L.R. Piemonte 14/2010
"Legge Finanziaria per l'anno 2010".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge finanziaria del Piemonte per il 2010 rifinanzia interventi regionali, adegua il trattamento di fine mandato dei consiglieri, disciplina straordinari e patto di stabilità interno, introduce misure su foreste, ambiente, aree protette, urbanistica, edilizia sociale e attività motoristiche fuoristrada. Diversi effetti sono limitati a specifici anni (2010-2012, IX legislatura, termini del 2011) o a discipline transitorie.
Legge finanziaria regionale Piemonte 2010
Legge finanziaria regionale per l’anno 2010
La legge, applicabile alla Regione Piemonte, contiene misure di finanza regionale, adeguamenti organizzativi e modifiche a varie leggi settoriali. Alcune disposizioni producono effetti solo per il 2010 o per periodi delimitati, mentre altre incidono stabilmente su testi normativi regionali vigenti.
Rifinanziamento di leggi di spesa
La Regione rifinanzia, per gli importi indicati nell’allegato A, le leggi regionali di spesa elencate nell’allegato stesso. Le norme delle leggi regionali abrogate richiamate nell’allegato continuano ad applicarsi ai rapporti sorti durante la loro vigenza e per gli accertamenti dell’entrata e gli impegni di spesa già assunti.
Trattamento di fine mandato dei consiglieri regionali
Viene rideterminata l’indennità di fine mandato spettante a consiglieri e assessori regionali: essa è pari all’ultima mensilità lorda dell’indennità consiliare percepita dal consigliere cessato, moltiplicata per ogni anno di effettivo mandato. La nuova disciplina si applica dall’insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura.
Per i consiglieri in carica nella IX legislatura, all’entrata in vigore della legge è corrisposto l’eventuale importo maturato nelle legislature precedenti, calcolato secondo la disciplina vigente al termine dell’VIII legislatura e al netto di quanto già anticipato. Per i consiglieri dell’VIII legislatura non rieletti nella IX, l’indennità resta determinata secondo la normativa vigente alla fine dell’VIII legislatura.
Le risorse derivanti dalla minor spesa del Consiglio regionale sono trasferite alla Regione per finanziare politiche attive e passive del lavoro e il sostegno al reddito dei lavoratori disoccupati, in cassa integrazione o in mobilità.
Prestazioni straordinarie del personale regionale
È autorizzato il pagamento di prestazioni straordinarie, anche oltre i limiti dei contratti collettivi e nel rispetto delle regole sullo straordinario elettorale, per il personale impegnato nelle consultazioni elettorali regionali, compresi i titolari di posizione organizzativa.
Analoga autorizzazione è prevista per il personale del Consiglio regionale impegnato nel supporto alle sedute dell’Assemblea e degli altri organismi consiliari. La Giunta regionale può inoltre autorizzare straordinari, anche in deroga ai limiti contrattuali, per attività tecniche, amministrative o di monitoraggio connesse alla ricostruzione, alla messa in sicurezza, alla riparazione dei danni da calamità e alla protezione civile, nonché per i compensi previsti dall’ordinanza PCM n. 3683/2008 per l’emergenza calamità.
Patto di stabilità interno regionaleizzato
Dal 2010 la Regione disciplina, per province e comuni piemontesi con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il Patto di stabilità interno adattando regole e vincoli nazionali, nel rispetto dell’obiettivo complessivo di finanza pubblica. La Regione comunica agli enti locali l’obiettivo del Patto e trasmette al Ministero dell’economia gli elementi utili alla verifica degli equilibri.
Le modalità applicative sono definite con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con il Consiglio delle Autonomie locali o, in assenza, con la Conferenza Regione-Autonomie locali. Province e comuni soggetti al Patto possono approvare il bilancio di previsione entro 30 giorni dalla comunicazione regionale dell’obiettivo, salve eventuali proroghe statali.
Osservatorio nazionale tessile-abbigliamento-pelle-calzature
La Regione promuove la costituzione di un osservatorio nazionale nel settore tessile, abbigliamento, pelle e calzature per valutare rischi sanitari e funzionalità dei prodotti. L’organismo, senza fini di lucro, persegue finalità di tutela della salute e dell’ambiente, ricerca scientifica, sostenibilità, innovazione, competitività responsabile e certificazione di trasparenza delle filiere.
La Giunta regionale ne definisce, con successiva deliberazione, forma giuridica, organizzazione, funzionamento, controllo e modalità di adesione. È autorizzato un contributo regionale di 370.000 euro annui per il triennio 2010-2012.
Modifiche alla disciplina forestale
La legge aggiorna la definizione di bosco, includendo i terreni con vegetazione forestale di origine naturale o artificiale con superficie non inferiore a 2.000 mq, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20%; sono comprese anche le tartufaie controllate che soddisfano tali requisiti. Sono assimilati a bosco i fondi gravati da obbligo di rimboschimento e le aree temporaneamente prive di copertura per utilizzazioni forestali, eventi accidentali, incendi o avversità.
Non sono invece considerate bosco le tartufaie coltivate artificiali, l’arboricoltura da legno, i castagneti da frutto in produzione, gli impianti di frutticoltura, i giardini e le alberature stradali. La continuità del bosco non è interrotta da confini amministrativi o di proprietà, né da superfici inferiori alle soglie indicate. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non boscati produce bosco se in atto da almeno dieci anni.
Le vie di esbosco sono qualificate come tracciati temporanei per il trasferimento dei prodotti forestali e la loro realizzazione non costituisce modifica o trasformazione d’uso del suolo.
La Giunta regionale disciplina l’albo delle imprese forestali, i requisiti di iscrizione, rinnovo, sospensione e decadenza, gli effetti dell’iscrizione e i casi in cui essa è necessaria per gli interventi selvicolturali. Per le imprese iscritte, alcune violazioni comportano anche la sospensione dall’albo da 6 a 18 mesi. Viene inoltre previsto l’inserimento di un componente della direzione regionale forestale nei comitati regionali previsti dalla normativa faunistico-venatoria.
Personale ARPA e dotazione organica regionale
Per garantire la continuità delle funzioni, il personale ARPA indicato dalla normativa viene trasferito nel ruolo della Giunta regionale alla data di inizio dell’esercizio delle funzioni da parte della Regione, con possibilità di opzione per permanere nel ruolo ARPA entro il termine fissato con provvedimento organizzativo. È approvata la dotazione organica del ruolo della Giunta regionale.
Conferma di disposizioni finanziarie pregresse
Dal 2010 sono confermate definitivamente le disposizioni dell’articolo 8 della legge finanziaria regionale 2009.
Incarichi dirigenziali a soggetti esterni
Gli incarichi di direttore regionale, vice direttore, responsabile di settore o di struttura temporanea e di progetto possono essere conferiti a soggetti esterni di comprovata qualificazione professionale, in presenza di specifiche esigenze di interesse pubblico e con esplicita motivazione. Il limite massimo è pari al 10% della dotazione organica dirigenziale, con esclusione del computo di eventuali incarichi esterni già previsti da altra norma richiamata.
Aree protette: insediamento dei nuovi enti di gestione
La disciplina transitoria degli enti di gestione delle aree protette fissa al 1° aprile 2011 l’insediamento del presidente e del consiglio. La prima seduta della comunità delle aree protette va convocata tra il 1° e il 31 gennaio 2011; entro il 28 febbraio 2011 devono essere trasmesse le proposte di nomina e le designazioni dei componenti.
Per i Sacri Monti è richiesta una proposta unitaria degli enti locali interessati; province e Partecipanza dei Boschi di Trino trasmettono le designazioni dei propri componenti. Il Presidente della Giunta regionale provvede alle nomine in tempo utile; il presidente dell’ente convoca la seduta di insediamento con almeno tre giorni di preavviso.
Dal 1° gennaio 2011 e fino all’insediamento dei nuovi organi restano in carica gli organi degli enti soppressi, limitatamente all’ordinaria amministrazione, ai provvedimenti urgenti e alla chiusura contabile. Se il 1° aprile 2011 gli organi non sono insediati, la Giunta nomina un commissario con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. Le nuove disposizioni sul titolo II e sul capo III del titolo VI entrano in vigore dal 1° aprile 2011.
Sperimentazioni gestionali in sanità
I programmi di sperimentazione gestionale già autorizzati ai sensi della normativa sanitaria statale, per i quali sia scaduto il primo triennio, possono essere prorogati dalla Giunta regionale per non più di cinque anni, previa riformulazione in coerenza con il piano socio-sanitario 2007-2010 e con il piano di rientro 2008-2010.
Urbanistica e pianificazione delle alienazioni
La deliberazione del consiglio comunale approvata entro il 7 gennaio 2010 che, nell’ambito della ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, approva il piano delle alienazioni e valorizzazioni, costituisce variante allo strumento urbanistico vigente, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla stessa deliberazione.
Edilizia sociale: regime transitorio e interpretazione autentica
Fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dei regolamenti attuativi del capo II della l.r. 3/2010 continuano ad applicarsi numerose disposizioni della precedente l.r. 46/1995 in materia di assegnazione e canoni degli alloggi ERP. Sono invece immediatamente applicabili talune disposizioni del capo II della l.r. 3/2010, tra cui quelle espressamente elencate, nonché l’articolo 26, per il quale fino al termine indicato restano validi i requisiti di accesso previsti dalla l.r. 46/1995.
Manifestazioni motoristiche fuoristrada e sanzioni
In deroga ai divieti generali, il comune può autorizzare temporaneamente manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, fino a due volte l’anno e per non più di tre giorni ciascuna, su tracciati diversi da quelli ordinari, imponendo il ripristino immediato dei luoghi da parte degli organizzatori. L’autorizzazione non può riguardare alvei, zone umide, tracciati mantenuti o sistemati con contributi pubblici, aree della Rete ecologica regionale e rete escursionistica.
Per le violazioni sono previste sanzioni amministrative rilevanti a carico degli organizzatori, con importi base incrementati in funzione del numero dei partecipanti; la stessa sanzione si applica anche in caso di mancato rispetto delle prescrizioni o di mancato ripristino ambientale.
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