L.R. Sicilia 16/2015
Tassa automobilistica regionale. Modifica dell'articolo 47
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2016 la tassa automobilistica regionale in Sicilia, sostituendo quella erariale, e disciplina funzioni, intermediari, archivio regionale e copertura finanziaria. Prevede una fase transitoria fino al 31 dicembre 2017 per la gestione statale in convenzione. Modifica inoltre l’art. 47 della l.r. n. 9/2015 sui lavori e le garanzie occupazionali.
Istituzione della tassa automobilistica regionale siciliana e modifica della disciplina sui lavori della legge regionale n. 9/2015
Tassa automobilistica regionale in Sicilia
La legge disciplina il passaggio della tassa automobilistica dalla gestione erariale statale a quella regionale siciliana, con effetti limitati al territorio della Regione Siciliana. Contiene anche una modifica puntuale alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, relativa ai lavori e alle garanzie occupazionali.
Istituzione della tassa e decorrenza
Dal 1° gennaio 2016 è istituita in Sicilia la tassa automobilistica regionale. Dalla stessa data cessa l’applicazione della tassa automobilistica erariale.
Restano in capo all’amministrazione finanziaria statale le attività inerenti alle funzioni in materia di tasse automobilistiche il cui presupposto d’imposta sia maturato:
- fino al 31 dicembre 2015; oppure
- fino alla scadenza di pagamento del 31 gennaio 2016.
Disciplina sostanziale della tassa
Il presupposto d’imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano regolati dal d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni.
La tassa automobilistica è inoltre frazionabile in relazione al periodo di possesso annuo. Le modalità applicative di tale frazionamento sono demandate a un regolamento di esecuzione del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’economia.
Funzioni amministrative attribuite alla Regione
A decorrere dal 1° gennaio 2016, alla Regione sono attribuite le funzioni relative a:
- riscossione;
- accertamento;
- recupero;
- rimborsi;
- applicazione delle sanzioni;
- contenzioso amministrativo.
La Regione esercita tali funzioni secondo le modalità previste dal d.m. 25 novembre 1998, n. 418, tramite apposita convenzione da stipulare con:
- l’Agenzia delle entrate; oppure
- l’Agente della riscossione della Regione; oppure
- altro ente pubblico non economico operante con esperienza pluriennale nel settore.
Soggetti intermediari della riscossione
Oltre ai soggetti già previsti dalla normativa statale richiamata, sono intermediari della riscossione anche:
- Poste Italiane;
- gli istituti di credito;
- gli istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d’Italia.
L’operatività di tali soggetti richiede una specifica convenzione con l’Assessorato regionale dell’economia.
Archivio regionale delle tasse automobilistiche
La Regione istituisce, gestisce e aggiorna un archivio regionale delle tasse automobilistiche.
L’archivio è alimentato dai dati trasmessi in via telematica da:
- pubblico registro automobilistico;
- motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- Ministero dell’economia e delle finanze;
- altre regioni;
- soggetti abilitati alla riscossione;
- altri soggetti aventi requisiti che consentano il collegamento con gli archivi, in base a disposizioni di legge o regolamento statale o regionale.
Regime transitorio
In sede di prima applicazione e comunque dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, le attività e le funzioni previste dal d.m. 25 novembre 1998, n. 418 possono continuare a essere svolte dall’amministrazione finanziaria dello Stato, in regime di convenzione.
Per quanto non disciplinato dalla legge, continua ad applicarsi la normativa statale vigente in materia.
Copertura finanziaria
L’onere per l’esercizio delle funzioni in regime di convenzione è quantificato in 5.000 migliaia di euro per ciascun anno a decorrere dal 2016. La copertura è assicurata con le maggiori entrate imputate all’U.P.B. 4.3.1.1.6 - capitolo 1218 derivanti dalle disposizioni della legge.
Modifica alla legge regionale n. 9/2015
La legge aggiunge il comma 3-bis all’articolo 47 della l.r. 7 maggio 2015, n. 9, prevedendo che le disposizioni della l.r. 11 aprile 2012, n. 24 si applichino anche ai lavori di cui al comma 2, al fine di consentire il raggiungimento delle garanzie occupazionali previste dal comma 3.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.
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