le aree dell’obiettivo 1. Per le altre aree, l’adeguamento al nuovo livello avviene nel quadriennio 2001-2004, con incrementi o decrementi annui pari al 25% della variazione totale.

La revisione della classificazione delle zone agricole svantaggiate è prevista con cadenza quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Coordinamento amministrativo e adempimenti comunitari

Al fine di favorire la circolazione delle informazioni tra amministrazioni centrali e Regioni e l’uso di criteri uniformi in vista della delimitazione definitiva, è istituito nell’ambito della Commissione attività produttive del CIPE un gruppo di lavoro con la partecipazione dei Ministeri competenti, delle Regioni e con il supporto tecnico di INPS e ISTAT.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali cura gli adempimenti comunitari successivi alla delibera.

Punti principali

Quadro normativo e finalità della riclassificazione

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, come modificato dall’articolo 27, comma 19, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La riclassificazione delle zone svantaggiate opera dal 1° gennaio 2000 e serve a ridistribuire le agevolazioni contributive previste per i datori di lavoro agricolo dagli articoli 11 e 27 della legge n. 537/1993, in base a nuovi criteri territoriali definiti dal CIPE.

Misure delle riduzioni contributive per l’anno 2000

Per i territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva resta pari al 70% dei contributi a carico del datore di lavoro. Per le restanti zone agricole svantaggiate la riduzione è pari al 40%. La delibera CIPE definisce anche i parametri di delimitazione delle aree svantaggiate e i corrispondenti livelli contributivi.

Aree del Mezzogiorno, Abruzzo e Molise

La delibera include integralmente tra le aree svantaggiate i comuni ricadenti nelle aree dell’obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93, cioè le regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, per le quali sono cessate al 31 dicembre 1999 le precedenti riduzioni contributive previste dalla legge n. 64/1986. Restano esclusi per il 2000 i comuni di Abruzzo e Molise, per i quali i benefici saranno estesi dal 2001.

Codici di autorizzazione e compilazione del DM10/2

Per le aziende ubicate nei territori montani particolarmente svantaggiati continua a valere il codice di autorizzazione "8M", con il relativo significato di impresa agricola operante nei territori montani ex DPR n. 601/1973. Per il conguaglio nel DM10/2 si usa il codice del quadro D "L194", preceduto dalla dicitura "RID. 70% L.537/1993". Per le aziende ubicate nelle altre zone agricole svantaggiate continua a valere il codice "8N", che dal 1° gennaio 2000 identifica le imprese agricole operanti nelle zone svantaggiate delimitate dalla delibera CIPE 25/5/2000; il conguaglio avviene con il codice "L196", preceduto dalla dicitura "RID. 40% L. 537/1993".

Disciplina transitoria per i comuni del Mezzogiorno

Per l’anno in corso la procedura di controllo delle denunce DM10/2 continua ad accettare, per le aziende dei comuni di Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, il codice del quadro D "V860". Dal 1° gennaio 2001, invece, tutti i datori di lavoro ovunque operanti useranno il codice "L196" per il conguaglio delle riduzioni contributive per le zone svantaggiate.

Regolarizzazione dei periodi pregressi dal 1° gennaio 2000

Le riduzioni contributive riferite a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2000 possono essere regolarizzate con una delle denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare. Le aziende devono calcolare il beneficio spettante per i mesi trascorsi, sia per i territori montani sia per le altre zone svantaggiate, e indicarlo in uno dei righi in bianco del quadro D con il codice "V867". Eventuali note di rettifica emesse dalla procedura DM10/2 devono essere annullate dalle Agenzie dopo verifica della correttezza dell’entità della riduzione applicata.

Criteri di classificazione delle aree svantaggiate

La delibera definisce come aree di montagna particolarmente svantaggiate quelle in cui oltre il 50% della superficie comunale è sopra i 500 metri di altitudine o con pendenza superiore a 20 gradi, purché il rapporto tra reddito lordo standard e unità di lavoro agricolo non superi il 120% della media comunitaria; sono comunque particolarmente svantaggiate le aree montane con rapporto reddito lordo standard/superficie agricola utilizzata pari o inferiore al 75% della media nazionale. Tra le altre aree svantaggiate rientrano: aree montane che non rientrano nei parametri più favorevoli; comuni non montani con almeno il 30% della superficie a pendenza superiore a 5 gradi; altri comuni non montani con tasso di occupazione agricola almeno doppio della media nazionale e disoccupazione oltre il doppio della media nazionale; comuni nelle aree obiettivo 1, inclusi Abruzzo e Molise; comuni nelle zone obiettivo 5b, con l’esclusione di quelli interamente sotto i 500 metri e con acclività inferiore a 5 gradi.

Decorrenza, gradualità degli effetti e revisione periodica

La riclassificazione ha effetto dal 1° gennaio 2000. Gli effetti economici operano subito e integralmente per le aree che non subiscono variazioni e per le aree obiettivo 1; per le altre aree l’adeguamento al nuovo livello contributivo avviene in quattro anni, dal 2001 al 2004, con variazioni annue pari al 25% della variazione complessiva. La classificazione delle zone agricole svantaggiate sarà rivista con cadenza quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Adempimenti delle regioni e monitoraggio dei costi

Le regioni possono integrare o modificare parzialmente la delimitazione proposta per tener conto di condizioni di svantaggio localmente rilevanti, ma le modifiche devono avere natura compensativa e non possono comportare un onere superiore a quello stimato nella proposta ministeriale; eventuali maggiori costi restano a carico dei bilanci regionali. Le decisioni regionali devono essere trasmesse entro cinque mesi dall’approvazione della delibera al Ministero delle politiche agricole e forestali, che entro il mese successivo inoltra al CIPE la proposta definitiva. Entro il mese di ottobre l’INPS comunica al Ministero l’entità delle minori entrate derivanti dalla delibera, per consentire la verifica della coerenza con le stime iniziali.

Gruppo di lavoro e adempimenti comunitari

È istituito, nell’ambito della Commissione attività produttive del CIPE, un gruppo di lavoro con rappresentanti dei Ministeri interessati, delle regioni e con supporto tecnico di INPS e ISTAT, allo scopo di favorire la circolazione delle informazioni e l’uniformità dei criteri in vista della delimitazione definitiva. Il Ministero delle politiche agricole e forestali cura inoltre gli adempimenti comunitari successivi alla delibera.

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