Prescrizioni del Garante n. 332 del 04/06/2025
Provvedimento del 4 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato, a seguito di segnalazione della Questura di Varese e successivo procedimento sanzionatorio, che l'esercizio commerciale del titolare del trattamento utilizzava un impianto di videosorveglianza attivo e funzionante senza idonei cartelli informativi. L'Autorità ha ritenuto il trattamento illecito per violazione dei principi di trasparenza e degli obblighi informativi di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 GDPR, richiamando anche le indicazioni specifiche in materia di videosorveglianza. Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito del Garante e indica i mezzi e termini di impugnazione.
Bar LV di Mei Liliu: videosorveglianza senza adeguata informativa/cartelli informativi
Bar LV di Mei Liliu: videosorveglianza senza cartelli informativi
Il Garante ha definito un procedimento sanzionatorio avviato nei confronti del titolare di un esercizio commerciale di Uboldo, a seguito di un controllo della Questura di Varese che aveva rilevato un impianto di videosorveglianza attivo senza alcuna informativa visibile. Il provvedimento si concentra sulla violazione degli obblighi di trasparenza e informazione in materia di videosorveglianza.
Origine del procedimento
Con nota del 17 settembre 2024, la Questura di Varese ha trasmesso al Garante il verbale del controllo effettuato il 10 gennaio 2024 presso l'esercizio commerciale. Dal verbale e dalla documentazione fotografica è emerso che, sia all'interno sia all'esterno del locale, era presente un impianto di videosorveglianza funzionante, ma privo di cartelli informativi. Sulla base di tali elementi, l'Ufficio ha notificato l'8 gennaio 2025 l'atto di avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice privacy.
Difese del titolare
Con nota del 4 febbraio 2025, il titolare del trattamento ha presentato scritti difensivi, dichiarando di aver provveduto all'installazione dei cartelli informativi relativi al trattamento dei dati personali effettuato mediante le telecamere. A supporto ha prodotto documentazione fotografica.
Quadro normativo richiamato
L'Autorità ribadisce che l'utilizzo di impianti di videosorveglianza integra un trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 2, GDPR. Tale trattamento deve rispettare:
- il principio di trasparenza di cui all'art. 5, par. 1, lett. a), GDPR;
- l'obbligo informativo previsto dall'art. 13 GDPR.
Per i sistemi di videosorveglianza, il Garante richiama inoltre le proprie indicazioni consolidate e le Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, secondo cui le informazioni essenziali devono essere rese con un segnale di avvertimento ben visibile e leggibile, posizionato prima dell'accesso alla zona videosorvegliata, eventualmente integrato da ulteriori informazioni tramite altri mezzi.
Valutazione del Garante
Dagli atti istruttori è emerso che l'impianto era attivo e funzionante ma sprovvisto di idonei cartelli informativi. Tale circostanza è stata ritenuta incompatibile con gli obblighi di informazione e con il principio di trasparenza, perché gli interessati non erano messi in condizione di sapere, prima di accedere all'area sorvegliata, che in quel luogo era in funzione un sistema di videosorveglianza.
Il Garante ha quindi qualificato il trattamento come illecito per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 GDPR.
Esito e disposizioni finali
Il provvedimento dichiara l'illiceità del trattamento effettuato dal titolare e dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale del Garante ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell'art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019. La pubblicazione è giustificata dalla natura delle violazioni, già oggetto di reiterati provvedimenti dell'Autorità, nonché dal numero di soggetti coinvolti dal trattamento.
Impugnazioni
È indicata la possibilità di ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Punti principali
Origine del procedimento e accertamento
La Questura di Varese ha trasmesso al Garante il verbale del controllo del 10 gennaio 2024 presso l'esercizio commerciale "IV Novembre". Dal controllo è emersa la presenza, all'interno e all'esterno del locale, di un impianto di videosorveglianza funzionante privo di cartelli informativi. Sulla base di tali atti, il Garante ha avviato il procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice privacy.
Obblighi informativi e disciplina applicabile
Il Garante ribadisce che l'uso di sistemi di videosorveglianza costituisce trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e deve rispettare il principio di trasparenza di cui all'art. 5, par. 1, lett. a), nonché l'obbligo di informativa ex art. 13 GDPR. In materia di videosorveglianza, gli interessati devono essere informati prima di accedere all'area sorvegliata mediante cartelli idonei, chiari e visibili, conformi alle indicazioni del Garante e alle Linee guida EDPB 3/2019.
Esito istruttorio e illecito accertato
Dalla documentazione fotografica e dal verbale di accertamento è risultato che l'impianto era attivo ma sprovvisto di idonei cartelli. Il Garante ha quindi ritenuto che il trattamento fosse stato effettuato in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 GDPR, dichiarandone l'illiceità.
Difese del titolare e pubblicazione del provvedimento
Il titolare, nei propri scritti difensivi, ha dichiarato di aver successivamente installato i cartelli informativi, allegando documentazione fotografica. Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito del Garante ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell'art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019, tenuto conto della natura reiterata delle violazioni e del numero di soggetti coinvolti.
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