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Regolamento

R.R. TAA 10/2006

Approvazione del regolamento «Determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (art. 19 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L)»

Normativa regionaleR.R. TAA 10/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento regionale disciplina, per la Regione Trentino-Alto Adige, le indennità di carica e i gettoni di presenza di sindaci, vicesindaci, assessori, consiglieri comunali e altri organi locali, con importi differenziati per provincia e fascia demografica. Prevede un regime di tempo pieno sopra i 10.000 abitanti, limiti al cumulo, aggiornamenti annuali e decorrenze differenziate per gli enti già rinnovati nel 2004-2005.

Indennità di carica e gettoni di presenza per amministratori locali del Trentino-Alto Adige

Indennità e gettoni per gli amministratori locali del Trentino-Alto Adige

Il regolamento regionale definisce, per il territorio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, la misura e la disciplina delle indennità di carica e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti locali. La disciplina è costruita per fasce demografiche e distingue tra provincia di Trento e provincia di Bolzano, con regole specifiche per alcuni enti sovracomunali e intermedi.

Ambito di applicazione e criteri generali

La disciplina si applica agli amministratori comunali e, per quanto previsto, ai consigli circoscrizionali, alle unioni e associazioni di comuni, ai consorzi obbligatori di funzione e agli enti istituiti ai sensi del DPR 22 marzo 1974, n. 279. Le misure economiche sono stabilite nelle tabelle allegate e sono differenziate in base alla popolazione residente e, in alcuni casi, alla classe del segretariato o alla tipologia dell’ente.

Indennità di carica dei sindaci

Per i sindaci, l’importo mensile dell’indennità è fissato:

  • nella tabella A per i comuni della provincia di Trento;
  • nella tabella B per i comuni della provincia di Bolzano.

Le tabelle riportano gli importi per ciascun comune in base alla popolazione al 2004 e alla fascia corrispondente. Per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti è prevista una specifica colonna relativa all’ipotesi di incarico svolto a tempo pieno.

Indennità di carica di vicesindaci e assessori

L’indennità di vicesindaci e assessori è determinata:

  • per Trento, nelle tabelle C e E;
  • per Bolzano, nelle tabelle D e F.

Le percentuali variano per scaglioni demografici. Nei comuni più grandi è prevista anche la misura riferita all’incarico svolto a tempo pieno, sempre commisurata all’indennità del rispettivo sindaco.

Regime del tempo pieno nei comuni con oltre 10.000 abitanti

Nei comuni con più di 10.000 abitanti l’incarico di sindaco, vicesindaco o assessore si considera svolto a tempo pieno quando comporta un impegno non inferiore a 1.200 ore annue. In tale ipotesi:

  • l’interessato deve dichiarare di intendere svolgere il mandato a tempo pieno;
  • deve autocertificare annualmente di avere svolto almeno il numero minimo di ore;
  • se l’incarico non è svolto a tempo pieno, l’indennità è ridotta di un quinto;
  • se l’autocertificazione manca o indica meno di 1.200 ore, si applica la riduzione e l’eccedenza già corrisposta è recuperata mensilmente nell’anno successivo.

Forme collaborative sovracomunali e consorzi

Ai presidenti e componenti degli organi esecutivi di unioni e associazioni di comuni spetta un’indennità mensile pari a quella prevista per il comune più popoloso tra i partecipanti. Se tali soggetti sono anche sindaci, l’indennità è ridotta del 50%.

Per i consorzi obbligatori di funzione, l’assemblea attribuisce un’indennità mensile non superiore a quella prevista per il comune più popoloso dell’ambito territoriale di competenza, con esclusione dei comuni oltre 10.000 abitanti e purché il consorzio abbia piena autonomia di bilancio.

Enti intermedi e organizzazioni comprensoriali

Ai presidenti e componenti degli organi esecutivi degli enti istituiti ai sensi del DPR 22 marzo 1974, n. 279 spettano indennità mensili fissate nelle tabelle N e O.

Per la provincia di Trento, fino all’insediamento degli organi della Comunità di Valle, l’indennità dei presidenti dei comprensori è pari al 50% della misura indicata nella colonna B della tabella N. Se l’indennità vigente presso il comprensorio è più alta, essa resta il riferimento per calcolare le indennità di vice presidente e assessori, applicando rispettivamente il 40% e il 30%.

Per l’amministratore che, per esercitare le funzioni, debba ricorrere all’aspettativa non retribuita, spetta l’indennità massima prevista per la carica ricoperta nella relativa fascia.

Per la provincia di Bolzano, in sede di prima applicazione e fino a nuove disposizioni specifiche, si applica integralmente la deliberazione della Giunta provinciale n. 3815 del 17 ottobre 2005, salvo i limiti al cumulo di cui all’articolo 16 del regolamento.

Presidenti dei consigli comunali e circoscrizionali

L’indennità di carica dei presidenti dei consigli comunali è determinata:

  • nella tabella G per la provincia di Trento;
  • nella tabella H per la provincia di Bolzano.

L’indennità dei presidenti dei consigli circoscrizionali è determinata:

  • nella tabella I per la provincia di Trento;
  • nella tabella L per la provincia di Bolzano.

Gettoni di presenza dei consiglieri comunali

Ai consiglieri comunali che non percepiscono l’indennità mensile di carica spetta un gettone per la partecipazione effettiva a ciascuna seduta del consiglio e delle commissioni consiliari, secondo la tabella M.

Resta ferma la misura del gettone già prevista dallo statuto comunale al momento dell’entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, se superiore a quella regolamentare.

Gettoni di presenza per consiglieri circoscrizionali, unioni e associazioni

Ai consiglieri circoscrizionali spetta un gettone pari al 50% di quello attribuito ai consiglieri dell’ente in cui è costituita la circoscrizione.

Ai consiglieri delle unioni e associazioni di comuni spetta un gettone pari a quello previsto per i consiglieri del comune più popoloso tra quelli partecipanti.

Gettoni per le assemblee degli enti ex DPR 279/1974

Ai componenti dell’assemblea degli enti istituiti ai sensi dell’articolo 7 del DPR 22 marzo 1974, n. 279 spetta un gettone di 40 euro per la partecipazione effettiva alle sedute dell’assemblea e delle commissioni.

Per gli enti operanti in provincia di Bolzano, in sede di prima applicazione si applica integralmente la deliberazione della Giunta provinciale n. 3815 del 17 ottobre 2005, salvo i limiti al cumulo delle indennità.

Gettoni per commissioni previste da legge o regolamento

Gli enti locali possono prevedere un gettone di presenza anche per le commissioni istituite da leggi o regolamenti, senza superare l’importo spettante ai membri dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni.

La partecipazione può essere remunerata con tariffe o con importo superiore ai gettoni ordinari quando costituisca attività professionale o prestazione di lavoro autonomo occasionale.

Cumulo delle indennità di carica e dei gettoni di presenza

L’ammontare complessivo delle indennità disciplinate dal regolamento, riferite a cariche contemporaneamente rivestite, non può superare l’importo lordo dell’indennità di carica spettante a un consigliere regionale.

Se il cumulo riguarda mandati presso il comune e altri enti locali:

  • il comune eroga l’indennità dovuta;
  • l’eventuale residuo è corrisposto, nell’ordine, dalle forme collaborative sovracomunali e dagli enti intermedi.

I gettoni di presenza per sedute del medesimo ente svolte nella stessa giornata sono cumulabili fino a un massimo di due. Sono inoltre cumulabili quando spettano per mandati o rappresentanze presso enti diversi.

Decorrenza e regime transitorio

Salvo quanto previsto per i comuni con oltre 10.000 abitanti, la disciplina si applica:

  • per i comuni i cui organi sono stati rinnovati nel 2005: dalla proclamazione per sindaci e consiglieri comunali e circoscrizionali; dalla nomina o elezione per gli assessori; dall’elezione per i presidenti dei consigli comunali e circoscrizionali;
  • per i comuni i cui organi sono stati rinnovati nel 2004: dal 9 maggio 2005 per sindaci, assessori, presidenti del consiglio e consiglieri comunali;
  • per unioni, associazioni di comuni ed enti ex DPR 279/1974: dalla prima elezione o nomina successiva al rinnovo generale delle amministrazioni comunali.

La previsione sul tempo pieno per i comuni oltre 10.000 abitanti si applica dall’entrata in vigore del regolamento; nel periodo tra elezione o nomina e tale data, il mandato è considerato a tempo pieno nei casi previsti dall’articolo 94 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Aggiornamento delle misure

Le indennità di carica sono aggiornate annualmente con decreto del Presidente della Regione, secondo l’articolo 19, comma 6, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

La modifica della classificazione o la riqualificazione della sede segretarile, nonché le variazioni della popolazione residente rilevate al 31 dicembre, producono effetti sulla misura dell’indennità dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello del provvedimento.

I gettoni di presenza sono aggiornati con decreto del Presidente della Regione quando, a seguito di modifiche del decreto ministeriale previsto dall’articolo 82, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, debbano essere adeguati alla misura minima prevista dall’articolo 19, comma 3, lettera i), del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

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