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Sentenza

Sentenza del 05/12/2018 n. 31402 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato maggiore IRPEG, ILOR e IVA contestando alla società l’annotazione di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti e la deduzione dei relativi costi. Secondo l’Amministrazione, i contratti di soccida tra V. L. s.p.a. o O. s.s. e alcuni allevatori erano simulati: gli allevatori producevano effettivamente il latte, mentre le società apparenti soccidanti emettevano le fatture utilizzando quote latte disponibili, riversando poi agli allevatori quasi tutto il corrispettivo. La contribuente sosteneva, tra l’altro, che precedenti sentenze definitive riguardanti V. L. s.p.a. avessero escluso la simulazione e che, comunque, i costi fossero effettivamente sostenuti, documentati e inerenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo limitatamente ai costi relativi alle fatture emesse da V. L. s.p.a., riconoscendo efficacia riflessa al giudicato formatosi nei precedenti giudizi tra V. L. s.p.a. e Agenzia delle Entrate: la soccida non era stata ritenuta simulata e, pertanto, i costi relativi agli acquisti da V. L. dovevano essere considerati certi, effettivi e non riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti. Nessun giudicato, neppure riflesso, sussisteva invece per le fatture emesse da O. s.s. La Corte ha inoltre accolto l’ottavo motivo, rilevando che la Commissione regionale non aveva esaminato la domanda subordinata di deducibilità dei costi effettivamente sostenuti anche in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c.

    L’autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

    Il giudicato normalmente vincola le parti del processo, ma può produrre efficacia riflessa nei confronti di terzi estranei quando il loro rapporto dipende da quello già deciso e non è autonomo e indipendente, purché il terzo non subisca un pregiudizio giuridico in assenza di una specifica previsione normativa.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    La violazione della norma sull’onere della prova ricorre soltanto quando il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte diversa da quella cui la legge lo impone; non riguarda, invece, la valutazione del materiale probatorio.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato. Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale deve ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti.

    La simulazione contrattuale e l’inesistenza soggettiva delle operazioni possono essere dimostrate mediante presunzioni, purché gli elementi siano gravi, precisi e concordanti. In Cassazione non è sufficiente chiedere una diversa ricostruzione dei fatti: occorre indicare concretamente quale requisito presuntivo sia mancato o sia stato applicato in modo errato.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    Il giudice deve esaminare tutte le domande ritualmente proposte. L’omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti costituisce vizio della decisione.

  • Art. 360 c.p.c.

    La sentenza può essere impugnata per i motivi previsti dalla norma, tra cui violazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento e omesso esame di un fatto decisivo.

    La censura relativa all’errata ripartizione dell’onere della prova appartiene alla violazione di legge; la contestazione della valutazione delle prove o della ricostruzione dei fatti deve essere formulata nei limiti consentiti dal vizio motivazionale.

  • Art. 75 del D.P.R. n. 917/1986, nel testo applicabile ratione temporis

    I costi devono risultare da elementi certi e precisi.

    Anche i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono, in linea di principio, essere dedotti ai fini delle imposte sui redditi se il contribuente dimostra la loro effettiva sussistenza, l’ammontare e l’inerenza. La deduzione è però esclusa quando il costo deriva da un’attività illecita o quando manca l’inerenza all’attività d’impresa.

Massime di principio

  • Un giudicato formatosi tra l’Amministrazione finanziaria e un altro soggetto può avere efficacia riflessa in un processo successivo, ma solo se il rapporto del terzo è dipendente e non autonomo rispetto a quello già deciso; l’effetto non opera automaticamente per ogni soggetto coinvolto nei medesimi fatti.
  • Quando un precedente giudicato esclude la simulazione del contratto e riguarda direttamente il soggetto che ha emesso le fatture, i costi sostenuti dall’acquirente possono risultare certi ed effettivi, anche se l’acquirente non era parte del precedente processo.
  • L’efficacia del giudicato non si estende a soggetti diversi che non abbiano partecipato al precedente giudizio e rispetto ai quali non esista un rapporto giuridico dipendente. Per tali soggetti l’Amministrazione può ancora dimostrare autonomamente la simulazione e l’inesistenza soggettiva delle operazioni.
  • La presenza di fatture emesse da un soggetto diverso dal produttore effettivo non determina automaticamente l’indeducibilità del costo: occorre distinguere tra effettiva esistenza economica dell’acquisto, soggetto realmente intervenuto e consapevolezza del contribuente.
  • In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, il contribuente deve provare l’effettività, l’importo e l’inerenza dei costi. La consapevole partecipazione a un meccanismo fraudolento può escludere l’inerenza e impedire la deduzione.
  • Il giudice tributario deve pronunciarsi anche sulle domande subordinate, come quella volta a ottenere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti pur contestando la corretta intestazione delle fatture.
  • In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione complessiva delle prove: è necessario dimostrare una precisa violazione delle regole giuridiche sull’onere della prova, sulle presunzioni o un effettivo omesso esame di un fatto decisivo.

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